Impatto della pandemia di COVID 19 sulle cause civili e sulle procedure d'insolvenza

Spagna
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

Tutti i termini sono sospesi, così come i termini previsti dal diritto processuale per tutti gli ordini giurisdizionali. Il computo dei termini riprenderà a decorrere nel momento in cui le proroghe del regio decreto 463/2020 diventeranno invalide.

La sospensione del termine procedurale non si applica a una serie di procedimenti specifici, compresi quelli concernenti la protezione di minori.

Il giudice o l'organo giurisdizionale può concordare nel condurre qualsiasi procedimento giudiziario necessario per evitare danni irreparabili ai diritti e agli interessi legittimi delle parti nel procedimento.

Per gli aggiornamenti sulle misure adottate dalle autorità spagnole per prevenire la diffusione del virus, il Consiglio superiore della magistratura spagnolo ha pubblicato sul proprio sito web una sezione dedicata intitolata: Informazioni generali sulla Covid-19.

Tale sito web fornisce informazioni complete tra cui informazioni generali, guide e protocolli, accordi del comitato permanente (dall'11 marzo 2020 al 5 maggio 2020), giurisprudenza, informazioni fornite dal ministero della Giustizia e dalla Procura generale, informazioni dal ministero della sanità, dal capo di Stato e dal Comitato di sorveglianza dell'Alta corte di giustizia.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Il lavoro all'interno dei locali degli organi giurisdizionali è stato notevolmente ridotto. Soluzioni informatiche e strumenti di comunicazione sono stati forniti o rafforzati con l'obiettivo di facilitare il telelavoro da parte di giudici, pubblici ministeri e altri attori giuridici.

I notai e i registri pubblici sono considerati un servizio pubblico essenziale e sono garantiti.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

L'autorità centrale spagnola non può garantire il normale trattamento delle richieste in entrata (in particolare per le richieste cartacee). Le richieste devono essere inviate per via elettronica.

  • Assunzione delle prove [articolo 3 del regolamento (CE) n. 1206/2001]: le richieste gravi e urgenti verranno trattate; le richieste devono essere inviate a rogatoriascivil@mjusticia.es. Tutte le restanti attività devono seguire la procedura consueta inviando le richieste direttamente all'organo giurisdizionale spagnolo competente per iscritto.
  • Sottrazione di minori e recupero di crediti alimentari: il trattamento delle richieste può essere garantito esclusivamente se queste ultime vengono ricevute tramite posta elettronica. L'esecuzione forzata è soggetta ad urgenza, tenendo conto della limitazione della circolazione imposta ai cittadini (sustraccionmenores@mjusticia.es) (SGCJIAlimentos@mjusticia.es).

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l’insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

Per tutta la durata dello stato di allarme è in vigore una sospensione dell'obbligo di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza (anche se il debitore ha presentato istanza per il meccanismo di pre-insolvenza previsto dall'articolo 5 bis della legge spagnola sull'insolvenza).

L'articolo 5 bis della legge sul fallimento è stato sostituito dagli articoli da 583 a 594 del testo unico della stessa legge, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 maggio 2020 ed entrato in vigore il 1° settembre 2020.

L'articolo 6, terzo comma, della legge 3/2020, del 18 settembre, stabilisce che "qualora, entro il 31 dicembre 2020 compreso, il debitore abbia comunicato l'apertura di trattative con i creditori per il raggiungimento di un accordo di rifinanziamento, un accordo transattivo extragiudiziale o l'adesione a una proposta di accordo rapido, verrà applicato il regime generale stabilito dalla legge".

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

Per un periodo di due mesi dopo la cessazione dello stato di allarme, gli organi giurisdizionali competenti per le procedure di insolvenza non ammetteranno alcun deposito di istanze per procedure di insolvenza, presentate da creditori/terzi durante lo stato di allarme o durante tale periodo di due mesi.

Durante il periodo di due mesi successivo alla cessazione dello stato di allarme, l'organo giurisdizionale consentirà in via prioritaria la presentazione di un'istanza di apertura di una procedura di insolvenza presentata dal debitore.

L'articolo 6 della legge 3/2020, del 18 settembre, ha stabilito che "fino al 31 dicembre 2020 compreso, i giudici non ammetteranno alcuna istanza per procedure di insolvenza necessaria presentata da creditori/terzi a partire dal 14 marzo 2020. Qualora, entro il 31 dicembre 2020 compreso, il debitore abbia presentato istanza di fallimento volontario, questa sarà ammessa al trattamento preferenziale anche se successiva all'istanza di fallimento necessario".

Il regio decreto legge 34/2020 del 17 novembre ha prorogato tale moratoria fino al 14 marzo 2021.

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

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2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

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2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Sospensione generale dei termini procedurali. È possibile tenere udienze in casi urgenti.

La sospensione delle procedure è cessata alla fine di giugno. Data la situazione di collasso in cui versa la giustizia commerciale, aggravata dalla pandemia, la legge 3/2020, del 18 settembre, ha stabilito il trattamento preferenziale di alcuni casi urgenti nell'ambito della procedura di insolvenza (articolo 9).

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

Inoltre il regio decreto legge del 31 marzo, che adotta misure complementari urgenti in materia sociale ed economica per far fronte alla pandemia di COVID-19, ha stabilito la possibilità che le imprese insolventi possano presentare altresì un'istanza di apertura di un procedimento di regolamentazione temporanea dell'occupazione in base a cause di forza maggiore o per motivi organizzativi, tecnici, economici e di produzione dovuti alla crisi COVID-19:

  • questa misura mira ad evitare che la crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19 costituisca un ulteriore ostacolo alla vitalità del soggetto insolvente che potrebbe ostacolarlo nell'esecuzione o nel rispetto di un accordo stipulato con i creditori, determinandone la liquidazione oppure rendendo difficile a tale soggetto vendere un'unità operativa redditizia;
  • le domande di richiesta o le comunicazioni devono essere effettuate dall'impresa insolvente con l'autorizzazione del curatore fallimentare oppure direttamente da quest'ultimo, a seconda del fatto che il debitore rimanga o meno in possesso del suo patrimonio;
  • analogamente il curatore fallimentare parteciperà al periodo di consultazione. Se durante tale periodo non viene raggiunto un accordo, la decisione di presentare istanza per l'apertura di un procedimento di regolamentazione temporanea dell'occupazione deve essere accompagnata dall'autorizzazione del curatore fallimentare o deve essere decisa direttamente da quest'ultimo a seconda del fatto che il debitore rimanga o meno in possesso del suo patrimonio;
  • in ogni caso, l'organo giurisdizionale competente per la procedura di insolvenza deve essere informato immediatamente della richiesta, della risoluzione e delle misure applicate, mediante mezzi telematici;
  • nel caso in cui l'autorità del lavoro non rilevi l'esistenza di cause di forza maggiore, l'impresa può impugnare tale risoluzione dinanzi agli organi aventi competenza giurisdizionale in materia sociale.

Spetterà all'organo giurisdizionale competente per la procedura di insolvenza esaminare l'impugnazione della risoluzione per frode, inganno, coercizione o abuso di legge oppure l'impugnazione di lavoratori nei confronti della decisione dell'impresa o di quella dell'autorità del lavoro in merito al procedimento di regolamentazione temporanea dell'occupazione, qualora tali soggetti abbiano voluto ottenere prestazioni indebite. Tali impugnazioni seguiranno la procedura prevista per gli oneri accessori dell'insolvente in materia di lavoro e la sentenza sarà soggetta a suplicación (ricorso).

Sia la legge 3/2020, del 18 settembre, sia il regio decreto legge 34/2020, del 17 novembre (D.F. 10, che modifica la legge 3/2020, del 18 settembre, sulle misure procedurali e organizzative per affrontare la pandemia di COVID-19 nel settore dell'amministrazione della giustizia), contengono misure per impedire la dichiarazione di inosservanza di accordi o accordi di rifinanziamento e per consentire, in entrambi i casi, la modifica dei termini di tali accordi.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

Il governo spagnolo ha approvato misure che portano alla sospensione temporanea delle obbligazioni contrattuali derivanti da qualsiasi prestito ipotecario contratto da una persona fisica che si trova in una situazione di vulnerabilità economica.

La moratoria relativa ai debiti ipotecari si applica esclusivamente a quanto segue:

  • le abitazioni abituali/ordinarie (ossia escludendo case per le vacanze o il fine settimana);
  • proprietà legate all'attività economica sviluppata da imprenditori e professionisti; e
  • abitazioni diverse da quella abituale soggette a locazione e per le quali il debitore ipotecario (persona fisica, proprietario e locatore di tali abitazioni) ha smesso di ricevere i redditi da locazione dall'entrata in vigore dello stato di allarme o non li riceve entro un mese dalla fine dello stato di allarme.

La concessione della moratoria comporta la sospensione del pagamento delle rate del debito ipotecario (capitale e interessi) per un periodo di tre mesi e non si applica nemmeno la clausola di rimborso anticipato prevista nei prestiti ipotecari. Non si ha nemmeno la maturazione di interessi di mora.

I debitori economicamente vulnerabili sono coloro:

  • che diventano disoccupati o, qualora si tratti di imprenditori o professionisti, che subiscono una perdita di reddito o una riduzione delle vendite sostanziali (superiore al 40%);
  • il cui reddito complessivo del nucleo familiare non supera nel mese antecedente l'applicazione della moratoria di tre mensilità IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) (ossia 537,84 EUR x 3). Tale calcolo è aumentato nel caso di minori, persone di età superiore ai 65 anni, disabilità, dipendenza o malattia;
  • le cui rate del prestito ipotecario, più le spese e i generi di prima necessità, superano del 35% il reddito netto dell'intero nucleo familiare; e
  • il cui nucleo familiare, a seguito dell'emergenza causata dalla COVID-19, ha subito una variazione significativa della sua situazione economica in termini di sforzo richiesto per accedere ad abitazioni (il rapporto tra gli oneri ipotecari e il reddito familiare è stato moltiplicato per 1,3).

I debitori possono presentare domanda per beneficiare della moratoria per un periodo di 15 giorni decorso un mese dalla cessazione dello stato di allarme (il termine attuale è il 27 maggio). I finanziatori dovranno attuare tale moratoria entro un massimo di 15 giorni dalla presentazione della domanda e dovranno segnalare tale moratoria alla Banca di Spagna. La domanda di sospensione non richiederà l'accordo tra le parti, né alcuna novazione contrattuale; per avere effetto; la proroga della durata del prestito ipotecario deve essere formalizzata in un atto pubblico e registrata nel registro fondiario.

Ultimo aggiornamento: 25/10/2021

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