Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione)

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Diritto di famiglia - Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione)


*campo obbligatorio

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

Nelle materie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), sono competenti i giudici e i magistrati.

Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), sono competenti anche i notai, sempre e quando non siano coinvolti minori nel procedimento. Anche i Letrados de la Administración de Justicia sono competenti per approvare i divorzi consensuali.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

Sono autorità competenti l'Ordine degli avvocati come previsto nella direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

L'autorità amministrativa che conferisce il diritto al patrocinio gratuito a spese dello Stato è la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita (Commissione per il patrocinio gratuito a spese dello stato) della provincia corrispondente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

In relazione al certificato di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), sono autorità competenti i Letrados de la Administración de Justicia.

In relazione al certificato di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), sono autorità competenti i Letrados de la Administración de Justicia e i giudici nonché le autorità competenti per il rilascio del certificato per un atto pubblico o un accordo cui fa riferimento l'articolo 66.

Infine, sono autorità competenti in relazione al certificato di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), i Letrados de la Administración de Justicia e i notai e in relazione all'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), i Letrados de la Administración de Justicia.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

La competenza a rettificare un certificato per causa di errore materiale o per precisare l'assenza o la limitazione di una risoluzione certificata, spetta unicamente all'organismo che ha rilasciato il certificato originale.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

Organi competenti per il riconoscimento o il diniego di riconoscimento di una decisione nonché per il diniego dell'esecuzione (articolo 30, paragrafo 3, articolo 40, paragrafo 2, e articolo 58, paragrafo 1): il giudice di primo grado competente territorialmente.

Organi competenti per la contestazione e l'impugnazione nonché per un'ulteriore contestazione o impugnazione (articolo 58, paragrafo 1, articolo 61, paragrafo 1, e articolo 62): l'Audiencia Provincial territorialmente competente per l'impugnazione dei dinieghi in applicazione e alle condizioni contemplate all'articolo 62, la Corte suprema mediante un ricorso per cassazione.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

Il giudice di primo grado o i giudici di primo grado e istruzione competenti territorialmente oppure il giudice della famiglia o della violenza contro le donne, ove opportuno.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

Le decisioni relative alla domanda di diniego di esecuzione possono essere oggetto di appello dinanzi all'organo che le ha pronunciate e sono trattate dall'Audiencia Provincial competente territorialmente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

Ministerio de Justicia
Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional
Área de Sustracción Internacional de Menores
C/ San Bernardo N° 62
28071 MADRID
Spagna

La notifica è effettuata per mezzi elettronici mediante il seguente indirizzo di posta elettronica:

sustraccionmenores@mjusticia.es

Tutte le informazioni relative al procedimento per sottrazione internazionale di minore figurano nella pagina web del ministero della Giustizia al seguente indirizzo: https://www.mjusticia.gob.es

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Inglese e spagnolo.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Spagnolo.

Ultimo aggiornamento: 26/02/2024

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