- Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2
Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3
Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b): non applicabile.
Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3: non applicabile.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2
Le autorità di cui all'articolo 74, paragrafo 2:
i. nel Portogallo continentale: l'Istituto per la previdenza sociale (Instituto da Segurança Social I. P.);
ii. nella regione autonoma di Madera: l'Istituto per la previdenza sociale di Madera (Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.-RAM);
iii. nella regione autonoma delle Azzorre: l'Istituto per la previdenza sociale delle Azzorre (Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.);
iv. in tutto il territorio nazionale portoghese: funzionari responsabili dei registri pubblici (conservadores do registo civil) nella misura in cui il patrocinio a spese dello Stato è stato concesso da questi ultimi in base a una dichiarazione rilasciata dalla giunta di circoscrizione (juntas de freguesia) attestante la situazione finanziaria di un cittadino (articolo 34, comma 1, del decreto legge n. 135/99 del 22 aprile 1999 in combinato disposto con l'articolo 16, comma1, (rr), della legge n. 75/2013 del 12 settembre 2013) oppure di una dichiarazione rilasciata dall'istituto nazionale di previdenza sociale in cui la persona in questione è iscritta (articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sui diritti di registrazione e gli onorari dei notai (Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado).
Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66
Per il rilascio di certificati relativi alle decisioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1:
i. in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale: i tribunali per la famiglia e i minorenni (Juízos de família e menores); ove questi non esistano, i tribunali civili locali (Juízo locais cíveis); ove questi non esistano, i tribunali dotati di competenza generale (Juízos de Competência Genérica); gli uffici del registro civile (Conservatórias de registo civil);
ii. in materia di responsabilità genitoriale: le commissioni per la protezione dei bambini e dei giovani (comissões de proteção de crianças e jovens);
iii. per il ritorno di minori e i provvedimenti provvisori e cautelari: i tribunali per la famiglia e i minorenni; ove questi non esistano, i tribunali civili locali; ove questi non esistano, i tribunali dotati di competenza generale;
iv. in materia di provvedimenti provvisori e cautelari: le commissioni per la protezione dei bambini e dei giovani.
Per il rilascio di certificati relativi ad atti pubblici di cui all'articolo 66: non applicabile.
Per il rilascio di certificati relativi ad accordi di cui all'articolo 66:
i. in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale: i tribunali per la famiglia e i minorenni; ove questi non esistano, i tribunali civili locali; ove questi non esistano, i tribunali dotati di competenza generale; gli uffici del registro civile;
ii. in materia di responsabilità genitoriale: le commissioni per la protezione dei bambini e dei giovani.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;
Per la rettifica dei certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1:
i tribunali per la famiglia e i minorenni; ove questi non esistano, i tribunali civili locali; ove questi non esistano, i tribunali dotati di competenza generale. Gli uffici del registro civile e le commissioni per la protezione dei bambini e dei giovani (solo in materia di responsabilità genitoriale).
Per la rettifica dei certificati di cui all'articolo 66, paragrafo 3: non applicabile.
Per la rettifica dei certificati di cui all'articolo 48, paragrafo 1, e all'articolo 49, paragrafo 1:
i. i tribunali per la famiglia e i minorenni; ove questi non esistano, i tribunali civili locali; ove questi non esistano, i tribunali dotati di competenza generale per le decisioni relative alla concessione dei diritti di visita e al ritorno del minore conformemente all'articolo 29, paragrafo 6;
ii. gli uffici del registro civile e le commissioni per la protezione dei bambini e dei giovani per le decisioni relative alla concessione dei diritti di visita.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62
Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 3, dell'articolo 52, dell'articolo 40, paragrafo 1, e dell'articolo 58, paragrafo 1.
I tribunali per la famiglia e i minorenni; ove questi non esistano, i tribunali civili locali; ove questi non esistano, i tribunali dotati di competenza generale.
Ai fini dell'articolo 62 o dell'articolo 61, paragrafo 2.
L'autorità giurisdizionale che ha pronunciato la sentenza contestata sarà, a seconda dei casi, il tribunale per la famiglia e i minorenni, il tribunale civile locale oppure il tribunale dotato di competenza generale, che trasmetterà l'impugnazione alla Corte d'appello (Tribunal da Relação) per il riesame. In caso di ulteriore impugnazione in seguito alla decisione della Corte d'appello, l'impugnazione è proposta davanti alla Corte d'appello, che la trasmette poi alla Corte suprema (Supremo Tribunal de Justiça) per il riesame.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52
I tribunali per la famiglia e i minorenni; ove questi non esistano, i tribunali civili locali; ove questi non esistano, i tribunali dotati di competenza generale.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62
I mezzi d'impugnazione disponibili per le situazioni di cui agli articoli 61 e 62 sono i seguenti:
I. i mezzi di impugnazione contro una decisione del tribunale di primo grado (tribunal de primeira instância) concernente il diniego di riconoscimento o esecuzione sono quelli previsti dagli articoli 32 e 33 del quadro giuridico per la procedura di tutela civile (Regime Geral do Processo Tutelar Cível) che rinvia al codice di procedura civile (Código de Processo Civil). Si può trattare di:
i. un'impugnazione ordinaria proposta davanti alla Corte d'appello in conformità dell'articolo 644 del codice di procedura civile;
ii. un'impugnazione ordinaria per un riesame proposta davanti alla Corte suprema contro una sentenza della Corte d'appello relativa a una decisione del tribunale di primo grado, che si pronuncia sulla fondatezza del procedimento o lo conclude prosciogliendo il convenuto o alcuni dei convenuti rispetto alla domanda principale o alla domanda riconvenzionale presentate, conformemente all'articolo 671 del codice di procedura civile;
iii. un'impugnazione straordinaria per un riesame proposta davanti al tribunale di primo grado che ha reso la decisione e che esaminerà l'impugnazione, in base a una delle situazioni di cui all'articolo 696 del codice di procedura civile.
II. I mezzi di impugnazione nei confronti del responsabile del registro civile in merito al diniego di riconoscimento sono stabiliti negli articoli 286 e 291 del codice del registro civile (Código do Registo Civil); può trattarsi di:
i. ricorsi gerarchici proposti al presidente dell'Istituto dei registri e del notariato (Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.); oppure di
ii. contestazioni giuridiche proposte all'autorità giurisdizionale nella cui zona di competenza si trova l'ufficio del registro civile.
Quando un ricorso gerarchico è stato respinto, la parte interessata, se non lo ha già fatto, può contestare la decisione iniziale resa dal responsabile del registro civile presso l'autorità giurisdizionale nella cui zona di competenza si trova l'ufficio del registro civile entro 10 giorni dalla notificazione della decisione.
È possibile proporre ricorso alla Corte d'appello avverso una decisione del tribunale primo grado riguardante una decisione del responsabile del registro civile. Non è possibile proporre ricorso avverso le sentenze della Corte d'appello davanti alla Corte Suprema, tranne nei casi previsti dall'articolo 629, comma 2, del codice di procedura civile per cui un ricorso è sempre ammissibile.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (direzione generale del reinserimento e dei servizi carcerari)
Gabinete Jurídico e de Contencioso (Dipartimento contenziosi e assistenza legale)
Travessa da Cruz do Torel 1
1150-122 Lisbona
Telefono: (+351) 218 812 200
Fax: (+351) 218 853 653
E-Mail: team.z@bmj.gv.at
Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82
Nonni, zii/zie o fratelli/sorelle.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3
Portoghese, inglese e francese.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2
Portoghese.
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