Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza

Il coronavirus ha generato una crisi che non si ferma alle frontiere e incide su tutti gli aspetti delle nostre vite e la giustizia civile europea non fa eccezione.

La pandemia di COVID‑19 ha interessato le autorità giudiziarie nazionali e gli operatori della giustizia nonché le imprese e i cittadini. Questa pagina intende fornire una panoramica delle misure adottate nell'Unione europea in risposta alla pandemia per quanto riguarda i procedimenti civili, compresi il diritto di famiglia nonché il diritto commerciale e fallimentare.

Poiché la situazione e le informazioni in merito sono in rapida evoluzione, questa pagina sarà aggiornata con cadenza regolare per riflettere i nuovi sviluppi. Le informazioni presentate in questa pagina sono fornite e aggiornate dai punti di contatto nazionali della rete giudiziaria europea in materia giudiziaria civile e commerciale.

Per ottenere informazioni sulle misure adottate in relazione ad altri settori del diritto, consultare la pagina seguente: Impatto dell'emergenza COVID-19 sulla giustizia

Il Consiglio d'Europa ha inoltre creato una pagina web dedicata alle misure nazionali nel settore della giustizia in relazione alla pandemia di COVID‑19. La pagina è consultabile qui.

Diritto civile

Vi sono situazioni in cui le imprese e i cittadini devono avviare azioni relative a una causa transfrontaliera, ma sono impossibilitati a causa delle misure di emergenza adottate da uno Stato membro per contrastare la diffusione della COVID‑19. Tali misure possono comportare: la sospensione totale o parziale del lavoro degli organi giurisdizionali e delle autorità di cui potrebbero avere bisogno i cittadini e le imprese, l'incapacità temporanea di ottenere assistenza giudiziaria, la difficoltà ad accedere alle informazioni di norma fornite dalle autorità competenti, altre questioni pratiche, per esempio ritardi nell'esecuzione di una decisione in un contesto transfrontaliero o nella notifica di un atto, o ancora adeguamenti temporanei in termini di comunicazione con il pubblico (per posta elettronica, telefono o posta).

Per ulteriori informazioni, consultare le pagine web del ministero della Giustizia dello Stato membro per il quale sono necessarie le informazioni.

EFFETTI DELLA PANDEMIA DI COVID‑19 SUI TERMINI E LE SCADENZE

I termini stabiliti nella legislazione dell'UE in materia giudiziaria civile e commerciale non sono direttamente interessati dalle misure speciali adottate dagli Stati membri.

La maggior parte dei termini disciplinati dal diritto dell'UE non ha conseguenze dirette sulla scadenza [1] e questa non avrà conseguenze dirette per le autorità, gli organi giurisdizionali e i cittadini, salvo eventuali ritardi.

In alcuni altri casi, gli strumenti dell'UE che fissano termini improrogabili possono anche prevedere esenzioni in circostanze eccezionali [2], nelle quali potrebbe rientrare la situazione straordinaria attuale, nel caso in cui, per esempio, le attività delle autorità o degli organi giurisdizionali siano gravemente perturbate o addirittura in situazione di stallo.

Tuttavia, la scadenza di altri termini previsti dagli strumenti dell'UE può impedire ai cittadini o agli organismi giudiziari di procedere, come per esempio impugnare una decisione, con conseguenze irreversibili per i procedimenti giudiziari [3] e senza possibilità di proroga o deroga prevista in un particolare strumento dell'UE. In tali casi non si può presumere fin dall'inizio che le circostanze derivate dalla crisi giustifichino una deroga al diritto dell'Unione in vigore in relazione ai termini. Allo stesso tempo è chiaro che la crisi della COVID‑19 genera una situazione eccezionale che presenta sfide di rilievo per i cittadini come per le autorità e si possono creare situazioni in cui il rispetto degli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione sia temporaneamente impossibile o eccessivamente gravoso.

Per tali motivi il mantenimento di un accesso alla giustizia effettivo dovrebbe costituire un criterio importante nella valutazione dell'eventuale superamento di un termine e delle eventuali conseguenze procedurali di tale superamento.

Per esempio, le restrizioni generiche sulla vita sociale che incidono sugli organi giurisdizionali come sui servizi postali nonché sulla possibilità di consultare un avvocato e preparare le azioni, potrebbero mettere a repentaglio l'accesso dei cittadini alla giustizia. Di conseguenza, a seconda delle circostanze specifiche, può essere giustificato non tener conto della durata della crisi per quanto riguarda i termini procedurali. Questo può variare a seconda delle situazioni: se gli organi giurisdizionali lavorano normalmente per questioni urgenti in materia di diritto di famiglia in quanto queste costituiscono una priorità, si può insistere anche sul rispetto dei termini.

Nell'effettuare una valutazione, la decisione di uno Stato membro in relazione alla sospensione dei termini ai sensi del diritto nazionale può fungere da punto di riferimento importante, anche se non incide direttamente dal punto di vista giuridico sui termini impartiti dal diritto dell'UE, al fine di valutare se l'accesso effettivo alla giustizia sia ostacolato in una misura tale da ritenere giustificata anche una sospensione dei termini previsti dal diritto dell'UE.

[1] In particolare per quanto riguarda la cooperazione fra le autorità giudiziarie di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1393/2007 per la ricezione dell'atto da parte dell'organo ricevente o all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2002/08 sul patrocinio gratuito.

[2] Cfr. articolo 11, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles II bis o l'articolo 18 del regolamento OESC.

[3] Cfr. per es. l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento Bruxelles II bis, che stabilisce un termine di 6 settimane affinché le autorità giurisdizionali di un altro Stato membro accettino la competenza, in caso contrario, la competenza continua ad essere esercitata dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita; l'articolo 6 del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti che stabilisce un termine di una settimana affinché l'organo ricevente rifiuti di notificare un atto; l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari che stabilisce un termine di 45 giorni per chiedere il riesame della decisione in materia di alimenti, ecc.

Diritto fallimentare

La pandemia di COVID‑19 e lo stallo di ampi settori dell'economia hanno comportato un drastico calo del flusso di liquidità per le imprese e la minaccia di fallimenti di massa. La tabella sottostante presenta una panoramica delle misure adottate dagli Stati membri per far fronte alla situazione e prevenire i fallimenti di imprese sane dovuti allo shock temporaneo. Tali misure possono riguardare: il diritto sostanziale in materia di insolvenza, incluse la sospensione del debito (per i debitori) e la possibilità (per i creditori) di avviare un procedimento per insolvenza o le moratorie sull'esecuzione delle domande o la risoluzione dei contratti, il diritto fallimentare processuale in relazione all'interruzione dei procedimenti, i termini e vari tipi di scadenze nonché misure aggiuntive direttamente o indirettamente collegate a situazioni di insolvenza delle imprese, incluse le eventuali misure di più ampia portata adottate dagli Stati membri, intese ad aiutare gli imprenditori a superare le difficoltà economiche causate dalla pandemia di COVID‑19.

Per maggiori informazioni si prega di selezionare il paese cliccando sulla relativa bandiera nazionale.

Ultimo aggiornamento: 21/06/2023

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