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1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili
1.1 Termini nei procedimenti civili
La Lituania non ha adottato provvedimenti di legge ufficiali che sospendono o prorogano i termini procedurali nel contesto dei procedimenti civili. Il rinnovo o la proroga dei termini procedurali sono oggetto di una decisione adottata caso per caso dall'organo giurisdizionale che esamina la controversia.
Il Consiglio giudiziario ha diffuso raccomandazioni agli organi giurisdizionali nazionali, sollecitando questi ultimi a "valutare in maniera flessibile le richieste da parte di persone fisiche di rinnovare un termine non rispettato per la presentazione di un atto processuale o per l'esecuzione di un'azione procedurale" durante e dopo il periodo di quarantena nel caso in cui tali azioni siano state impedite dallo stato di emergenza dichiarato nella Repubblica di Lituania che ha successivamente modificato l'organizzazione del lavoro presso le istituzioni statali. La persona che richiede il rinnovo di un termine non rispettato deve fornire all'organo giurisdizionale dati comprovanti tali circostanze unitamente alla propria richiesta.
1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura
Il Consiglio giudiziario ha pubblicato raccomandazioni indirizzate ai presidenti degli organi giurisdizionali in merito all'organizzazione del lavoro presso i rispettivi organi giurisdizionali durante il periodo di quarantena, lasciando la specificazione delle raccomandazioni a discrezione di ciascun presidente.
I procedimenti civili, esaminati ove possibile mediante procedura scritta, si stanno svolgendo normalmente. Nei contenziosi civili nei quali è obbligatoria un'udienza e le parti hanno espresso l'intendimento di prendere parte a tale udienza, le udienze programmate sono rinviate sine die, informando i partecipanti al procedimento, concordando possibili date per l'udienza preliminare con le parti.
La fase orale del procedimento in aula è limitata ai contenziosi civili che devono essere trattati immediatamente, quali quelli concernenti l'autorizzazione dell'organo giurisdizionale a prolungare il ricovero involontario e/o il trattamento involontario, la rimozione di un minore da un ambiente non sicuro, nonché i casi previsti dal codice di procedura civile e dando priorità all'organizzazione di riunioni verbali a distanza se l'organo giurisdizionale dispone dei mezzi per procedere in tal senso.
Nei casi urgenti, durante la fase orale del procedimento vanno rispettate le raccomandazioni per la sicurezza (distanziamento sociale, disinfezione dell'aula).
Le decisioni giudiziarie vengono inviate per via elettronica, dando priorità al sistema informativo giudiziario. In casi eccezionali, i documenti vengono inviati tramite posta elettronica e posta ordinaria alle persone che non hanno accesso al sistema informativo giudiziario. Gli atti processuali ed eventuale altra corrispondenza sono inviati ai non partecipanti ai procedimenti (ad esempio ufficiali giudiziari, notai) tramite il sistema di consegna elettronica statale oppure tramite posta elettronica ed esclusivamente in casi eccezionali a mezzo posta ordinaria. La comunicazione/cooperazione avviene tramite mezzi elettronici di comunicazione o telefonicamente.
All'atto della sospensione della notificazione o comunicazione diretta alle persone presso gli organi giurisdizionali, gli atti processuali vengono ricevuti per via elettronica o inviati per posta.
Ufficiali giudiziari: in seguito al passaggio al telelavoro a decorrere dal 16 marzo, durante il periodo di quarantena gli ufficiali giudiziari stanno continuando a effettuare la maggior parte dei loro servizi abituali a creditori e debitori. Sebbene il contatto diretto sia limitato, gli ufficiali giudiziari e i loro dipendenti comunicheranno con i partecipanti ai procedimenti telefonicamente, tramite posta elettronica, attraverso il sito web http://www.antstoliai.lt/ oppure a mezzo posta ordinaria. L'attuale quarantena non costituisce un ostacolo nemmeno per la presentazione di nuovi titoli esecutivi: è possibile presentare i titoli esecutivi scritti agli ufficiali giudiziari tramite posta ordinaria, mentre i titoli esecutivi elettronici possono essere presentati tramite posta elettronica o via internet accedendo al sistema informativo degli ufficiali giudiziari. Durante il periodo di quarantena, gli ufficiali giudiziari devono astenersi altresì dall'annunciare nuove vendite all'asta.
Per quanto concerne l'organizzazione delle attività notarili, sono in fase di preparazione progetti di modifica della legge sulla professione notarile e del codice civile. Tali progetti prevedono lo spostamento online e l'erogazione da remoto della maggior parte dei servizi notarili. I progetti di modifica propongono di concedere ai notai il diritto di effettuare atti notarili da remoto ed eseguirli come documenti notarili elettronici. Le informazioni saranno trasmesse ai registri di stato operativi e ai sistemi di informazione. Le visite agli uffici notarili sarebbero riservate esclusivamente all'identificazione diretta di una persona o per rendere disposizioni testamentarie. È prevista anche la possibilità di rinunciare alla partecipazione di un notaio per l'omologazione di alcuni mandati più semplici e di consentire la registrazione elettronica dei mandati per i quali non è richiesta l'autenticazione notarile. I servizi notarili da remoto escluderanno la certificazione di testamenti e la loro accettazione in custodia, nonché l'autenticazione del fatto che una persona sia viva. Inoltre i progetti di modifica prevedono che i notai non forniscano servizi da remoto qualora ritengano che sarebbero in grado di garantire una migliore protezione degli interessi di un cliente soltanto incontrandolo di persona o nel caso in cui debbano documentare il testamento di una persona, spiegare le conseguenze di atti notarili o accertare l'identità di una persona.
Per quanto riguarda la fornitura di servizi di patrocinio a spese dello Stato, raccomandazioni in merito sono state pubblicate sulla pagina web dedicata a tali servizi. Si consiglia vivamente di evitare i contatti personali ed organizzare l'erogazione di patrocinio a spese dello Stato ricorrendo a strumenti di telelavoro, ossia inviando tutte le richieste tramite posta elettronica, fornendo consulenze telefoniche, online oppure utilizzando altri mezzi di telecomunicazione. In casi urgenti nei quali la partecipazione di un avvocato è necessaria in determinate azioni di indagine preprocessuali o in determinati procedimenti giudiziari, occorre agire con la dovuta diligenza, seguire le linee guida nazionali per la prevenzione della diffusione della Covid-19 (distanza di sicurezza, igiene, ecc.), rifiutarsi di partecipare al procedimento se non sono state prese adeguate misure di protezione (ad esempio l'aula non è ventilata, non c'è disinfettante, si nutrono sospetti circa la salute di altre persone presenti in aula).
Anche l'Ordine degli avvocati lituano ha pubblicato raccomandazioni analoghe indirizzate a tutti gli avvocati che esercitano la professione in Lituania.
1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE
La maggior parte dei dipendenti delle autorità pubbliche lavora da remoto. L'assistenza legale internazionale è comunque fornita, ma alcuni processi possono richiedere più tempo del normale.
2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia
2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura
2.1.1 Sospensione dell'insolvenza
2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)
Il 21 aprile il Parlamento ha adottato la legge sull'impatto della COVID-19 sull'insolvenza delle persone giuridiche:
la sospensione dell'obbligo da parte del debitore di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di fallimento o di ristrutturazione per tre mesi dopo la cessazione del periodo di quarantena.
Il governo ha la possibilità di prolungare tale periodo fino alla fine del 2020.
2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori
La legge sull'impatto della COVID-19 sull'insolvenza delle persone giuridiche comprende:
la limitazione durante il periodo di quarantena del diritto da parte del creditore di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza.
2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti
2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione
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2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)
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2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza
Nel contesto della crisi COVID-19, gli organi giurisdizionali della Lituania hanno applicato la procedura scritta laddove possibile per esaminare i casi. I procedimenti civili, laddove possibile mediante procedura scritta, si svolgono normalmente. È importante notare che, secondo la legge sull'insolvenza delle persone giuridiche, la priorità dovrebbe essere data alla procedura scritta. Le udienze orali nei casi di insolvenza, quando necessario, dovrebbero essere organizzate a distanza, utilizzando le moderne tecnologie.
2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)
La legge sull'impatto della COVID-19 sull'insolvenza delle persone giuridiche comprende:
la sospensione, per tre mesi dopo la cessazione del periodo di quarantena, del computo del termine nei casi in cui il debitore non sia in grado di dare esecuzione al piano di ristrutturazione omologato e, di conseguenza, la ristrutturazione potrebbe essere chiusa.
Il governo ha la possibilità di prolungare tale periodo fino alla fine del 2020.
2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)
Misure applicate dall'amministrazione fiscale.
- Differimento o dilazionamento secondo piani rateali del pagamento di imposte, nel rispetto del piano concordato senza la corresponsione di interessi.
- Interruzione di azioni di recupero di arretrati relativi a imposte non pagate secondo i criteri di ragionevolezza.
- Esenzione per i contribuenti dal pagamento di sanzioni pecuniarie, interessi di mora per mancato rispetto delle loro obbligazioni fiscali entro i termini.
Ai sensi della legge sul credito relativo a beni immobili e della legge sul credito al consumo, in determinate circostanze (ad esempio, sopravvenuta disoccupazione del debitore o perdita da parte dello stesso di almeno un terzo del proprio reddito), su richiesta dei debitori, il fornitore del credito è tenuto a differire la riscossione delle rate del credito, fatta eccezione per gli interessi, per un periodo non superiore a 3 mesi. Tale obbligo per i fornitori di credito al consumo è stato introdotto dalle modifiche alla legge sul credito al consumo a decorrere dal 19 marzo 2020.
Il governo lituano ha altresì adottato un ampio pacchetto di misure economiche a favore delle imprese (regimi di aiuti di Stato, indennità e sussidi di varia natura, dilazioni sul pagamento di imposte e prestiti, ecc.).
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