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Occorre garantire l'accesso alla giustizia e la continuità dei procedimenti giudiziari pendenti. Di conseguenza, in Ungheria, non è prevista alcuna sospensione delle attività degli organi giurisdizionali. Sono state approvate norme procedurali speciali volte a facilitarne le attività, ad esempio in caso di misure epidemiologiche. Tutti gli organi giurisdizionali sono operativi.
Come regola generale i termini continuano a decorrere durante lo stato di pericolo.
Occorre garantire l'accesso alla giustizia e la continuità dei procedimenti giudiziari pendenti. In Ungheria non è prevista alcuna sospensione delle attività degli organi giurisdizionali.
Occorre garantire l'accesso alla giustizia e la continuità dei procedimenti giudiziari pendenti. In Ungheria non è prevista alcuna sospensione delle attività degli organi giurisdizionali. Durante lo stato di pericolo, di regola non devono essere eseguiti atti processuali da svolgersi in un luogo sottoposto a misura epidemiologica. Inoltre, se giustificato da misure di lotta contro la malattia, l'audizione può essere tenuta mediante una rete di comunicazione elettronica o altri mezzi di trasmissione di immagini elettroniche e suoni.
Le autorità centrali sono operative.
L'esecuzione delle richieste di assistenza legale può essere ritardata rispetto alle circostanze normali.
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Misure relative alle imprese:
È stata introdotta una moratoria di pagamento pubblica per i debitori di contratti di credito, prestito e locazione finanziaria fino al 31 dicembre 2020.
La legge CVII del 2020 proroga il termine al 30 giugno 2021 per i debitori appartenenti ad alcuni gruppi sociali (disoccupati, ex partecipanti al programma di lavori pubblici, genitori che allevano figli, pensionati, soggetti coinvolti in una procedura di insolvenza personale).
In tale contesto, il debitore di qualsiasi contratto ancora esistente, firmato e pagato prima del 19.3.2020, beneficia di una moratoria sul rimborso di capitale, interessi e commissioni.
La moratoria dura fino alla fine di quest'anno.
Se il contratto di credito termina normalmente durante il periodo di validità della moratoria, il termine per il rimborso sarà prorogato per la durata della moratoria, così come avverrà per i contratti stessi. Anche le garanzie sono prorogate per il medesimo lasso di tempo (9 mesi).
La moratoria relativa al rimborso di debiti è applicabile soltanto alle agevolazioni creditizie concesse da società finanziarie nazionali, di conseguenza, le linee di credito erogate da istituti finanziari internazionali non sono interessati da questa misura.
La moratoria relativa ai rimborsi si applica ai prestiti di dipendenti. Tale moratoria si applica altresì ai debitori nei casi di insolvenza personale (procedure giudiziali ed extragiudiziali) e ai piani di rimborso dei debiti che si basano su accordi transattivi extragiudiziali, su un accordo di liquidazione del debito definito in giudizio oppure su una decisione di un organo giurisdizionale.
Gli interessi e le commissioni non corrisposti durante il periodo di validità della moratoria non saranno capitalizzati e verranno rimborsati successivamente, dopo il periodo della moratoria, secondo importi uguali, alle medesime condizioni; di conseguenza, il loro onere non dovrebbe aumentare in ragione della moratoria. Il periodo di rimborso viene di conseguenza prolungato.
Sospensione della risoluzione dei contratti fino al 30 giugno 2021 in caso di mancato pagamento (contratti di prestito, credito e locazione finanziaria concessi nel corso dell'attività del creditore) - obbligo specifico di tentare una rinegoziazione del contratto (legge CVII del 2020, entrata in vigore il 1° gennaio 2021).
Occorre garantire l'accesso alla giustizia e la continuità dei procedimenti giudiziari pendenti. Di conseguenza, in Ungheria, non è prevista alcuna sospensione delle attività degli organi giurisdizionali. Sono state approvate norme procedurali speciali volte a facilitarne le attività, ad esempio in caso di misure epidemiologiche. Tutti gli organi giurisdizionali sono operativi.
Durante lo stato di pericolo, di regola non devono essere eseguiti atti processuali da svolgersi in un luogo sottoposto a misura epidemiologica.
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