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1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili
1.1 Termini nei procedimenti civili
Legge del 22 marzo 2020 e successive modificazioni
I termini procedurali che decorrono a partire dal 22.3.2020 o i termini che in circostanze normali avrebbero iniziato a decorrere dopo tale data sono interrotti e sospesi fino al 30.4.2020. Inizieranno nuovamente a decorrere dalla data iniziale. Ciò significa che un termine di 14 giorni scadrà il 15.5.2020, mentre un termine di 4 settimane scadrà il 29.5.2020.
Eccezioni (tra l'altro): termini di pagamento; ammissione forzata in istituti psichiatrici. Nei casi di pericolo imminente per la sicurezza o la libertà personale, nonché nei casi di danni irrecuperabili, l'organo giurisdizionale può porre fine alla sospensione anticipatamente.
I termini di prescrizione o di decadenza sono sospesi dal 22.3.2020 al 30.4.2020.
Udienze online: a determinate condizioni la partecipazione di alcuni gruppi a un'udienza può essere consentita, in via eccezionale, mediante apparecchiature di trasmissione audiovisuale.
Procedura di esecuzione: la vendita forzata al pubblico incanto di beni mobili e immobili può essere sospesa se il debitore è in difficoltà economiche a causa della pandemia di COVID-19. Lo sfratto può essere sospeso nel caso in cui il debitore si ritrovasse senza alloggio.
1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura
Limitazione dei contatti tra organi giurisdizionali e parti a seconda della situazione della pandemia di COVID-19.
Eventuale chiusura generale di determinati organi giurisdizionali, accompagnata dalla possibilità di trasferire casi urgenti ad altri organi giurisdizionali.
1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE
A seconda della situazione della pandemia di COVID-19 gli addetti delle autorità centrali lavorano da casa: si raccomandano pertanto comunicazioni via email.
2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia
2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura
2.1.1 Sospensione dell'insolvenza
2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)
L'obbligo da parte del debitore di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza sulla base di un sovraindebitamento è stato sospeso fino al 30.6.2021.
L'obbligo da parte del debitore di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza entro 60 giorni dall'incapacità di soddisfare i propri debiti è stato prorogato a 120 giorni qualora tale incapacità sia imputabile alla pandemia di COVID-19.
2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori
Il diritto del creditore di presentare istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un debitore sulla base di un sovraindebitamento
Il diritto del creditore di presentare istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un debitore sulla base di un sovraindebitamento è stato sospeso fino al 30.6.2021.
2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti
2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione
È possibile richiedere la sospensione di una vendita forzata al pubblico incanto di beni mobili e immobili nel caso in cui il debitore sia soggetto a difficoltà economiche dovute all'attuale pandemia di COVID-19 e tali difficoltà abbiano portato all'avvio del procedimento di esecuzione.
2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)
L'organo giurisdizionale competente per l'insolvenza può prolungare il periodo di tempo entro il quale i terzi non possono risolvere contratti o esercitare diritti alla separazione o alla soddisfazione separata (in vigore fino al 30.6.2021).
I contratti di locazione residenziale (legge sulla locazione) non possono essere risolti per morosità nel pagamento dei relativi canoni da aprile a giugno 2020, dovuti a un deterioramento notevole della redditività economica a causa della pandemia di COVID-19. I proprietari possono avviare procedimenti giudiziari solo dopo il 31.12.2020, ma richiedendo il pagamento di interessi sulle morosità per non oltre il 4 % all'anno.
2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza
L'organo giurisdizionale può prorogare fino a 90 giorni i termini procedurali nel contesto di procedure di insolvenza (in vigore fino al 31.12.2020).
2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)
In caso di ritardo rispetto ai pagamenti previsti nell'ambito di un piano di ristrutturazione, un debitore può chiedere una moratoria avente una durata massima di 9 mesi (in vigore fino al 30.6.2021).
2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)
Le rate dei prestiti di consumatori o microimprese in scadenza tra aprile e giugno 2020 vengono dilazionate se il debitore ha subito una perdita di reddito correlata alla COVID-19 che renda irragionevole aspettarsi che saldi le rate del prestito entro le scadenze previste. La durata del contratto viene prorogata automaticamente di 3 mesi, fatta eccezione per il caso in cui il debitore intenda continuare a rimborsare il prestito normalmente.
Nessun interesse di mora per ritardi nei pagamenti da aprile a giugno.
Nessuna penale contrattuale se il contratto è stato concluso prima del 1° aprile 2020 e il debitore è inadempiente in ragione di un deterioramento notevole della sua redditività economica a causa della pandemia di COVID-19 o delle restrizioni alla sua vita lavorativa legate alla COVID-19.
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