Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza

Polonia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

La legislazione speciale polacca prevede, tra l'altro, la sospensione di termini che non hanno ancora iniziato a decorrere e la proroga di quelli in corso di decorrenza in relazione ai:

  • termini di prescrizione per l'esecuzione di decisioni;
  • termini previsti nei procedimenti giudiziari e per azioni giudiziarie nel contesto di procedimenti giudiziari, compresi i procedimenti di esecuzione.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Sono state adottate misure specifiche per attenuare le conseguenze negative della pandemia di Covid-19 comprese quelle illustrate di seguito.

È stato reso possibile il trasferimento di contenziosi tra gli organi giurisdizionali polacchi (su iniziativa dell'autorità giudiziaria e per un periodo definito nei casi urgenti come stabilito dalla legislazione speciale relativa all'attenuazione dell'impatto della pandemia di Covid-19 sul sistema giudiziario polacco).

La categoria dei casi urgenti è definita come segue:

1. procedimenti giudiziari riguardanti minori compresi:

  • procedimenti per l'allontanamento di un minore da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal soggetto affidatario;
  • procedimenti relativi all'internamento di un minore straniero in un istituto di cura e istruzione;
  • procedimenti per l'istituzione di un tutore che rappresenti gli interessi di un minore nel contesto di procedimenti giudiziari;
  • procedimenti relativi al collocamento o alla proroga del soggiorno di un minore presso un rifugio per minori;
  • procedimenti di esecuzione che coinvolgono minori;

2. procedimenti giudiziari relativi a persone con malattie mentali e incapaci.

Il presidente di ciascun organo giurisdizionale polacco competente può ordinare che qualsiasi contenzioso sia considerato urgente qualora una mancata decisione in merito a detto contenzioso:

  • possa causare pericolo alla vita o alla salute umana o animale;
  • possa causare seri danni all'interesse pubblico;
  • possa causare danni materiali imminenti e irreparabili;
  • e qualora l'adozione di una decisione urgente in merito a tale contenzioso sia necessaria negli interessi della giustizia.

È stato semplificato il distaccamento di giudici presso altri organi giurisdizionali. Le decisioni al riguardo sono adottate dalle autorità giudiziarie, conformemente al principio di indipendenza dei giudici e per un periodo di tempo definito anticipatamente. Tali procedure consentiranno di fornire sostegno agli organi giurisdizionali soggetti a un carico di lavoro più pesante.

In taluni casi sono possibili anche la sospensione e il rinvio di un procedimento giudiziario.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

I dipendenti del ministero della Giustizia che lavorano presso l'autorità centrale stanno prestando servizio in telelavoro.

Tutte le comunicazioni destinate al ministero della Giustizia polacco, in veste di autorità centrale (comprese la notificazione o comunicazione di atti e l'assunzione di prove), oppure al punto di contatto polacco della RGE vanno inviate per via elettronica con gli allegati necessari sotto forma di copie scansionate.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

Dal 18 aprile 2020 il dovere di un debitore di presentare istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza (se la COVID-19 è la causa diretta dell'insolvenza) è stato sospeso per l'intero periodo di rischio pandemico.

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

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2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

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2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

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2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

I casi di insolvenza sono stati classificati come "urgenti" dal 16 maggio 2020 al 5 settembre 2020.

Non c'è stata alcuna sospensione generale del tribunale fallimentare sebbene molte udienze siano state annullate.

Le udienze vengono condotte online a meno che la comparizione personale non rappresenti un pericolo eccezionale per le parti.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

Le procedure di ristrutturazione contenute nella legge sulla ristrutturazione contengono soluzioni che tengono conto degli interessi tanto del debitore quanto dei suoi creditori e servono, da un lato, a mantenere la sussistenza del debitore e, dall'altro, a soddisfare i creditori nella maniera più efficace possibile. Di conseguenza non dovrebbero essere considerate lesive nei confronti dei debitori.

Il 24 giugno 2020 è entrata in vigore una nuova procedura di ristrutturazione (procedura di ristrutturazione semplificata). Consente ai debitori di avviare un processo di ristrutturazione senza l'approvazione dell'organo giurisdizionale, al fine di intraprendere un'azione rapida ed efficiente quando si manifesta la probabilità di insolvenza. L'avvio di questa procedura provoca una sospensione generale dell'esecuzione dei crediti.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

Ai sensi del nuovo "scudo anticrisi", è possibile concedere aiuti di Stato a un imprenditore che versa in una situazione economica difficile (rischio di insolvenza) e soddisfa i criteri previsti per un imprenditore soggetto a minaccia di insolvenza (articolo 141, secondo comma, della legge sulla ristrutturazione) o che è insolvente (articolo 11 della legge sul fallimento) e soddisfa anche altri criteri.

Per tutto il periodo di rischio pandemico è esclusa la possibilità di sfratto di una persona fisica da un'abitazione.

Ultimo aggiornamento: 25/10/2021

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