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1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili
1.1 Termini nei procedimenti civili
I termini processuali sono sospesi fino al 30.4.2020.
1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura
Tutte le udienze e tutti gli altri procedimenti sono sospesi fino al 30.4.2020. Eccezioni: domande per l'ottenimento di provvedimenti cautelari estremamente urgenti, procedimenti di estradizione e altri procedimenti riguardanti restrizioni alla libertà personale (ad esempio detenzione illegittima, detenzione in un istituto psichiatrico).
Il cancelliere accetta il deposito di un atto introduttivo soltanto se quest'ultimo è supportato da una domanda di provvedimenti cautelari e a condizione che sia urgente esaminarlo. La questione dell'urgenza deve essere esaminata e decisa dal giudice.
1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE
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2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia
2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura
2.1.1 Sospensione dell'insolvenza
2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)
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2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori
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2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti
2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione
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2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)
I procedimenti di sfratto e l'esecuzione di ordini di sfratto in ragione del mancato pagamento dei canoni d'affitto durante il periodo attuale, sono stati sospesi fino al 31.5.2020.
2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza
- Sospensione dei procedimenti giudiziari tra il 16.3.2020 e il 30.4.2020 con le seguenti eccezioni:
nelle cause civili:
i) domande per l'ottenimento di provvedimenti cautelari in casi eccezionalmente urgenti;
ii) ricorsi relativi a procedure di vendite all'asta di beni immobili (ecc.);
- sospensione fino al 30.4.2020 di tutti i termini procedurali previsti nel codice di procedura civile e di altre scadenze prescritte in sentenze e ordinanze giudiziarie.
2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)
Il dipartimento per l'Insolvenza ha provveduto ad apportare modifiche alla legge sull'insolvenza personale, con clausole di proroga/rinnovo della sospensione dei provvedimenti di esecuzione individuali disposta da un organo giurisdizionale, in base a condizioni particolari. È stata inoltre promossa una disposizione per le riunioni online dei creditori. Le modifiche alla legge sono entrate in vigore nell'agosto 2020.
Inoltre è stata accelerata la semplificazione in corso delle procedure, compresa l'implementazione della possibilità di inviare moduli ed effettuare pagamenti online. Tuttavia si prevede che i servizi online saranno disponibili al pubblico entro la seconda metà del 2021.
2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)
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