Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza

Ungheria
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Occorre garantire l'accesso alla giustizia e la continuità dei procedimenti giudiziari pendenti. Di conseguenza, in Ungheria, non è prevista alcuna sospensione delle attività degli organi giurisdizionali. Sono state approvate norme procedurali speciali volte a facilitarne le attività, ad esempio in caso di misure epidemiologiche. Tutti gli organi giurisdizionali sono operativi.

Come regola generale i termini continuano a decorrere durante lo stato di pericolo.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Occorre garantire l'accesso alla giustizia e la continuità dei procedimenti giudiziari pendenti. In Ungheria non è prevista alcuna sospensione delle attività degli organi giurisdizionali.

Occorre garantire l'accesso alla giustizia e la continuità dei procedimenti giudiziari pendenti. In Ungheria non è prevista alcuna sospensione delle attività degli organi giurisdizionali. Durante lo stato di pericolo, di regola non devono essere eseguiti atti processuali da svolgersi in un luogo sottoposto a misura epidemiologica. Inoltre, se giustificato da misure di lotta contro la malattia, l'audizione può essere tenuta mediante una rete di comunicazione elettronica o altri mezzi di trasmissione di immagini elettroniche e suoni.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

Le autorità centrali sono operative.

L'esecuzione delle richieste di assistenza legale può essere ritardata rispetto alle circostanze normali.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

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2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

Misure relative alle imprese:

  • o la procedura di liquidazione che può essere avviata solo se sono trascorsi 75 giorni dal termine per il pagamento specificato nell'avviso di pagamento;
  • o la procedura di liquidazione da avviare solo sulla base di crediti superiori a 400 000 HUF;
  • in una procedura per il controllo di legittimità, l'organo giurisdizionale che tiene il registro delle imprese non può dichiarare sciolta una società;
  • la procedura per la dichiarazione di scioglimento di una società avviata a causa della cancellazione del codice fiscale sospeso fino al 30 giugno 2021;
  • come regola generale, la procedura di cancellazione coatta è sospesa fino al 30 giugno 2021 e non può essere avviata a causa della mancata conclusione di una procedura di liquidazione.

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

È stata introdotta una moratoria di pagamento pubblica per i debitori di contratti di credito, prestito e locazione finanziaria fino al 31 dicembre 2020.

La legge CVII del 2020 proroga il termine al 30 giugno 2021 per i debitori appartenenti ad alcuni gruppi sociali (disoccupati, ex partecipanti al programma di lavori pubblici, genitori che allevano figli, pensionati, soggetti coinvolti in una procedura di insolvenza personale).

In tale contesto, il debitore di qualsiasi contratto ancora esistente, firmato e pagato prima del 19.3.2020, beneficia di una moratoria sul rimborso di capitale, interessi e commissioni.

La moratoria dura fino alla fine di quest'anno.

Se il contratto di credito termina normalmente durante il periodo di validità della moratoria, il termine per il rimborso sarà prorogato per la durata della moratoria, così come avverrà per i contratti stessi. Anche le garanzie sono prorogate per il medesimo lasso di tempo (9 mesi).

La moratoria relativa al rimborso di debiti è applicabile soltanto alle agevolazioni creditizie concesse da società finanziarie nazionali, di conseguenza, le linee di credito erogate da istituti finanziari internazionali non sono interessati da questa misura.

La moratoria relativa ai rimborsi si applica ai prestiti di dipendenti. Tale moratoria si applica altresì ai debitori nei casi di insolvenza personale (procedure giudiziali ed extragiudiziali) e ai piani di rimborso dei debiti che si basano su accordi transattivi extragiudiziali, su un accordo di liquidazione del debito definito in giudizio oppure su una decisione di un organo giurisdizionale.

Gli interessi e le commissioni non corrisposti durante il periodo di validità della moratoria non saranno capitalizzati e verranno rimborsati successivamente, dopo il periodo della moratoria, secondo importi uguali, alle medesime condizioni; di conseguenza, il loro onere non dovrebbe aumentare in ragione della moratoria. Il periodo di rimborso viene di conseguenza prolungato.

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

Sospensione della risoluzione dei contratti fino al 30 giugno 2021 in caso di mancato pagamento (contratti di prestito, credito e locazione finanziaria concessi nel corso dell'attività del creditore) - obbligo specifico di tentare una rinegoziazione del contratto (legge CVII del 2020, entrata in vigore il 1° gennaio 2021).

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Occorre garantire l'accesso alla giustizia e la continuità dei procedimenti giudiziari pendenti. Di conseguenza, in Ungheria, non è prevista alcuna sospensione delle attività degli organi giurisdizionali. Sono state approvate norme procedurali speciali volte a facilitarne le attività, ad esempio in caso di misure epidemiologiche. Tutti gli organi giurisdizionali sono operativi.

Durante lo stato di pericolo, di regola non devono essere eseguiti atti processuali da svolgersi in un luogo sottoposto a misura epidemiologica.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

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2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

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Ultimo aggiornamento: 15/01/2024

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