Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione)

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Diritto di famiglia - Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione)


*campo obbligatorio

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

Non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

Agenzia per il patrocinio gratuito a spese dello Stato di Malta 188/189, Triq l-Ifran, Il-Belt Valletta VLT1455

Telefono: +356 22471500

E-mail: info.legalaidmalta@gov.mt

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

Le autorità giurisdizionali competenti per il rilascio dei certificati per una decisione a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, sono il tribunale civile (sezione della famiglia) per Malta e la Corte dei magistrati (Gozo, sezione della famiglia - giurisdizione superiore) per Gozo.

Le autorità giurisdizionali e le autorità competenti per il rilascio dei certificati relativi a un atto autentico o a un accordo di cui all'articolo 66: non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

Le autorità giurisdizionali competenti per il rilascio dei certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, sono il tribunale civile (sezione della famiglia) per Malta e la Corte dei magistrati (Gozo, sezione della famiglia - giurisdizione superiore) per Gozo.

Le autorità giurisdizionali competenti per il rilascio dei certificati di cui all'articolo 48, paragrafo 1, sono il tribunale civile (sezione della famiglia) per Malta e la Corte dei magistrati (Gozo, sezione della famiglia - giurisdizione superiore) per Gozo.

Le autorità giurisdizionali competenti per il rilascio di un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività di cui all'articolo 49, sono il tribunale civile (sezione della famiglia) per Malta e la Corte dei magistrati (Gozo, sezione della famiglia - giurisdizione superiore) per Gozo.

Le autorità giurisdizionali e le autorità competenti a rettificare un certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1: non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

Articolo 30, paragrafo 3, articolo 40, paragrafo 2, e articolo 58, paragrafo 1: per il riconoscimento di una decisione, il diniego di riconoscimento e il diniego dell'esecuzione le autorità giurisdizionali competenti sono il tribunale civile (sezione della famiglia) per Malta e la Corte dei magistrati (Gozo, sezione della famiglia - giurisdizione superiore) per Gozo.

Articolo 61, paragrafo 2: in caso di contestazione o di impugnazione, l'autorità giurisdizionale competente è la Corte d'appello.

Articolo 62: un'ulteriore contestazione o impugnazione non è possibile a Malta, fatta eccezione per una revisione a norma dell'articolo 811, capo 12, delle leggi di Malta.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

Il tribunale civile - sezione della famiglia (Il-Qorti Ċivili - Sezzjoni tal-Familja) per Malta e la Corte dei magistrati (Gozo) (sezione della famiglia - giurisdizione superiore) (l-Qorti tal-Maġistrati - Għawdex, Sezzjoni tal-Familja - (Kompetenza Superjuri) per Gozo.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

Corte d'appello (per Malta e Gozo). Un'ulteriore contestazione o impugnazione non è possibile a Malta, fatta eccezione per una revisione a norma dell'articolo 811, capo 12, delle leggi di Malta.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

Direttore generale dell'autorità responsabile delle norme di protezione sociale (SCSA), 469, Istitut Bugeja, Triq il-Kbira San Ġuzepp, Santa Venera SVR1012 Malta

Telefono: +356 25494000

Fax: +356 25494355

E-mail: feedback-scsa@gov.mt

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Non pertinente. L'autorità centrale accetta unicamente comunicazioni in maltese e/o in inglese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Maltese e/o inglese.

Ultimo aggiornamento: 09/07/2024

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