Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione)

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Diritto di famiglia - Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione)


*campo obbligatorio

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

Non pertinente nel diritto ungherese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

Non pertinente nel diritto ungherese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

I certificati di cui all'allegato II sono rilasciati dal tribunale di primo grado (articolo 36, paragrafo 1, lettera a)). I certificati di cui all'allegato III sono rilasciati dal tribunale di primo grado e dall'autorità competente in materia di tutela (articolo 36, paragrafo 1, lettera b)). I certificati di cui all'allegato IV sono rilasciati dal tribunale di primo grado (tribunale distrettuale centrale di Pest) (articolo 36, paragrafo 1, lettera c)). L'articolo 66 non è pertinente nel diritto ungherese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

I certificati di cui all'allegato II sono rettificati dal tribunale di primo grado (articolo 37, paragrafo 1). I certificati di cui all'allegato III sono rettificati dal tribunale di primo grado, mentre gli uffici governativi di Budapest e di contea, in qualità di uffici competenti in materia di protezione e dei minori e di tutela, rettificano i certificati di cui all'allegato III rilasciati dall'autorità di tutela nel rispettivo settore di competenza (articolo 37, paragrafo 1). I certificati di cui all'allegato IV sono rettificati dal tribunale di primo grado (tribunale distrettuale centrale di Pest) (articolo 37, paragrafo 1). I certificati di cui all'allegato V sono rettificati dal tribunale di primo grado, mentre gli uffici governativi di Budapest e di contea, in qualità di uffici competenti in materia di protezione dei minori e di tutela, rettificano i certificati di cui all'allegato V rilasciati dall'autorità di tutela nel rispettivo settore di competenza (articolo 48, paragrafo 1). I certificati di cui all'allegato VI sono rettificati dal tribunale di primo grado (articolo 48, paragrafo 1). I certificati di cui all'allegato VII sono rilasciati dal tribunale di primo grado e dall'autorità competente in materia di tutela (articolo 49). L'articolo 66 non è pertinente nel diritto ungherese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

Per quanto riguarda l'articolo 30, paragrafo 3: il giudice competente è il tribunale distrettuale della sede del tribunale regionale sul cui territorio si trova il domicilio del convenuto in Ungheria o, se quest'ultimo non è domiciliato in Ungheria, sul cui territorio si trova la residenza abituale del convenuto (a Budapest, il Tribunale centrale di Buda); qualora il convenuto non abbia una residenza abituale in Ungheria, il tribunale distrettuale della sede del tribunale regionale sul cui territorio si trova il domicilio del ricorrente o, se quest'ultimo non è domiciliato in Ungheria, sul cui territorio si trova la residenza abituale del ricorrente (a Budapest, il Tribunale centrale di Buda); qualora il ricorrente non sia domiciliato o non abbia una sede legale o una residenza abituale in Ungheria, il Tribunale centrale di Buda.

Per quanto riguarda l'articolo 52: ad eccezione delle decisioni, degli atti pubblici o degli accordi di visita, il giudice competente è il tribunale distrettuale della sede del tribunale regionale sul cui territorio si trova la residenza abituale della parte obbligata o del minore (a Budapest, il Tribunale distrettuale centrale di Buda); nel caso di decisioni, atti pubblici o accordi di visita, il giudice competente è il tribunale distrettuale sul cui territorio si trova il domicilio del minore interessato dalla visita in Ungheria o, se quest'ultimo non è domiciliato in Ungheria, sul cui territorio si trova la sua residenza in Ungheria o, qualora ciò non possa essere stabilito, il tribunale distrettuale centrale di Buda.

Per quanto riguarda l'articolo 40, paragrafo 2: il giudice competente è il tribunale distrettuale della sede del tribunale regionale sul cui territorio si trova il domicilio del convenuto in Ungheria o, se quest'ultimo non è domiciliato in Ungheria, sul cui territorio si trova la residenza abituale del convenuto (a Budapest, il Tribunale centrale di Buda); qualora il convenuto non abbia una residenza abituale in Ungheria, il tribunale distrettuale della sede del tribunale regionale sul cui territorio si trova il domicilio del ricorrente o, se quest'ultimo non è domiciliato in Ungheria, sul cui territorio si trova la residenza abituale del ricorrente (a Budapest, il Tribunale centrale di Buda); qualora il ricorrente non sia domiciliato o non abbia una sede legale o una residenza abituale in Ungheria, il Tribunale centrale di Buda.

Per quanto riguarda l'articolo 58, paragrafo 1: i ricorsi devono essere presentati al giudice che dispone l'esecuzione.

Per quanto riguarda l'articolo 61, paragrafo 2: l'impugnazione deve essere proposta davanti al tribunale di primo grado ed è il tribunale regionale a pronunciarsi in merito.

Per quanto riguarda l'articolo 62: le domande di riesame devono essere depositate presso l'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione di primo grado ed è la Curia a pronunciarsi in merito.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

Ad eccezione delle decisioni, degli atti pubblici o degli accordi di visita, il giudice competente è il tribunale distrettuale della sede del tribunale regionale sul cui territorio si trova la residenza abituale della parte obbligata o del minore (a Budapest, il Tribunale distrettuale centrale di Buda); nel caso di decisioni, atti pubblici o accordi di visita, il giudice competente è il tribunale distrettuale sul cui territorio si trova il domicilio del minore interessato dalla visita in Ungheria o, se quest'ultimo non è domiciliato in Ungheria, sul cui territorio si trova la sua residenza in Ungheria o, qualora ciò non possa essere stabilito, il tribunale distrettuale centrale di Buda.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

Per quanto riguarda l'articolo 61: impugnazione.

Per quanto riguarda l'articolo 62: riesame.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

Ad eccezione dei casi relativi al ritorno dei minori trasferiti all'estero e al ritorno dei minori portati in Ungheria, il ministero degli Interni (Belügyminisztérium, indirizzo: 1054 Budapest Báthory utca 10, indirizzo postale: 1884 Budapest, Pf. 1., telefono: +36-1-795-5468, +36‑1‑795-3155; e-mail: gyergyam@bm.gov.hu).

Per i casi relativi al ritorno di minori trasferiti all'estero e al ritorno dei minori portati in Ungheria, il ministero della Giustizia (Igazságügyi Minisztérium, indirizzo: 1054 Budapest Báthory utca 12, indirizzo postale: 1357 Budapest, Pf. 2., telefono: +36-1-795-5397, +36‑1‑795-3188, fax: +36-1-550-3946, e-mail: nmfo@im.gov.hu).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Non pertinente nel diritto ungherese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Inglese, ungherese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Ungherese.

Ultimo aggiornamento: 02/01/2024

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