Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione)

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Diritto di famiglia - Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione)


*campo obbligatorio

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

Ufficiale di stato civile, notaio pubblico.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

Non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

La competenza a rilasciare il certificato spetta all'organo giurisdizionale che ha pronunciato la decisione di cui si chiede il riconoscimento o l'esecuzione in un altro Stato membro. Se del caso, l'organo giurisdizionale può essere il tribunale circondariale, altri tribunali di primo grado, il tribunale o la Corte d'appello.

Per gli atti autentici, la competenza a rilasciare il certificato spetta all'emittente dell'atto, ossia il notaio pubblico o l'ufficiale di stato civile, come opportuno.

In funzione degli accordi, la disposizione non si applica.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

Autorità giurisdizionali competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 37, paragrafo 1, le autorità che hanno pronunciato la decisione e che hanno rilasciato il certificato di cui all'articolo 36.

Autorità giurisdizionali competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 48, paragrafo 1, le autorità che hanno pronunciato la decisione privilegiata e che hanno rilasciato il certificato previsto all'articolo 47.

Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione della forza esecutiva di cui all'articolo 49, l'autorità che ha pronunciato la decisione relativa alla sospensione o alla limitazione della forza esecutiva.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

  • Articolo 30, paragrafo 3: i tribunali, conformemente all'articolo 95, punto 1, del codice procedura civile;
  • Articolo 40, paragrafo 2: il tribunale, nella medesima ipotesi di cui all'articolo 30, paragrafo 3;
  • Articolo 58, paragrafo 1: il giudice, conformemente all'articolo 651, del codice procedura civile;
  • Articolo 61, paragrafo 2: il tribunale, conformemente all'articolo 95, punto 2, del codice procedura civile;
  • Articolo 62: Il codice di procedura civile rumeno non contempla la possibilità di introdurre mezzi di ricorso successivi all'appello formulato avverso la decisione relativa alla contestazione dell'esecuzione.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

L'ufficiale giudiziario, conformemente all'articolo 623 del codice di procedura civile.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

In applicazione dell'articolo 61 del regolamento, si può proporre un appello, conformemente all'articolo 718, primo comma, del codice di procedura civile.

In applicazione dell'articolo 62 del regolamento, non esistono mezzi di ricorso oltre a quelli di all'articolo 61.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

Ministero della Giustizia, Direzione diritto internazionale e cooperazione giudiziaria

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 București cod 050741

Telefono: +40372041077; Fax: +40372041079

Posta elettronica: ddit@just.ro

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Lingue inglese, francese e rumena.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Rumeno.

Ultimo aggiornamento: 24/10/2023

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