- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3
Autorità abilitata alla stesura di un atto autentico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2.b
Tutti i notai membri della Chambre des Notaires du Grand-Duché de Luxembourg (Consiglio notarile del Granducato di Lussemburgo).
Autorità abilitata alla registrazione di un atto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3
Non pertinente.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2
Non pertinente.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66
Organo giurisdizionale competente per il rilascio di un certificato relativo a una decisione conformemente all'articolo 36, paragrafo 1
Presidente del Tribunal d'arrondissement (tribunale distrettuale)
Organo giurisdizionale o autorità competente per il rilascio di un certificato relativo a un atto autentico o a un accordo di cui all'articolo 66
Non pertinente.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;
Organo giurisdizionale competente per la rettifica dei certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1
Organo giurisdizionale che emette il certificato
Organo giurisdizionale competente per la rettifica dei certificati di cui all'articolo 48, paragrafo 1
Organo giurisdizionale che emette il certificato
Organo giurisdizionale competente per il rilascio di un certificato indicante la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49
Organo giurisdizionale che emette il certificato
Organo giurisdizionale o autorità competente per la rettifica dei certificati di cui all'articolo 66, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 1
Non pertinente.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62
Organo giurisdizionale competente in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3)
Tribunal d'arrondissement (tribunale distrettuale), sezione civile
Organo giurisdizionale competente per l'esecuzione di cui all'articolo 52
Non pertinente.
Organo giurisdizionale competente in materia di diniego di riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2)
Tribunal d'arrondissement (tribunale distrettuale), sezione civile
Organo giurisdizionale competente in materia di diniego di esecuzione di una decisione (articolo 58, paragrafo 1)
Tribunal d'arrondissement (tribunale distrettuale), sezione civile
Organo giurisdizionale competente per l'impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione (articolo 61, paragrafo 2)
Cour d'appel (Corte d'appello), sezione civile
Organo giurisdizionale competente per una nuova impugnazione avverso una decisione relativa a un'impugnazione di cui all'articolo 61 (articolo 62)
Cour de cassation (Corte di cassazione)
Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52
Tutti gli ufficiali giudiziari membri della Chambre des huissiers du Grand-Duché de Luxembourg (Consiglio degli ufficiali giudiziari del Granducato di Lussemburgo).
Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62
Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione (articolo 61)
L'impugnazione di cui all'articolo 61 deve essere proposta dinanzi ai seguenti giudici:
- a Lussemburgo, dinanzi alla Cour d'appel (Corte d'appello), sezione civile
Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a un'impugnazione di cui all'articolo 61 (articolo 62)
Le opposizioni di cui all'articolo 61 possono essere proposte soltanto:
- a Lussemburgo con un ricorso in cassazione.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76
Il Procureur Général d'Etat è designato autorità centrale:
Le Procureur Général d'Etat
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefono: (+352) 47 59 81 - 2393 / -2329
Fax: (+352) 47 05 50
Indirizzo di posta elettronica: parquet.general@justice.etat.lu
Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82
Non pertinente.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3
Francese, tedesco, inglese.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2
Francese e tedesco.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.