Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza

Lettonia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Procedura scritta per i procedimenti giudiziari civili qualora ciò non violi i diritti delle parti e l'organo giurisdizionale lo ritenga possibile. Anziché rinviare le udienze presso gli organi giurisdizionali, la Lettonia ha optato per il passaggio alla procedura giudiziaria scritta, fatta eccezione per i casi in cui sia assolutamente necessario tenere un'udienza vera e propria o nei casi in cui vi sia un rischio elevato di violazione grave dei diritti.

I termini perentori (ad esempio quelli di prescrizione) sono sospesi tra il 12 marzo e il 1° luglio.

Procedimenti di esecuzione: il termine massimo per l'adempimento volontario di obblighi previsti da una sentenza in materia di restituzione di beni, recupero di crediti, sfratti da locali è prorogato da 10 a 60 giorni, fatta eccezione per i casi in cui la sentenza deve essere oggetto di esecuzione immediatamente.

Pegno commerciale. I termini per l'adozione di una decisione concernente la consegna di un pegno commerciale sono prorogati da 30 a 60 giorni.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

La Repubblica di Lettonia ha pubblicato il documento "Orientamenti per l'organizzazione delle attività dei tribunali distrettuali (città) e regionali durante l'emergenza". Tali orientamenti raccomandano che, nei casi urgenti, le udienze in caso di emergenza siano organizzate, ove possibile, ricorrendo a una videoconferenza

Se l'udienza è organizzata prevedendo la presenza fisica, occorre garantire la distanza necessaria tra le persone durante l'udienza e adottare altre precauzioni (ventilazione dei locali, ecc.).

A decorrere dal 12 maggio 2020, nell'esaminare i casi gli organi giurisdizionali possono riprendere le udienze in presenza, tenendo conto dei requisiti stabiliti dal consiglio dei ministri in merito alle riunioni al chiuso.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

In caso di emergenza, tutte le richieste e i documenti allegati vengono accettati per via elettronica (tramite posta elettronica) mantenendo la credibilità. Le richieste di assistenza legale reciproca vengono scansionate e trasformate in formato PDF e quindi inoltrate a paesi stranieri dall'indirizzo di posta elettronica del ministero della Giustizia. La stessa procedura è ammessa se applicata da altri paesi.

La cooperazione giudiziaria continua ad essere garantita, ad esempio l'esecuzione di richieste di notificazione o comunicazione di atti o lo svolgimento di udienze in videoconferenza.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

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2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

Ai creditori è fatto divieto, fino al 1° marzo 2021, di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, salvo nei casi connessi al mancato rispetto da parte del debitore del procedimento giudiziario per la tutela giuridica (procedura di ristrutturazione).

Fino al 30 giugno 2021 il debitore non è obbligato a presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, a meno che (1) l'insolvenza sia stata accertata all'inizio o nel corso della liquidazione, (2) il debitore non sia in grado di rispettare il piano di procedimento giudiziario per la tutela giuridica o (3) il debitore non abbia pagato l'intera retribuzione al dipendente, il risarcimento di un danno dovuto a un infortunio sul lavoro o a malattia professionale o non abbia versato i contributi previdenziali obbligatori entro due mesi dal giorno specificato per il pagamento del salario.

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

La moratoria relativa al recupero di crediti non è applicabile alle decisioni amministrative che possono già essere eseguite obbligatoriamente a partire dal momento in cui acquisiscono efficacia, senza attendere fino a quando diventano definitive. Se, nel corso di un procedimento di esecuzione, viene emessa un'ordinanza relativa alla costituzione in pegno di fondi dovuti al debitore e quest'ultimo ha contratto la COVID-19 o è stato sottoposto a quarantena, l'ufficiale giudiziario giurato, sulla base di una richiesta del debitore, può annullare l'ordinanza irrogata all'istituto di credito o ad altro prestatore di servizi di pagamento in merito alla costituzione in pegno del denaro. Alla scadenza del certificato di congedo per malattia del debitore, l'ufficiale giudiziario giurato continua il recupero dei crediti dell'istituto di credito o di un altro prestatore di servizi di pagamento dai fondi di cassa del debitore, preparando ed inviando una nuova ordinanza relativa alla costituzione in pegno del denaro all'istituto di credito o ad un altro prestatore di servizi di pagamento, se ciò è determinato dalle circostanze dello specifico procedimento di esecuzione.

Nei procedimenti di esecuzione in materia di entrata in possesso di beni immobili e di sfratto di persone e beni dai locali, l'ufficiale giudiziario stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni nell'avviso inviato al debitore ai sensi del codice di procedura civile in merito all'obbligo di eseguire una sentenza dell'organo giurisdizionale e di sgomberare i locali. Se, entro il termine stabilito dall'ufficiale giudiziario giurato, i locali non vengono sgomberati o il debitore non si presenta all'ora prestabilita presso i locali, l'ufficiale giudiziario giurato determina il termine ultimo che non sarà precedente il trentesimo giorno dalla data di trasmissione dell'avviso dell'ufficiale giudiziario giurato.

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

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2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Anziché rinviare le udienze presso gli organi giurisdizionali, la Lettonia ha optato per il passaggio alla procedura giudiziaria scritta, fatta eccezione per i casi in cui sia assolutamente necessario tenere un'udienza vera e propria. L'organo giurisdizionale decide sull'organizzazione dell'udienza principalmente tramite videoconferenza, soprattutto se partecipa una persona giuridica, nonché per le cause condotte attraverso un avvocato.

Inoltre, fintanto che sussistono minacce alla sicurezza epidemiologica in relazione alla diffusione del contagio da COVID-19, le istanze per l'apertura di procedimenti giudiziari per la tutela giuridica, procedure di insolvenza di una persona giuridica e procedure di insolvenza di una persona fisica possono essere presentate elettronicamente.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

Fino al 30 giugno 2021, l'esecuzione di un piano di rimborso del debito (facente parte di una procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica) può essere sospesa; il periodo di attuazione dei piani viene prolungato del periodo corrispondente alla sospensione.

Le riunioni del comitato dei creditori possono essere tenute tramite collegamento da remoto (ancora in vigore, tuttavia è stata introdotta nella legge in materia di insolvenza come disposizione permanente).

Fino al 30 giugno 2021 è possibile fissare fino ad un massimo di quattro anni (per i nuovi piani e per quelli non ancora prorogati) il termine per l'attuazione di un piano di misure concernenti un procedimento giudiziario per la tutela giuridica, laddove la maggioranza dei creditori specificata nella legge in materia di insolvenza concordi. Fino al 30 giugno 2021 i piani di misure concernenti un procedimento giudiziario per la tutela giuridica, già prorogati una volta o inizialmente fissati per quattro anni, possono essere prorogati di un altro anno, laddove la maggioranza dei creditori specificata nella legge in materia di insolvenza concordi.

Inoltre, al momento della decisione in merito alla soddisfazione dei crediti dei dipendenti assicurati dallo Stato, sarà preso in considerazione il divieto per i creditori di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

Entro il 30 giugno 2021, i contribuenti che sono in ritardo con il pagamento delle imposte a causa della diffusione della COVID-19 hanno la facoltà di chiedere all'Agenzia delle entrate il differimento fiscale (per un periodo massimo di tre anni). In questo caso l'addebito per ritardato pagamento non viene calcolato.

Le amministrazioni locali hanno il diritto di determinare altre scadenze per il pagamento dell'imposta sui beni immobili nel 2020 e nel 2021, diverse da quelle stabilite dalla legge sull'imposta sui beni immobili, rinviandole a un periodo successivo nell'ambito del rispettivo anno fiscale. In questo caso le amministrazioni locali non applicano gli addebiti per ritardato pagamento.

Programma per la riduzione degli oneri amministrativi e finanziari a carico delle imprese dovuti al lento rimborso dell'eccedenza di IVA, aumentando il capitale di esercizio a disposizione delle imprese.

Proroga del termine di pagamento dell'imposta sui beni immobili (disponibile nel 2020, 2021)

Sono disponibili diversi programmi di aiuto alle imprese colpite dalla COVID-19 e ai loro dipendenti per garantire la ripresa e la crescita:

  1. sovvenzioni per il tempo di inattività ai contribuenti per continuare le loro attività nel contesto della crisi COVID-19 (disponibili fino al 30 giugno 2021);
  2. sovvenzioni ai contribuenti per continuare le loro operazioni nel contesto della crisi COVID-19 (disponibili fino al 30 giugno 2021);
  3. sovvenzioni alle imprese colpite dalla crisi COVID-19 per garantire il flusso di capitale di esercizio (disponibili fino al 30 giugno 2021);
  4. garanzie per le grandi imprese colpite dalla proliferazione della COVID-19 (disponibili fino al 30 giugno 2021);
  5. prestiti e relativi abbuoni di interesse alle imprese per promuovere la competitività;
  6. sono previsti microprestiti e programmi di prestiti per la creazione di imprese per flussi di capitali e investimenti per le PMI (disponibili fino al 31 dicembre 2023);
  7. sono previste garanzie per gli operatori turistici (disponibili fino al 31 dicembre 2023);
  8. garanzie per prestiti per vacanze (disponibili fino al 30 giugno 2021);
  9. prestiti per capitale di esercizio (disponibili fino al 30 giugno 2021);
  10. garanzie per crediti all'esportazione (disponibili fino al 30 giugno 2021);
  11. fondo di capitale per imprese di grandi dimensioni (disponibile fino al 30 giugno 2021);
  12. programma di sostegno per promuovere l'occupazione nelle società esportatrici colpite dalla crisi COVID-19 (disponibile fino al 31 novembre 2020);
  13. programma di sostegno per promuovere l'occupazione nelle società del settore turistico colpite dalla crisi COVID-19;
  14. sostegno per i costi operativi degli alberghi (disponibile fino al 18 dicembre 2020);
  15. indennità di inattività dovuta alla COVID-19 e alle restrizioni governative (disponibile fino al 30 giugno 2020);
  16. programma per la promozione della competitività internazionale e delle esportazioni (disponibile fino al 31 dicembre 2023);
  17. formazione per migliorare le competenze dei dipendenti (disponibile fino al 31 dicembre 2023).
Ultimo aggiornamento: 27/04/2023

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