- Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2
Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3
- Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2), lettera b): tutte le autorità amministrative e i centri d'informazione dei cittadini (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών). Sono altresì interessati gli avvocati e i notai, conformemente alle disposizioni che disciplinano l'esercizio delle loro funzioni.
- Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3): il tribunale di primo grado con giudice monocratico competente o il notaio
- Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2), lettera b): -
Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2
In Grecia le autorità amministrative non intervengono nell'iter di concessione del patrocinio gratuito a spese dello Stato. Le autorità competenti sono gli organi giurisdizionali competenti per territorio e materia.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66
Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, l'organo giurisdizionale che ha pronunciato la decisione o l'autorità (notaio) che ha rilasciato l'atto è competente per il rilascio dei certificati.
Ai fini dell'articolo 66 l'organo giurisdizionale che ha pronunciato la decisione o l'autorità (notaio) che ha rilasciato l'atto è competente per il rilascio dei certificati.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;
L'organo giurisdizionale che ha pronunciato la decisione è competente per la rettifica e l'annullamento dei certificati.
L'organo giurisdizionale che ha pronunciato la decisione è competente per il rilascio di un certificato indicante la sospensione o la limitazione della forza esecutiva di una decisione certificata.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62
L'organo giurisdizionale competente per il riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3), per il diniego di riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e per il diniego di esecuzione (articolo 58, paragrafo 1) è il tribunale di primo grado a giudice monocratico (Μονομελές Πρωτοδικείο) del luogo di residenza della persona nei confronti della quale è richiesta l'esecuzione. Se non è accertata la residenza della suddetta persona, si prende in considerazione la regione del suo luogo di residenza e, se del caso, è competente il tribunale di primo grado a giudice monocratico di Atene.
In caso di contestazione o di ricorso — articolo 61, paragrafo 2, è competente la Corte d'appello (Εφετείο).
In caso di nuova contestazione o di nuovo ricorso — articolo 62, è competente la Corte di Cassazione (Άρειος Πάγος).
Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52
L'autorità competente in materia di esecuzione è l'ufficiale giudiziario.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62
La corte d'appello tratta l'impugnazione o il ricorso (in appello) a norma dell'articolo 61, mentre la Corte di Cassazione tratta la nuova impugnazione o il nuovo ricorso (per Cassazione) a norma dell'articolo 62.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76
Conformemente all'articolo 76 l'autorità centrale è il dipartimento di diritto internazionale privato della Giustizia.
Capo della direzione "Questioni giuridiche speciali":
Sig. Vasilios Sarigiannidis
Capo del dipartimento di diritto internazionale privato:
Sig.ra Xanthipi Pappa
Mesogeion 96, 11527 Atene
Telefono: +30 213 130 7312, +30 213 130 7480
Indirizzi di posta elettronica: vsarigiannidis@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr
Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82
La Grecia non ha deciso che l'approvazione di cui al paragrafo 1 non era richiesta per un collocamento diverso dal collocamento sotto la responsabilità del genitore.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3
Greco, inglese.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2
- Articolo 80, paragrafo 3 Greco
- Articolo 81, paragrafo 2 Greco
- Articolo 82, paragrafo 4 Greco
- Articolo 91, paragrafo 2
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