Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza

Slovenia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Il decreto del 13 marzo del presidente della Corte suprema sulla base di una proposta del ministro della Giustizia, ha stabilito che fatta eccezione per le questioni urgenti, i termini procedurali sono sospesi.

Il 20 marzo 2020, al fine di controllare i danni causati dalla diffusione della SARS-CoV-2 (Covid-19), è stata adottata una legge sulle misure temporanee in materia giudiziaria, amministrativa e pubblica di altro genere, entrata in vigore il 29 marzo 2020. Tutte le misure stabilite in tale legge e qualsiasi altra misura adottata sulla base di tale legge sono valide fino a quando, con decisione del governo, non verrà stabilito che i motivi per l'adozione di tali misure sono cessati, tuttavia al massimo fino al 1° luglio 2020.

La legge ha introdotto disposizioni per tutti i termini (materiali e procedurali). I termini per presentare una domanda nel contesto di un procedimento giudiziario, determinati dalla legge, sono sospesi dal 29 marzo 2020. Anche i termini previsti nel contesto dei procedimenti giudiziari (termini procedurali) sono sospesi a decorrere dal 29 marzo 2020, fatta eccezione per le questioni giudiziarie riconosciute come urgenti.

Inoltre è sospeso anche il termine per la presentazione di una denuncia di incostituzionalità.

I termini continueranno a decorrere una volta scadute le misure stabilite da tale legge.

La legge che modifica la legge sulle misure provvisorie in materia giudiziaria, amministrativa e pubblica di altro genere al fine di controllare la diffusione della malattia infettiva SARS-CoV-2 (Covid-19) è stata adottata il 29 aprile.

I termini di diritto materiale e quelli di diritto processuale ancora non hanno ripreso a decorrere e le misure consentono una transizione graduale verso operazioni ulteriormente normali e allo stesso tempo proteggono i più deboli.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

La legge che modifica la legge sulle misure provvisorie in materia giudiziaria, amministrativa e pubblica di altro genere al fine di controllare la diffusione della malattia infettiva SARS-CoV-2 (Covid-19)presenta una base giuridica sulla quale gli organi giurisdizionali e amministrativi e altre autorità pubbliche possono basarsi per tenere udienze, decidere e notificare o comunicare atti in relazione a questioni non urgenti, ma comunque in condizioni di continua sicurezza per i dipendenti e i clienti.

Gli organi giurisdizionali e gli altri organi giudiziari che durante questo periodo hanno anch'essi formulato numerose decisioni nel contesto di casi non definiti come urgenti, invieranno o notificheranno o comunicheranno tali decisioni alle parti che sono altrimenti a conoscenza delle stesse ma non sono tenute e vincolate dall'entrata in vigore di tale legge a compiere alcuna azione se non intendono farlo, dato che tanto i termini di diritto materiale quanto quelli di diritto processuale continuano a non decorrere. Tuttavia, se lo desiderano, possono intraprendere azioni individuali che consentiranno alle istituzioni di funzionare agevolmente e saranno quindi in grado di ottenere un riconoscimento dei loro diritti in tempi più brevi.

Per quanto concerne l'esecuzione, i procedimenti di esecuzione sono sospesi. Dopo l'entrata in vigore della modifica gli organi giurisdizionali saranno altresì in grado di emettere titoli esecutivi e assicurativi e di notificarli ai clienti nei casi non urgenti il cui esame è iniziato prima dell'introduzione delle misure a causa dell'epidemia. In questi casi, per i procedimenti di esecuzione che sono stati sospesi o rinviati durante l'epidemia, le parti non saranno tenute a rispondere immediatamente, dato che le scadenze non decorrono nei casi non urgenti e la base giuridica secondo la quale l'esecuzione è ancora in vigore (fatta eccezione per i casi urgenti, quali il recupero di obbligazioni alimentari) continuerà ad essere in vigore. Naturalmente, ciò non significa che la parte che intenda rispondere non possa farlo.

Nell'ambito classico civile o contenzioso, gli organi giurisdizionali saranno in grado di emettere una sentenza e anche di notificarla o comunicarla alle parti se si tratta di un contenzioso non urgente prima dell'introduzione delle misure prima dell'udienza principale. Le parti riceveranno quindi la notificazione o comunicazione della sentenza, ma i termini non decorrono. In questo modo, è possibile fornire un contributo importante alla graduale eliminazione della situazione di stallo nel funzionamento degli organi giurisdizionali.

Anche nel contesto delle questioni legate ai registri fondiari la proposta del ministero consente l'elaborazione graduale dei casi. La decisione sulla proposta del registro fondiario può diventare definitiva anche se i termini non decorrono, ma soltanto se, ad esempio, tutte le parti rinunciano al diritto di presentare ricorso. Lo stesso vale per le iscrizioni nel registro fondiario. Finora le parti sono state in grado di presentare una proposta al registro fondiario e, quindi, di garantire la protezione dell'ordine.

Il nuovo regime proposto, per la durata dell'epidemia, consente alle parti coinvolte in procedure di insolvenza di presentare una propria istanza o dichiarazione o un proprio documento oltre la scadenza del termine previsto qualora il motivo del ritardo sia la pandemia di Covid-19 e l'organo giurisdizionale non si sia ancora pronunciato; tale presentazione tardiva viene comunque considerata e non respinta dall'organo giurisdizionale dopo la scadenza. Tale base giuridica di intervento, che allenta la rigorosità e l'irreversibilità degli atti nelle procedure di insolvenza, costituirà altresì una circostanza importante nell'eventuale valutazione da parte del presidente della Corte suprema della Repubblica di Slovenia ai fini della determinazione delle procedure di insolvenza riconosciute come urgenti.

Il decreto del 5 maggio del presidente della Corte suprema che sostituisce i precedenti decreti

Gli organi giurisdizionali continueranno a pronunciarsi e a tenere udienze nei contenziosi urgenti, in conformità con le disposizioni dell'articolo 83 della legge sugli organi giurisdizionali e con l'ordinanza del presidente della Corte suprema. Con la nuova ordinanza il presidente della Corte suprema ha ampliato la serie dei contenziosi urgenti dal 5 maggio 2020. Questi ultimi comprendono altresì i casi di liquidazione coatta e fallimento, nel contesto dei quali è stata emessa una decisione in merito all'avvio del procedimento giudiziario entro il 30 marzo 2020.

Per la durata delle misure speciali, le parti, i loro delegati e le altre persone che desiderano informazioni in relazione a uno specifico procedimento e non hanno ricevuto una citazione a comparire in aula, devono notificare o comunicare anticipatamente la loro visita durante l'orario di apertura al pubblico tramite indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono pubblicamente disponibili.

1. Processo decisionale degli organi giurisdizionali nel contesto di contenziosi urgenti e non urgenti

In considerazione del verificarsi di un evento straordinario, ovvero dell'epidemia di malattia infettiva SARS-CoV-2 (Covid-19), che può ostacolare notevolmente l'esercizio agevole e regolare del potere giudiziario e al fine di prevenire la diffusione di tale epidemia, di proteggere la salute e la vita delle persone e di garantire il funzionamento della magistratura, dal 5 maggio 2020 tutti gli organi giurisdizionali tengono udienze, pronunciano decisioni e notificano o comunicano atti giudiziari:

  1. nel contesto delle questioni non urgenti ai sensi dell'articolo 83 della legge sugli organi giurisdizionali e che non sono considerati urgenti ai sensi dell'ordinanza in questione, se gli organi giurisdizionali possono assicurare l'esecuzione di tali atti conformemente alle condizioni stabilite nell'ordinanza in questione e in altre misure, determinate sulla base della presente ordinanza del presidente della Corte suprema della Repubblica di Slovenia, e in modo tale da non diffondere l'infezione virale e da garantire la salute e la vita delle persone; e
  2. nel contesto delle questioni urgenti, come previsto dall'articolo 83 della legge sugli organi giurisdizionali, nell'ambito delle quali comunque quanto segue non è considerato urgente:

b.1. in materia assicurativa, gli atti che richiedono contatti personali con ufficiali giudiziari, parti interessate e altre persone nel contesto di tali procedimenti e l'esecuzione di tali atti non è necessaria al fine di evitare il pericolo per la vita e la salute umana o per proprietà di maggior valore;

b.2. protesti di cambiali e assegni e contenziosi concernenti cambiali;

b.3. inventario del patrimonio di una persona defunta;

b.4. casi di liquidazione coatta e fallimento nell'ambito dei quali non è stata emessa alcuna decisione di avvio del procedimento giudiziario entro il 30.3.2020 incluso.

2. Misure di base per l'esercizio regolare del potere giudiziario nelle materie riguardanti quanto segue

2.1. Accesso agli organi giurisdizionali

Gli organi giurisdizionali devono stabilire il punto di ingresso all'edificio dell'organo giurisdizionale per le parti, i loro delegati e altre persone e il punto di ingresso al medesimo edificio per i giudici e il personale dell'organo giurisdizionale stesso, laddove ciò sia possibile in termini di spazio. Presso tali punti di ingresso occorre adottare tutte le misure preventive necessarie per prevenire l'infezione virale e pubblicare un avviso rivolto a chiunque acceda all'edificio che comunichi le misure preventive in vigore nei locali dell'organo giurisdizionale.

Fatti salvi i casi di urgenza per la durata delle misure speciali, le parti, i loro delegati e altre persone devono: 1. presentare istanze esclusivamente a mezzo posta convenzionale o tramite il portale nazionale della giustizia nei procedimenti giudiziari per i quali ciò è possibile; 2. utilizzare, durante l'orario di ufficio, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono pubblicati per comunicare con gli organi giurisdizionali.

Per la durata delle misure speciali, le parti, i loro delegati e altre persone che richiedono informazioni in merito a un procedimento giudiziario e non sono convocati a presentarsi in aula devono comunicare la loro visita preventivamente agli indirizzi di posta elettronica e ai numeri di telefono di cui sopra durante l'orario di ufficio.

2.2. Sessioni, sedute e udienze

Le sessioni, le sedute e le udienze degli organi giurisdizionali vanno tenute di norma mediante videoconferenza se sono soddisfatte le condizioni tecniche e in termini di spazio.

Alle sessioni, alle sedute e alle udienze non tenute in videoconferenza, la distanza da altre persone deve essere di almeno due metri, tutti devono indossare dispositivi di protezione e l'aula deve essere disinfettata.

2.3. Partecipazione del pubblico all'udienza principale

Al fine di prevenire la diffusione dell'infezione virale, di proteggere la salute e la vita umana, di assicurare il funzionamento degli organi giurisdizionali e garantire l'esercizio dei diritti e degli obblighi, un giudice o il giudice che presiede può escludere temporaneamente il pubblico dall'intera udienza principale o da parte di essa.

2.4. Altre misure

Altre misure sono inoltre stabilite per tutti gli organi giurisdizionali dal presidente della Corte suprema della Repubblica di Slovenia e per un ciascun singolo organo giurisdizionale dal presidente di tale organo.

Validità dell'ordinanza e altre misure

L'ordinanza e le altre misure stabilite sulla base dell'ordinanza resteranno in vigore fino alla revoca annunciata pubblicamente da parte del presidente della Corte suprema della Repubblica di Slovenia.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

L'autorità centrale per il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e per il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio (ministero della Giustizia) ha istituito un sistema di telelavoro. Di conseguenza si raccomanda di trasmettere comunicazioni il più possibile tramite posta elettronica, anziché posta cartacea, al seguente indirizzo: gp.mp@gov.si. In ragione di queste circostanze particolari, la trasmissione di richieste in formato cartaceo agli organi giurisdizionali competenti può essere ritardata.

Il ministero del Lavoro, della famiglia, degli affari sociali e delle pari opportunità, l'autorità centrale ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio ha istituito un sistema di telelavoro, riducendo al minimo la presenza fisica presso i luoghi di lavoro. Alla luce della situazione attuale e finché essa persiste, l'autorità centrale non può garantire il normale trattamento di tutte le richieste in arrivo. Il trattamento delle domande in arrivo può essere garantito soltanto se tali domande vengono ricevute tramite posta elettronica all'indirizzo: gp.mddsz@gov.si. L'autorità centrale incoraggia fortemente a tenere tutte le comunicazioni utilizzando mezzi elettronici. Le richieste in uscita verranno inviate esclusivamente con mezzi elettronici.

Il Fondo pubblico per le borse di studio, lo sviluppo, la disabilità e le obbligazioni alimentari della Repubblica di Slovenia, l'autorità centrale ai sensi del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio sta attualmente operando in telelavoro da casa. Di conseguenza, l'autorità centrale apprezzerebbe se le comunicazioni venissero inviate tramite posta elettronica al seguente indirizzo: jpsklad@jps-rs.si. Anche l'autorità centrale comunicherà e invierà richieste tramite posta elettronica.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

Legge approvata il 2 aprile: differimento dell'obbligo di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza e di avviare la procedura di liquidazione coatta se l'insolvenza è dovuta alla crisi causata dalla COVID.

Presunzione relativa di insolvenza collegata alla pandemia di COVID se il governo o le autorità locali menzionano l'attività dell'impresa in un elenco. In assenza di una tale presunzione, occorre fornire prova del fatto che l'insolvenza è dovuta all'epidemia.

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

Se l'impresa viene dichiarata insolvente a causa dell'epidemia e laddove richiesto dai creditori, il termine per il conseguimento della ristrutturazione (o per chiudere la procedura di insolvenza) viene prorogato di 4 mesi.

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

Per quanto concerne l'esecuzione, i procedimenti di esecuzione sono sospesi. Dopo l'entrata in vigore della modifica gli organi giurisdizionali saranno altresì in grado di emettere titoli esecutivi e assicurativi e di notificarli ai clienti nei casi non urgenti il cui esame è iniziato prima dell'introduzione delle misure a causa dell'epidemia. In questi casi, per i procedimenti di esecuzione che sono stati sospesi o rinviati durante l'epidemia, le parti non saranno tenute a rispondere immediatamente, dato che le scadenze non decorrono nei casi non urgenti e la base giuridica secondo la quale l'esecuzione è ancora in vigore (fatta eccezione per i casi urgenti, quali il recupero di obbligazioni alimentari) continuerà ad essere in vigore. Naturalmente, ciò non significa che la parte che intenda rispondere non possa farlo.

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

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2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

I casi di insolvenza (ad eccezione delle vendite all'asta) sono stati inizialmente classificati come urgenti (dal 13 marzo) e successivamente come non urgenti (dal 31 marzo), il che significa che le udienze sono state cancellate.

Durante l'epidemia un organo giurisdizionale competente per le procedure concorsuali non avvierà una procedura di insolvenza (alcune eccezioni sono possibili per i lavoratori il cui contratto di lavoro è stato risolto a causa dell'epidemia).

Il nuovo regime proposto mediante la legge sulla COVID-19 approvata il 29 aprile, per la durata dell'epidemia, consente alle parti coinvolte in procedure di insolvenza di presentare una propria istanza o dichiarazione o un proprio documento oltre la scadenza del termine previsto qualora il motivo del ritardo sia la pandemia di COVID-19 e l'organo giurisdizionale non si sia ancora pronunciato; tale presentazione tardiva viene comunque considerata e non respinta dall'organo giurisdizionale dopo la scadenza. Tale base giuridica di intervento, che allenta la rigorosità e l'irreversibilità degli atti nelle procedure di insolvenza, costituirà altresì una circostanza importante nell'eventuale valutazione da parte del presidente della Corte suprema della Repubblica di Slovenia ai fini della determinazione delle procedure di insolvenza riconosciute come urgenti.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

È stata introdotta un'ulteriore presunzione inconfutabile: se il datore di lavoro beneficia di misure speciali collegate alla pandemia di COVID per proteggere gli stipendi dei lavoratori, questi ultimi dovranno essere pagati entro 1 mese al più tardi. In caso contrario, il datore di lavoro è considerato insolvente. La misura è in vigore fino a 4 mesi dopo la cessazione delle misure speciali.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

Per quanto concerne il credito, i pagamenti sono differiti (disposizione specifica).

Tutte le entrate ottenute dalla legislazione speciale per la COVID sono escluse da provvedimenti di esecuzione in materia fiscale e civile (incluso il fallimento personale).

Ultimo aggiornamento: 25/10/2021

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