Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione)

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Diritto di famiglia - Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione)


*campo obbligatorio

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

a) Le autorità di cui all’articolo 2, paragrafo 2, punto 2), lettera b) e punto 3)

- Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a istituire un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b): notaio, ufficiale dello stato civile, autorità giudiziaria;

- Autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3): ufficiale dello stato civile, autorità giudiziaria (Tribunale, Corte di Appello e Procura della Repubblica).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

a) Le autorità di cui  all’articolo 74, paragrafo 2;

- Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2: nessuna;

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

le autorità giurisdizionali e le autorità competenti a rilasciare i certificati di cui all’articolo 36, paragrafo 1, e all’articolo 66, nonché le autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all’articolo 37, paragrafo 1, all’articolo 48, paragrafo 1, all’articolo 49, e all’articolo 66, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 37, paragrafo 1;

-          Autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare i certificati di cui all’articolo 36, paragrafo 1, e all’articolo 66: Tribunale, Corte di Appello, Procura della Repubblica, ufficiale di stato civile;

-          Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e tribunali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la mancanza o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49: Tribunale, Corte di Appello, Procura della Repubblica, ufficiale di stato civile;

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

- Autorità giuridizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'art. 37, paragrafo 1, e all'art. 48 paragrafo 1: Tribunale, Corte di Appello, Procura della Repubblica e ufficiale di stato civile;

-Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'art. 49: Tribunale, Corte di Appello;

- Autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'art. 67 paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'art. 66, paragrafo 1: Tribunale, Corte di Appello, Procura della Repubblica e ufficiale di stato civile.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

c) le autorità giurisdizionali di cui all’articolo 30, paragrafo 3, all’articolo 52, all’articolo 40, paragrafo 1, all’articolo 58, paragrafo 1, e all’articolo 62 nonché le autorità giurisdizionali di cui all’articolo 61, paragrafo 2;

-          autorità giurisdizionali di cui all’articolo 30, paragrafo 3, all’articolo 52, all’articolo 40, paragrafo 1 e all’articolo 58, paragrafo 1: Tribunale;

-         le autorità e le autorità giurisdizionali di cui all’articolo 61, paragrafo 2: Corte di Appello

-         Autorità giurisdizionali di cui all’articolo 62: Corte di Cassazione;


Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

d) le autorità competenti per l’esecuzione di cui all’articolo 52:

Tribunale

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

e) i mezzi d’impugnazione di cui agli articoli 61e 62:

con riferimento all’articolo 61, atto di citazione dinanzi alla Corte d’Appello competente territorialmente; con riferimento all’articolo 62 ricorso dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione;

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

f) denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate a norma dell’articolo 76:

Autorità Centrale per l'intero territorio nazionale è il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Telefono:         +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Fax:                 +39 06 68808085

Posta elettronica: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

P.e.c.: prot.dgmc@giustiziacert.it

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

In Italia non ci sono categorie di parenti, diversi dai genitori, presso i quali il collocamento di minori non deve essere autorizzato

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

h) le lingue accettate per le comunicazioni indirizzate alle autorità centrali di cui all’articolo 91, paragrafo 3:

italiano, inglese e francese;

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

i) le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 80, paragrafo 3, all’articolo 81, paragrafo 2, all’articolo 82, paragrafo 4, e all’articolo 91, paragrafo 2:

nessuna comunicazione.

Ultimo aggiornamento: 01/07/2024

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