- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3
- Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2
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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3
— l'autorità o altro organo abilitato a certificare la redazione e la registrazione dell'atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, comma 2, lettera b) è: un notaio (solo per i casi di divorzio consensuale dinanzi a un notaio, qualora l'atto pubblico riguardi il divorzio consensuale di coniugi senza figli minori).
Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2
— l'autorità amministrativa competente per la concessione del patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2, è: il ministero della Giustizia.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66
— gli organi giurisdizionali o le autorità competenti per il rilascio di un certificato a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, sono: i tribunali distrettuali (okrožna sodišča).
— gli organi giurisdizionali o le autorità competenti per il rilascio di un certificato a norma dell'articolo 66 sono:
- i notai (solo per i casi di divorzio consensuale dinanzi a un notaio, qualora l'atto pubblico riguardi il divorzio consensuale di coniugi senza figli minori).
Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;
— gli organi giurisdizionali competenti per la rettifica dei certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, sono: i tribunali distrettuali.
— gli organi giurisdizionali competenti per la rettifica dei certificati di cui all'articolo 48, paragrafo 1, sono: i tribunali distrettuali.
— gli organi giurisdizionali competenti per il rilascio di un certificato di non esecutività o limitazione dell'esecutività di una decisione (articolo 49) sono: i tribunali distrettuali.
— gli organi giurisdizionali o le autorità competenti per la rettifica del certificato di cui all'articolo 66, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 67, paragrafo 1 sono:
- i notai (solo per i casi di divorzio consensuale dinanzi a un notaio, qualora l'atto pubblico riguardi il divorzio consensuale di coniugi senza figli minori).
Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62
— gli organi giurisdizionali competenti per il riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) sono: i tribunali distrettuali.
— gli organi giurisdizionali competenti per il diniego del riconoscimento di una decisione (articolo 40, paragrafo 1) sono: i tribunali distrettuali.
— gli organi giurisdizionali o le autorità competenti per il diniego dell'esecuzione di una decisione (articolo 58, paragrafo 1) sono: i tribunali distrettuali.
— gli organi giurisdizionali o le autorità competenti per l'esame dell'impugnazione di una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di una decisione o per l'esame di un ricorso (articolo 61, paragrafo 2) sono: i tribunali distrettuali.
— gli organi giurisdizionali o le autorità competenti per l'esame di un ulteriore ricorso (articolo 62) sono: la Corte suprema (vrhovno sodišče).
Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52
— le autorità competenti per l'esecuzione di una decisione (articolo 52) sono: i tribunali circoscrizionali (okrajna sodišča).
Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62
— i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 61 (impugnazione o ricorso in appello)
Un procedimento di esecuzione di una decisione straniera, di una transazione straniera o di un atto pubblico straniero in Slovenia che non comprende anche un procedimento di riconoscimento e di esecuzione e in cui il debitore o la parte interessata può presentare al giudice un'istanza per il diniego del riconoscimento, per la dichiarazione dell'insussistenza di motivi per il diniego del riconoscimento o per il diniego dell'esecuzione di una decisione straniera si svolge dinanzi a un tribunale distrettuale.
La parte deve esporre i fatti a sostegno della sua istanza e fornire elementi di prova, pena l'infondatezza della richiesta.
Prima di emettere una decisione, il giudice trasmette una copia dell'istanza completa, ricevibile e motivata al convenuto che dispone di 30 giorni dalla data di notifica per rispondere.
L'organo giurisdizionale si pronuncia in un collegio composto da tre giudici.
Se la decisione dipende dai fatti in questione, il giudice si pronuncia dopo lo svolgimento di un'udienza.
— i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 62 (ulteriore impugnazione o ricorso)
È possibile proporre un ricorso avverso la decisione del tribunale (distrettuale), in merito al quale si pronuncia la Corte suprema della Repubblica di Slovenia.
Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla notifica della decisione del giudice di primo grado.
Il termine per la risposta a un ricorso è di 30 giorni a decorrere dalla data in cui il ricorso è stato notificato.
Il procedimento è disciplinato, mutatis mutandis, dalle disposizioni della legge che disciplina il diritto internazionale privato e dalla procedura di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere, salvo diversa disposizione del regolamento o della pertinente disposizione del diritto nazionale.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76
Ministero del Lavoro, della famiglia, degli affari sociali e delle pari opportunità (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti).
Štukljeva cesta 44
1000 Lubiana
Mezzi di comunicazione: e-mail e telefono (telefono: +386 1 369 75 00/+386 1 369 77 00; e-mail: gp.mddsz@gov.si) - mezzo di comunicazione privilegiato: e-mail.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82
Al fine di garantire l'interesse superiore del minore, anche in caso di collocamento presso parenti stretti a norma dell'articolo 82, le circostanze del collocamento devono essere esaminate caso per caso, dopodiché deve essere espresso il consenso o un parere.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3
Le comunicazioni all'autorità centrale possono essere inviate in sloveno e in inglese.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2
Nei seguenti tribunali sloveni, oltre allo sloveno, come lingua ufficiale è accettata anche una delle lingue delle minoranze nazionali:
- Tribunale distrettuale di Capodistria: italiano;
- Tribunale circoscrizionale di Capodistria: italiano;
- Tribunale circoscrizionale di Pirano: italiano;
- Tribunale circoscrizionale di Lendava: ungherese.
Le comunicazioni all'autorità centrale possono essere inviate in sloveno e in inglese.
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