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1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili
1.1 Termini nei procedimenti civili
Non esiste alcuna legislazione specifica in merito ai termini. La gestione dei procedimenti nel contesto dei quali un termine scade prima della cessazione del periodo di "restrizione" è considerata un'attività essenziale (cfr. seconda colonna).
1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura
Gli uffici giudiziari rimarranno aperti e stanno accettando documenti urgenti. Sono state messe a disposizione cassette per il deposito nel quale lasciare i documenti da consegnare, riducendo la necessità di interazione con il personale presso lo sportello per il pubblico. È possibile continuare a contattare gli uffici giudiziari tramite posta elettronica o posta ordinaria.
Le controversie in materia civile possono essere rinviate mediante consenso tramite posta elettronica. Nelle prossime settimane continueranno ad essere esaminate soltanto le controversie urgenti.
Sono consentite domande concernenti questioni urgenti in materia di diritto di famiglia, compresi gli ordini di protezione, gli ordini restrittivi temporanei, gli ordini restrittivi di emergenza e la proroga di ordini.
È possibile presentare domande anche per attività essenziali quali questioni urgenti in materia di tutela o domande urgenti di controllo giurisdizionale.
Le comunicazioni tramite VideoLink sono state agevolate dalle prigioni per tutte le persone attualmente in stato di detenzione in seguito all'ordinanza del presidente dell'Alta Corte.
Sono in corso progetti pilota destinati a facilitare le udienze giudiziarie da remoto e tramite collegamento video con il consenso delle parti.
1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE
Il personale del ministero della Giustizia e della parità nonché delle autorità centrali sta operando principalmente in telelavoro da casa. È preferibile la comunicazione esclusivamente tramite posta elettronica.
2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia
2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura
2.1.1 Sospensione dell'insolvenza
2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)
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2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori
La legge sulle società (disposizioni varie) (COVID-19) del 2020 apporta modifiche temporanee alla legge sulle società del 2014 e alle leggi sulle società industriali e di previdenza 1893-2014 per affrontare i problemi derivanti dalla COVID-19.
Nello specifico in materia di "examinership" (ristrutturazione preventiva), prevede disposizioni concernenti la solvibilità aziendale aumentando il periodo di "examinership" da 100 a 150 giorni e aumentando la soglia alla quale un'impresa è ritenuta non in grado di pagare i propri debiti da 10 000 EUR per un solo creditore/20 000 EUR complessivi a 50 000 EUR per entrambi i casi.
Le misure ai sensi della legge dovrebbero restare in vigore fino al 31 dicembre 2020, ma si sta attualmente valutando una proroga della validità di tali disposizioni.
2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti
2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione
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2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)
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2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza
Sono state concordate misure a sostegno del funzionamento regolare del sistema di insolvenza, inclusi l'allentamento di talune norme giudiziarie e alcune interruzioni dei pagamenti, ove opportuno.
Per ulteriori informazioni, consultare la pagina https://www.courts.ie/covid-19-notices
2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)
Istituti di credito non bancari hanno annunciato a marzo misure di tolleranza flessibili coordinate a sostegno dei clienti il cui reddito è stato colpito negativamente dalla COVID-19. Ciò includeva interruzioni dei pagamenti per mutui e altri prestiti inizialmente di tre mesi (successivamente estese a sei mesi) se la relativa domanda era stata presentata prima del 30 settembre 2020.
Nel mese di ottobre la stragrande maggioranza di tali interruzioni dei pagamenti è scaduta.
Dal 1° ottobre, la tolleranza si è basata sulla valutazione individuale o caso per caso della situazione finanziaria dei debitori da parte degli istituti di credito. I debitori hanno ricevuto ulteriore sostegno finanziario/tolleranza oppure compilano un rendiconto finanziario standard per determinare il tipo di tolleranza più appropriato per il loro caso. Ciò può includere misure a breve termine, quali ulteriori interruzioni dei pagamenti, o misure a lungo termine.
2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)
Sostegni finanziari, formazione e area di orientamento disponibili per aiutare le imprese a mitigare l'impatto della COVID-19 e a tornare a lavorare in sicurezza.
Il regime di sovvenzioni salariali per l'impiego prevede una sovvenzione forfettaria al fine di sostenere i datori di lavoro del settore privato soggetti con gravi difficoltà economiche. Tale regime ha sostituito il regime di sovvenzioni salariali temporanee e durerà fino al 31 marzo 2021.
È stato progettato un regime di sostegno alle restrizioni legate alla COVID-19 per offrire un sostegno specifico per settore mirato, tempestivo e temporaneo alle imprese costrette a chiudere o ad operare a livelli significativamente ridotti a causa delle restrizioni imposte loro in risposta alla COVID-19.
Il sistema di garanzia del credito COVID-19 fornisce fino a 2 miliardi di EUR in prestiti alle imprese idonee. I prestiti previsti dal sistema vanno da 10 000 EUR a 1 milione di EUR, per termini massimi di cinque anni e mezzo.
Sono disponibili prestiti COVID-19 alle imprese fino a 25 000 EUR tramite Microfinance Ireland con zero rimborsi e zero interessi per i primi 6 mesi e l'equivalente di ulteriori 6 mesi senza interessi soggetti a determinati termini e condizioni.
Per ulteriori informazioni sulla gamma di sostegni alle imprese in atto, consultare la pagina https://dbei.gov.ie/en/What-We-Do/Supports-for-SMEs/COVID-19-supports/
È stato introdotto un regime di deposito dei debiti in relazione a determinate imposte. Il regime consente di "parcheggiare" senza interessi i debiti per l'IVA e la ritenuta per rivalsa (datore di lavoro) contratti dalle imprese durante il periodo di attività limitata a causa della COVID-19 per 12 mesi dopo la ripresa delle attività. Alla fine del periodo senza interessi di 12 mesi, il debito depositato può essere saldato integralmente senza incorrere nell'addebito di interessi o pagato tramite un accordo di pagamento graduale a un tasso di interesse notevolmente ridotto del 3% annuo, rispetto all'aliquota standard del 10% annuo che altrimenti si applicherebbe a tali debiti.
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