Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione)

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Diritto di famiglia - Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione)


*campo obbligatorio

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

Le autorità competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), ("atto pubblico") del regolamento sono i notai. Le informazioni sui notai operanti nella Repubblica di Lituania sono disponibili sul sito web del Consiglio del notariato lituano:

Gli "accordi" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3, non sono attualmente previsti dal diritto nazionale lituano.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

Il servizio per il patrocinio a spese dello Stato (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) ("Servizio") è l'autorità che concede il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento. Le richieste di patrocinio secondario a spese dello Stato sono presentate alle divisioni territoriali del Servizio:

  • dipartimento di Vilnius (Odminių g. 3, Vilnius; telefono: (+370) 700 00 211);
  • dipartimento di Kaunas (Kęstučio g. 21, Kaunas; telefono: (+370) 700 00 177);
  • dipartimento di Klaipėda (Vilties g. 10, Klaipėda; telefono: (+370) 700 00 191);
  • dipartimento di Šiauliai (Vasario 16-osios g. 49, Šiauliai; telefono: (+370) 700 00 214);

le informazioni sui comuni serviti dalle divisioni territoriali del Servizio sono disponibili sul sito web del Servizio:

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

Il tribunale distrettuale (apylinkės teismas) che ha reso la decisione è competente per rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), mentre il tribunale regionale (apygardos teismas) di Vilnius che ha reso la decisione è competente per rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c).

Le informazioni sugli organi giurisdizionali della Lituania e sulle relative competenze territoriali sono disponibili sul sito web degli organi giurisdizionali lituani:

I notai che hanno autenticato gli atti pubblici sono competenti per rilasciare i certificati ai sensi dell'articolo 66 del regolamento.

I notai che hanno autenticato gli atti pubblici sono competenti per rettificare i certificati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

Il tribunale distrettuale che ha reso la decisione o il tribunale regionale di Vilnius che ha reso la decisione è competente per rettificare il certificato conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento.

Il tribunale distrettuale che ha reso la decisione è competente per rettificare il certificato conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento.

Il tribunale distrettuale che ha reso la decisione è competente per rilasciare il certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività conformemente all'articolo 49 del regolamento.

Le informazioni sugli organi giurisdizionali della Lituania e sulle relative competenze territoriali sono disponibili sul sito web degli organi giurisdizionali lituani:

I notai che hanno autenticato gli atti pubblici sono competenti per rilasciare i certificati ai sensi dell'articolo 66 del regolamento.

I notai che hanno autenticato gli atti pubblici sono competenti per rettificare i certificati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

L'autorità giurisdizionale competente di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento è la Corte d'appello (apeliacinis teismas) della Lituania.

L'autorità giurisdizionale competente di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento è la Corte d'appello della Lituania.

Le autorità o le autorità giurisdizionali competenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento sono:

  • la Corte d'appello della Lituania, qualora la domanda di diniego dell'esecuzione sia fondata sull'articolo 39 del regolamento o su altri motivi stabiliti dal regolamento;
  • gli ufficiali giudiziari, qualora la domanda di diniego dell'esecuzione sia fondata su altri motivi stabiliti dal diritto nazionale e permessi dal regolamento.

Le autorità giurisdizionali competenti di cui all'articolo 61, paragrafo 2, sono:

  • la Corte d'appello della Lituania, qualora la domanda di diniego dell'esecuzione sia fondata sull'articolo 39 del regolamento o su altri motivi stabiliti dal regolamento;
  • i tribunali distrettuali tramite gli ufficiali giudiziari incaricati di eseguire la decisione, qualora la domanda di diniego dell'esecuzione sia fondata su altri motivi stabiliti dal diritto nazionale e permessi dal regolamento.

Le autorità giurisdizionali competenti di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), sono:

  • la Corte suprema (Aukščiausiasis Teismas) della Lituania, qualora la domanda di diniego dell'esecuzione sia fondata sull'articolo 39 del regolamento o su altri motivi stabiliti dal regolamento;
  • i tribunali distrettuali e successivamente la Corte suprema della Lituania, qualora la domanda di diniego dell'esecuzione sia fondata su altri motivi stabiliti dal diritto nazionale e permessi dal regolamento.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

Le autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52 del regolamento sono gli ufficiali giudiziari. Le informazioni sugli ufficiali giudiziari operanti in Lituania e sulle relative competenze territoriali sono disponibili sul sito web della Camera degli ufficiali giudiziari lituana:

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

I mezzi d'impugnazione di cui all'articolo 61 sono i seguenti:

  • quando la domanda di diniego dell'esecuzione è fondata sull'articolo 39 del regolamento o su altri motivi stabiliti dal regolamento: una richiesta di riesame della decisione della Corte d'appello della Lituania relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione, che può essere presentata entro trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della decisione alla parte. La richiesta è esaminata da un collegio di tre giudici della Corte d'appello della Lituania. Le norme per l'esame dei reclami individuali si applicano mutatis mutandis all'esame di tali richieste. In tutti i casi la decisione è resa dall'autorità giurisdizionale che ha esaminato la richiesta di riesame della decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione. Tale decisione diventa definitiva il giorno in cui viene emessa;
  • quando la domanda di diniego dell'esecuzione è fondata su altri motivi stabiliti dal diritto nazionale e permessi dal regolamento: un reclamo contro l'ordinanza dell'ufficiale giudiziario relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione, che può essere presentato all'ufficiale giudiziario entro venti giorni dalla data in cui la persona che presenta il reclamo ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza dell'ordinanza dell'ufficiale giudiziario relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione e comunque non oltre novanta giorni dalla data in cui è stata eseguita l'azione in questione. L'ufficiale giudiziario esamina il reclamo entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento ed emette un'ordinanza in merito. In caso di rigetto totale o parziale del reclamo da parte dell'ufficiale giudiziario, il reclamo e l'ordinanza dell'ufficiale giudiziario sono trasmessi al tribunale distrettuale competente per il territorio in cui è ubicato l'ufficio dell'ufficiale giudiziario al più tardi il giorno lavorativo successivo all'emissione dell'ordinanza.

I mezzi d'impugnazione di cui all'articolo 62 sono i seguenti:

  • quando la domanda di diniego dell'esecuzione è fondata sull'articolo 39 del regolamento o su altri motivi stabiliti dal regolamento: la decisione della Corte d'appello della Lituania relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione può essere oggetto di un ricorso in cassazione in conformità delle norme che disciplinano i procedimenti dinanzi alla corte di cassazione. Il termine per la proposizione del ricorso in cassazione dinanzi alla Corte suprema di Lituania è di tre mesi dalla data di adozione della decisione impugnata;
  • quando la domanda di diniego dell'esecuzione è fondata su altri motivi stabiliti dal diritto nazionale e permessi dal regolamento: contro la decisione del tribunale distrettuale in merito all'ordinanza dell'ufficiale giudiziario relativa all'istanza di diniego dell'esecuzione può essere proposta un'impugnazione distinta, entro sette giorni lavorativi dalla data di notificazione o comunicazione della decisione alla parte. Tale impugnazione distinta dinanzi al tribunale regionale è proposta per il tramite del tribunale distrettuale la cui decisione è oggetto di impugnazione. La decisione del tribunale regionale in merito all'impugnazione distinta contro la decisione del tribunale distrettuale può essere oggetto di un ricorso in cassazione in conformità delle norme che disciplinano i procedimenti dinanzi alla corte di cassazione. Il termine per la proposizione del ricorso in cassazione dinanzi alla Corte suprema di Lituania è di tre mesi dalla data di adozione della decisione impugnata.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

La denominazione, l'indirizzo e i mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate a norma dell'articolo 76 del regolamento sono i seguenti:

- il ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania è l'autorità centrale competente ai fini della comunicazione delle informazioni sull'ordinamento, sulle procedure e sui servizi disponibili a livello nazionale in materia di responsabilità genitoriale di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento; indirizzo: Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius; tel.: (+370 5) 266 29 81; fax: (+370 5) 262 59 40; posta elettronica: rastine@tm.lt; comunicazione delle informazioni per posta ordinaria o per posta elettronica; informazioni contenute sul sito web del ministero della Giustizia, in lituano: https://tm.lrv.lt/lt; in inglese: https://tm.lrv.lt/en.

- il servizio statale per la tutela dei diritti dei minori e l'adozione presso il ministero della Sicurezza sociale e del lavoro (Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) è l'autorità centrale incaricata dello svolgimento delle altre funzioni previste dal regolamento per le autorità centrali; indirizzo: Labdarių g. 8, 01120 Vilnius; tel.: (+370 5) 231 0928; e-mail: info@vaikoteises.lt; comunicazione delle informazioni per posta ordinaria o per posta elettronica; informazioni contenute sul sito web del servizio statale per la tutela dei diritti dei minori e l'adozione presso il ministero della Sicurezza sociale e del lavoro, in lituano: https://vaikoteises.lt/; in inglese: https://vaikoteises.lrv.lt/en/.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Il diritto lituano non prevede le categorie di prossimi congiunti di cui all'articolo 82, paragrafo 2, per le quali il collocamento di un minore non richiede l'approvazione dell'autorità competente lituana.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Le lingue accettate per le comunicazioni alle autorità centrali ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 3, sono l'inglese e il lituano.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

La lingua accettata per le traduzioni di cui all'articolo 80, paragrafo 3, all'articolo 81, paragrafo 2, all'articolo 82, paragrafo 4, e all'articolo 91, paragrafo 2, è il lituano.

Ultimo aggiornamento: 26/07/2023

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