- Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2
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Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3
Nessuna.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2
Nessuna.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66
Articolo 36, paragrafo 1
L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di origine procede, su istanza di parte, al rilascio di un certificato per:
a) una decisione in materia matrimoniale utilizzando il modello di cui all'allegato II;
il tribunale regionale (sąd okręgowy) che ha reso la decisione;
b) una decisione in materia di responsabilità genitoriale utilizzando il modello di cui all'allegato III;
il tribunale distrettuale (sąd okręgowy) che ha reso la decisione;
il tribunale regionale che ha reso la decisione su questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio per quanto riguarda le pronunce sulla responsabilità genitoriale;
c) una decisione che ordina il ritorno di un minore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e, se del caso, un provvedimento cautelare, inclusi i provvedimenti provvisori, disposto in conformità dell'articolo 27, paragrafo 5, che accompagna la decisione utilizzando il modello di cui all'allegato IV;
Tribunale regionale di Białystok
Tribunale regionale di Danzica
Tribunale regionale di Katowice
Tribunale regionale di Cracovia
Tribunale regionale di Lublino
Tribunale regionale di Łódź
Tribunale regionale di Poznań
Tribunale regionale di Rzeszów
Tribunale regionale di Stettino
Tribunale regionale di Varsavia
Tribunale regionale di Breslavia
L'articolo 66 non è applicabile.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;
Articolo 37, paragrafo 1
L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di origine rettifica il certificato su richiesta, e può rettificarlo d'ufficio, se, per un errore materiale o un'omissione, sussiste una discrepanza tra la decisione da eseguire e il certificato.
Il tribunale che ha reso la decisione (il tribunale distrettuale o il tribunale regionale).
Articolo 48, paragrafo 1
L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di origine rettifica il certificato su richiesta, e può rettificarlo d'ufficio, se, per un errore materiale o un'omissione, sussiste una discrepanza tra la decisione e il certificato.
Il tribunale che ha reso la decisione (il tribunale distrettuale o il tribunale regionale).
Articolo 49
Qualora e nella misura in cui una decisione certificata in conformità dell'articolo 47 abbia cessato di essere esecutiva o la sua esecutività sia stata sospesa o limitata, è rilasciato, utilizzando il modello standard di cui all'allegato VII, un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività, su richiesta in qualsiasi momento all'autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine.
Il tribunale che ha reso la decisione (il tribunale distrettuale o il tribunale regionale).
L'articolo 66 non è applicabile.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62
Articolo 30, paragrafo 3
Ogni parte interessata può, conformemente alle procedure di cui all'articoli da 59 a 62 e, se del caso, alla sezione 5 del presente capo e al capo VI, chiedere una decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di cui agli articoli 38 e 39.
Un tribunale regionale.
Articolo 40
1. Alle domande di diniego del riconoscimento si applicano di conseguenza le procedure di cui agli articoli da 59 a 62 e, se del caso, alla sezione 5 del presente capo e al capo VI.
2. La competenza territoriale delle autorità giurisdizionali è determinata dal diritto dello Stato membro in cui è introdotto il procedimento di non riconoscimento.
Un tribunale regionale.
Articolo 58, paragrafo 1
La domanda di diniego dell'esecuzione a norma dell'articolo 39 è proposta a un tribunale regionale.
La domanda di diniego dell'esecuzione fondata su altri motivi stabiliti o permessi dal presente regolamento è proposta all'autorità giurisdizionale competente ai fini dell'esecuzione della decisione.
Articolo 61, paragrafo 2
La contestazione o impugnazione è proposta davanti all'autorità o all'autorità giurisdizionale comunicata come l'autorità o l'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale deve essere proposta tale contestazione o impugnazione.
Una corte di appello (sąd apelacyjny) e, nel caso dell'articolo 58, paragrafo 1, un'autorità giurisdizionale di grado superiore rispetto all'autorità giurisdizionale competente ai fini dell'esecuzione della decisione.
Articolo 62
Un'impugnazione proposta a una corte di appello.
Un'impugnazione per cassazione proposta alla Corte suprema (Sąd Najwyższy).
Per quanto concerne l'articolo 58, paragrafo 1, non sono esperibili mezzi di impugnazione.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52
Articolo 52
La domanda di esecuzione è proposta all'autorità competente in materia di esecuzione ai sensi del diritto dello Stato membro dell'esecuzione.
- Un tribunale regionale, in relazione alle decisioni rese da un'autorità giurisdizionale di uno Stato terzo che dispone il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 o il trasferimento di un minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980.
- Un tribunale distrettuale, in relazione alle decisioni in materia di responsabilità genitoriale.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62
Articolo 61, paragrafo 2
La contestazione o impugnazione è proposta davanti all'autorità o all'autorità giurisdizionale comunicata come l'autorità o l'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale deve essere proposta tale contestazione o impugnazione.
Una corte di appello.
Articolo 62
La Corte suprema.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76
Autorità centrale:
ministro della Giustizia
Le funzioni dell'autorità centrale sono esercitate:
dall'unità per i procedimenti familiari internazionali (Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych)
dal dipartimento per le questioni familiari e minorili (Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich)
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Varsavia
Tel.: (+48) 22 23 90 470
Fax: (+48) 22 89 70 321
Posta elettronica: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl oppure polandchildabduction@ms.gov.pl
Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82
Nessuna.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3
Polacco, tedesco e inglese.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2
Polacco.
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