Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza

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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Sono state adottate diverse misure per alleviare le difficoltà più urgenti dei cittadini in relazione a procedimenti giudiziari, esecuzioni o procedure di insolvenza. È consentito un ampio uso delle disposizioni esistenti nei codici di procedura in materia di rinuncia a fare valere il mancato rispetto di termini nel contesto di procedimenti giudiziari, se il termine non è stato rispettato a causa delle restrizioni dettate dalle misure straordinarie adottate (quarantene obbligatorie, restrizioni alla libertà di circolazione e all'assembramento di persone).

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Il ministero della Giustizia ha raccomandato il rinvio di tutte le udienze. Laddove non sia possibile procedere al loro rinvio, le udienze devono tenersi rigorosamente in linea con il regolamento del governo sullo stato di emergenza. La partecipazione del pubblico alle udienze è esclusa; inoltre, la circolazione del pubblico all'interno degli edifici degli organi giurisdizionali è limitata.

Gli organi giurisdizionali forniscono informazioni telefonicamente o tramite posta elettronica.

Eventuali ritardi nei procedimenti derivanti dall'applicazione di queste raccomandazioni non saranno considerati dal ministero della Giustizia come ritardi nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza.

I servizi notarili continuano ad essere disponibili per il pubblico, tuttavia i lavori vengono svolti secondo modalità soggette a limitazioni.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

Ufficio per la protezione giuridica internazionale di minori (Bruxelles II bis e regolamento sulle obbligazioni alimentari): l'ordine del giorno dell'Ufficio sarà svolto secondo le modalità previste per lo stato di emergenza; ogni contatto personale con l'Ufficio viene sostituito da un contatto scritto (in formato cartaceo od elettronico) e telefonico; l'orario di ufficio è limitato ai lunedì e ai mercoledì, dalle 9 alle 12.

Ministero ceco della Giustizia (autorità centrale per i regolamenti concernenti la notificazione o comunicazione di atti e l'assunzione delle prove): Il personale (inclusi tutti i punti di contatto) attualmente lavora principalmente da casa. Si consiglia vivamente la comunicazione per via elettronica/a distanza. Tutti i termini continuano a decorrere.

L'unica complicazione è dettata dalle crescenti restrizioni imposte ai servizi postali in taluni Stati, che cerchiamo di superare, in accordo con il ministro degli Affari esteri, ricorrendo al canale diplomatico per la notificazione o comunicazione di atti giudiziari. Le autorità centrali straniere dovrebbero informare gli organi giurisdizionali/le autorità competenti di inviare tutte le richieste di notificazione o comunicazione di atti e di assunzione di prove direttamente agli organi giurisdizionali competenti senza passare per l'autorità centrale (ministero della Giustizia) in quanto attualmente ciò ridurrà notevolmente i termini per la corretta esecuzione della richiesta.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

Sospensione dell'obbligo da parte del debitore di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza (in caso di fallimento collegato alla pandemia di COVID-19 verificatosi entro 6 mesi dal termine delle misure governative straordinarie).

La data di scadenza della sospensione è stata prorogata fino al 30.6.2021.

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

Il diritto del creditore di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un debitore è sospeso fino al 31.8.2020.

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

La moratoria straordinaria sospende i titoli esecutivi e la realizzazione di diritti accessori. È facilmente accessibile per i debitori in quanto, per i primi 3 mesi, non richiede il consenso dei creditori previsto; successivamente è richiesto il consenso dei creditori per un'ulteriore proroga di 3 mesi.

La seconda fase per le domande di moratoria straordinaria si è aperta il 13.11.2020 (fino al 30.6.2021 e solo per chi presenta la domanda per la prima volta). La proroga della moratoria straordinaria della prima fase non richiede il consenso dei creditori.

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

La moratoria straordinaria protegge altresì il debitore dalla risoluzione di contratti per la fornitura di energia, materie prime, beni e servizi e consente al debitore di pagare le obbligazioni direttamente correlate al mantenimento dell'attività aziendale in via preferenziale rispetto ai debiti più vecchi.

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Il ministero della Giustizia ha raccomandato il rinvio di tutte le udienze, laddove possibile. Rinuncia ai termini non rispettati nel contesto di procedimenti giudiziari, qualora il loro mancato rispetto sia stato dovuto alle limitazioni attualmente in vigore (quali quarantena obbligatoria o restrizioni alla libertà di circolazione).

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

Fintantoché l'obbligo da parte del debitore di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza resta sospeso, rimarrà sospeso anche il decorso dei termini di recupero (claw-back) relativi ad azioni revocatorie di operazioni precedenti. È stata introdotta una protezione rafforzata dei debitori contro l'annullamento delle procedure di discarico in corso a causa del calo del reddito.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

Le rate di prestiti da aprile ad ottobre del 2020 possono essere dilazionate e la durata dei contratti viene automaticamente estesa. Durante il periodo di protezione non si può incorrere in penali né si maturano interessi di mora.

La maggior parte dei provvedimenti di esecuzione individuali condotti da ufficiali giudiziari è stata sospesa fino al 31.1.2021.

Ultimo aggiornamento: 25/10/2021

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