Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione)

Irlanda

Contenuto fornito da
Irlanda

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

Nessuna autorità è stata specificamente autorizzata a tal fine dalla legislazione irlandese in quanto le pertinenti questioni in materia di diritto di famiglia sono trattate dalle autorità giurisdizionali irlandesi.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

The Legal Aid è l'autorità competente che concede il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2. Il recapito di The Legal Aid Board (LAB) è il seguente:

Quay Street, (Sede principale)
Cahirciveen,
Co. Kerry.
V23 RD36
Telefono: 066 947 1000
Numero LoCall: 0818 615 200
info@legalaidboard.ie

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

Le autorità giurisdizionali competenti sono le seguenti:

Rilascio di un certificato – articolo 36, paragrafo 1

- una decisione in materia matrimoniale utilizzando il modello di cui all'allegato II:

Circuit Court (tribunale circondariale) o High Court (Alta corte);

- una decisione in materia di responsabilità genitoriale utilizzando il modello di cui all'allegato III:

District Court (tribunale distrettuale), tribunale circondariale o Alta corte;

- una decisione che ordina il ritorno di un minore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e, se del caso, i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, disposti in conformità dell'articolo 27, paragrafo 5, che accompagnano la decisione utilizzando il modello di cui all'allegato IV:

Alta corte.

Rilascio di un certificato – articolo 66, paragrafo 1

- in materia matrimoniale utilizzando il modello di cui all'allegato VIII:

nessuna autorità giurisdizionale o autorità a norma del diritto irlandese è competente per il rilascio di un certificato per un atto pubblico o un accordo in materia matrimoniale di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a);

- atto pubblico o accordo in materia di responsabilità genitoriale utilizzando il modello di cui all'allegato IX:

District Court (tribunale distrettuale), tribunale circondariale o Alta corte.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

Rettifica di un certificato – articolo 37, paragrafo 1

L'autorità giurisdizionale che ha proceduto al rilascio del certificato conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, può rettificare tale certificato conformemente all'articolo 37, paragrafo 1:

  • tribunale distrettuale;
  • tribunale circondariale;
  • Alta corte.

Rettifica o revoca di un certificato – articolo 48, paragrafo 1

L'autorità giurisdizionale che ha rilasciato il certificato:

  • tribunale distrettuale;
  • tribunale circondariale;
  • Alta corte.

Certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività (di una decisione certificata in conformità dell'articolo 47) - articolo 49

L'autorità giurisdizionale che ha rilasciato il certificato:

  • tribunale distrettuale;
  • tribunale circondariale;
  • Alta corte.

Nessuna autorità giurisdizionale o autorità a norma del diritto irlandese è competente per il rilascio di un certificato per un atto pubblico o un accordo in materia matrimoniale di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a).

L'organo giurisdizionale che ha rilasciato il certificato relativo a un atto pubblico o a un accordo in materia di responsabilità genitoriale di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), ha la facoltà di rettificare il certificato ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1:

  • tribunale distrettuale;
  • tribunale circondariale;
  • Alta corte.

Articolo 66, paragrafo 3 in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 1:

  • tribunale distrettuale;
  • tribunale circondariale;
  • Alta corte.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

Articolo 30, paragrafo 3 - Istanza di decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento: l'istanza di cui all'articolo 30, paragrafo 3, deve essere proposta dinanzi ai seguenti giudici o autorità competenti:

in Irlanda: Alta corte.

Articolo 52: Esecuzione: l'istanza di cui all'articolo 52 deve essere proposta dinanzi ai seguenti giudici o autorità competenti:

in Irlanda: Alta corte.

Articolo 40, paragrafo 1: diniego del riconoscimento: l'istanza di cui all'articolo 40, paragrafo 1, deve essere proposta dinanzi ai seguenti giudici o autorità competenti:

in Irlanda: Alta corte.

Articolo 58, paragrafo 1: rifiuto dell'esecuzione: l'istanza di cui all'articolo 58, paragrafo 1, deve essere proposta dinanzi ai seguenti giudici o autorità competenti:

in Irlanda: Alta corte.

Articolo 61, paragrafo 2: contestazione o impugnazione: rifiuto dell'esecuzione;

Corte d'appello (Court of Appeal)

Articolo 62: possibilità di impugnazione dinanzi alla (Supreme Court) Corte suprema in casi limitati - La decisione deve riguardare una questione di interesse pubblico generale oppure l'impugnazione deve essere giustificata nell'interesse della giustizia:

- in Irlanda: Corte suprema

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

In Irlanda: Alta corte

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

Un'impugnazione in primo grado può essere proposta all'Alta corte.

In Irlanda un'impugnazione per motivi di diritto può essere proposta alla Corte d'appello (si noti tuttavia che, in conformità delle disposizioni della Costituzione irlandese, la Corte suprema è competente per decidere delle impugnazioni avverso le decisioni dell'Alta corte qualora ritenga che sussistano circostanze eccezionali che giustificano l'impugnazione diretta dinanzi alla Corte suprema. La Corte suprema è altresì competente per decidere delle impugnazioni avverso le decisioni della Corte d'appello qualora reputi che ricorrano determinate condizioni previste dalla Costituzione).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

Central Authority for International Child Abduction (Autorità centrale competente per i casi di sottrazione internazionale di minori)

Department of Justice
51 St. Stephen's Green
Dublin 2
Irlanda

Telefono: + 353 1 859-2232

Fax: + 353 1 479-0201

Indirizzo di posta elettronica: internationalchildabduction@justice.ie
Sito internet: https://www.justice.ie

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Non pertinente. L'Irlanda non si è avvalsa dell'opzione di cui all'articolo 82 di escludere talune categorie di prossimi congiunti dal requisito per ottenere il consenso al collocamento transfrontaliero del minore in Irlanda.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Inglese; irlandese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Inglese; irlandese.

Ultimo aggiornamento: 11/07/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.