Ordinanza europea di sequestro conservativo

Croazia

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Croazia

Ordinanza europea di sequestro conservativo


*campo obbligatorio

Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Gli organi giurisdizionali designati come competenti per l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento, sono gli organi giurisdizionali croati aventi competenza per statuire sul merito di una causa in conformità con la Zakon o sudovima (legge sugli organi giurisdizionali) (Narodne Novine (NN; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia) nn. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22 e 16/23)), con la Zakon o parničnom postupku (legge sulla procedura civile) (NN nn. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22 e 114/22; qui di seguito: "ZPP") e con altre normative specifiche. Nella Repubblica di Croazia tali organi giurisdizionali sono gli općinski sudovi (tribunali municipali; sing. općinski sud) e i trgovački sudovi (tribunali di commercio; sing. trgovački sud), presso i quali si svolgono i procedimenti giudiziari di primo grado.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

L'autorità competente per l'ottenimento di informazioni sul conto o sui conti bancari del debitore, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento, è:

Financijska agencija (Agenzia finanziaria)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagabria, Croazia

Numero telefonico gratuito: +385 0 800 0080

indirizzo di posta elettronica: info@fina.hr

Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Per ottenere le informazioni sui conti bancari di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento, l'autorità d'informazione accede alle informazioni pertinenti conservate dalle autorità o dalle amministrazioni pubbliche in registri o in altro modo (articolo 14, paragrafo 5, lettera b), del regolamento).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

L'organo giurisdizionale competente a pronunciarsi su un ricorso ai sensi dell'articolo 21 del regolamento, che un creditore ha depositato presso un organo giurisdizionale di primo grado per impugnare una decisione che respinge, in tutto o in parte, la domanda del creditore di ordinanza di sequestro conservativo è l'organo giurisdizionale di grado superiore che era competente per pronunciarsi su un ricorso contro una decisione di rigetto di una proposta di costituzione di una garanzia (un županijski sud (tribunale di contea) oppure il Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (tribunale di commercio di secondo grado della Repubblica di Croazia) — articoli 34a e 34c ZPP, NN, nn. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22 e 114/22, in combinato disposto con l'articolo 21, primo comma, della Ovršni zakon (OZ, legge sull'esecuzione)). Link:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_148_2993.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_405.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_70_1447.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_80_1170.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1713.html

Di conseguenza, qualora una domanda per l'ottenimento di un'ordinanza di sequestro conservativo venga respinta, in tutto o in parte, con una decisione di un tribunale municipale, il creditore presenterà ricorso dinanzi il tribunale di contea per il tramite del tribunale municipale; mentre se detta decisione viene emessa da un tribunale di commercio, il creditore presenterà ricorso contro tale decisione presso il tribunale di commercio di secondo grado per il tramite del tribunale di commercio interessato.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

L'autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione dell'ordinanza di sequestro conservativo e di altri documenti a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento è:

Općinski građanski sud u Zagrebu (tribunale civile municipale di Zagabria)

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagabria.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

L'autorità competente per l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo a norma del capo 3 del regolamento è:

Agenzia finanziaria (FINA)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagabria, Croazia

Numero telefonico gratuito: +385 0 800 0080

indirizzo di posta elettronica: info@fina.hr

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

Un conto di pagamento gestito da un fornitore di servizi di pagamento per conto di uno o più utenti di servizi di pagamento e che viene utilizzato per effettuare operazioni di pagamento, può essere sottoposto completamente a sequestro conservativo.

I fondi detenuti su un conto di intestatari non possono essere sottoposti a sequestro conservativo, laddove ciò sia vietato dalla legge.

L'articolo 42 della Zakon o stečaju potrošača (legge sui fallimenti dei consumatori) (NN n. 100/15, 67/18 e 36/22; qui di seguito: "ZSP") stabilisce che il curatore fallimentare ha il dovere di aprire un conto corrente distinto presso un ente finanziario per ogni singolo consumatore in relazione al quale è stata aperta una procedura di fallimento in base all'ordinanza di un organo giurisdizionale. Link:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_100_1936.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_67_1364.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_03_36_432.html

Si tratta di un conto corrente che, nel contesto di una procedura di fallimento in relazione al consumatore, viene aperto dal curatore fallimentare presso un ente finanziario, a proprio nome, per conto del consumatore interessato. Il curatore può utilizzare tale conto distinto soltanto allo scopo di ricevere ed effettuare pagamenti relativi alla gestione e alla disposizione della massa fallimentare del consumatore che è oggetto della procedura di fallimento. Inoltre, il curatore è tenuto a mantenere separato dai suoi beni qualsiasi pagamento effettuato sul conto relativo alla gestione e alla disposizione della massa fallimentare.

L'articolo 42, quarto comma, della ZSP prevede che i fondi presenti nel conto a parte non possano essere oggetto di esecuzione in relazione al curatore e, in caso di fallimento o di morte del curatore, tali fondi non costituiscono parte del suo patrimonio o della massa fallimentare.

Dato che, in caso di fallimento del consumatore, il curatore agisce da suo rappresentante, si può affermare che tale conto sia da considerarsi in capo all'incaricato, contenente tanto i fondi del curatore quanto quelli di uno o più consumatori in relazione ai quali sono state aperte procedure di fallimento; tuttavia i fondi del consumatore rappresentato dal curatore non possono essere oggetto di esecuzione o di sequestro conservativo di un conto qualora la procedura si svolga nei confronti del curatore.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

Gli importi che non possono essere oggetto di sequestro, di cui all'articolo 31 del regolamento, sono stabiliti dall'articolo 172 OZ (esenzione dall'esecuzione) e dall'articolo 173 OZ (limitazione dell'esecuzione).

Qualora un debitore riceva una retribuzione e indennità di cui all'articolo 172 OZ, che sono impignorabili, oppure importi di cui all'articolo 173 OZ (limitazione dell'esecuzione), detto debitore è tenuto a informare la FINA riguardo a tali somme, ai sensi dell'articolo 212 OZ.

I link alla legge sull'esecuzione (NN nn. 112/12, 93/14, 73/17, 131/20 e 114/22) sono:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_112_2421.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1877.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_73_1770.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_131_2487.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1716.html

A norma dell'articolo 173 OZ gli importi sono esclusi dall'esecuzione come segue:

1) se lo stipendio del debitore soggetto a esecuzione è oggetto di esecuzione, un importo pari a due terzi della retribuzione media netta per la Croazia non può essere pignorato. Qualora l'esecuzione venga effettuata per riscuotere crediti alimentari stabiliti per legge, oppure un credito per il risarcimento dovuto per un danno alla salute oppure per una riduzione o per la perdita della capacità di lavoro e per compensare la perdita di assegni di mantenimento dovuta al decesso della persona che vi provvedeva, l'importo deve essere fissato a metà della retribuzione media netta in Croazia, fatta eccezione nel caso in cui l'esecuzione viene attuata al fine di recuperare somme dovute per alimenti a favore di figli. In questi casi, l'importo impignorabile è pari a un quarto della retribuzione media netta per persona occupata dalle persone giuridiche in Croazia nel corso dell'anno precedente;

2) se il debitore esecutato percepisce uno stipendio inferiore alla retribuzione media netta per la Croazia, è impignorabile un importo pari a tre quarti della retribuzione corrisposta al debitore soggetto a esecuzione, ma non superiore a due terzi della retribuzione media netta in Croazia. Qualora l'esecuzione venga effettuata per riscuotere crediti alimentari stabiliti per legge, oppure un credito per il risarcimento dovuto per un danno alla salute oppure per una riduzione o per la perdita della capacità di lavoro e per compensare la perdita di assegni di mantenimento dovuta al decesso della persona che vi provvedeva, l'importo deve essere fissato a metà della retribuzione netta corrisposta al debitore soggetto a esecuzione, fatta eccezione nel caso in cui l'esecuzione viene attuata al fine di recuperare somme dovute per alimenti a favore di figli. In questi casi, l'importo esente da pignoramento è pari a un quarto dello stipendio netto del debitore soggetto a esecuzione;

3) la "retribuzione media netta" ai sensi del primo comma del presente articolo è pari all'importo medio pagato come retribuzione netta mensile per persona occupata dalle persone giuridiche in Croazia nel periodo tra gennaio e agosto dell'anno in corso, tale importo dev'esere fissato dal Državni zavod za statistiku (Istituto di statistica croato) e pubblicato nella NN entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso. L'importo così definito sarà applicabile per l'anno successivo;

4) le disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo si applicano all'esecuzione anche quando qualsiasi indennità corrisposta in sostituzione della retribuzione, indennità per orario di lavoro ridotto, pensione, retribuzione del personale di servizio militare e retribuzione ricevuta da parte di persone appartenenti alle forze di riserva durante lo svolgimento del servizio militare, nonché qualsiasi altro reddito pecuniario regolare pagato al personale civile e militare sono oggetto di sequestro, ad eccezione del reddito di cui al quinto e sesto comma del presente articolo;

5) l'esecuzione tramite sequestro di reddito percepito da persone disabili come indennità pecuniaria per la disabilità fisica e come assegno di assistenza può essere effettuata soltanto per riscuotere un credito alimentare stabilito per legge o un credito per il risarcimento di danni causati da una compromissione della salute oppure da una riduzione o dalla perdita della capacità di lavoro e per compensare la perdita di assegni di mantenimento dovuta al decesso della persona che vi provvedeva, nel qual caso l'importo ammonta a metà di tale reddito;

6) l'esecuzione tramite sequestro del reddito percepito ai sensi di un contratto di sostegno a vita e di un contratto per il pagamento di una rendita vitalizia, nonché dei redditi percepiti ai sensi di un contratto di assicurazione sulla vita, può essere svolta soltanto sulla parte di reddito che supera l'importo che è servito come base per definire l'importo del mantenimento;

7) le disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo si applicano anche quando l'esecuzione viene svolta su un reddito che non proviene da una retribuzione, una pensione o entrate risultanti da attività autonome artigianali e di commercio, professioni liberali, agricoltura e silvicoltura, proprietà e diritti di proprietà, capitali o assicurazioni ("altri redditi" in conformità con le norme distinte), nel caso in cui il debitore soggetto a esecuzione possa provare tramite un documento pubblico che tale reddito costituisca la sua unica fonte di reddito regolare.

Lo stipendio mensile netto medio pagato ai dipendenti delle persone giuridiche in Croazia nel 2022 è stato di HRK 7 653.
(https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_125_1909.html)

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche)per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

La FINA e le banche hanno il diritto di addebitare un compenso per l'attuazione delle ordinanze di sequestro conservativo e per l'attuazione dell'esecuzione e di garanzie in relazione ai fondi presenti nei conti, in conformità con le norme sui tipi e sull'ammontare dei compensi per lo svolgimento dei compiti stabiliti dalla legge sull'attuazione dell'esecuzione in relazione ai fondi (NN, nn. 105/10, 124/11, 52/12 e 6/13, qui di seguito le "Norme") – collegamenti:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_105_2831.html;

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_124_2491.html;

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_52_1278.html;

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_01_6_90.html.

L'articolo 6 delle Norme stabilisce che detto compenso deve essere pagato dal debitore.

Le Norme stabiliscono il compenso per lo svolgimento dei compiti specificati nella legge sull'attuazione dell'esecuzione in relazione ai fondi (NN nn. 91/10 e 112/12).

Le Norme prevedono due tipi di compensi:

1. per l'esecuzione in relazione ai fondi del debitore soggetto a esecuzione; e

2. per la consultazione e la fornitura di dati contenuti nel Registro unico dei conti.

I compensi per l'esecuzione in relazione ai fondi del debitore soggetto a esecuzione si suddividono in quattro categorie:

  • esame della possibilità di far valere un titolo esecutivo;
  • calcolo degli interessi;
  • esecuzione di un titolo esecutivo;
  • fornitura di dati, copie e certificati a partire dalla registrazione dell'ordinanza dei titoli esecutivi.

Il compenso per l'esame della possibilità di far valere un titolo esecutivo e il compenso per il calcolo degli interessi sono riscossi dalla FINA a fronte del ricevimento dei titoli esecutivi (la somma dei crediti che il debitore deve pagare al creditore in conformità con la decisione dell'organo giurisdizionale) e della loro iscrizione nel registro. Viene riscosso un compenso anche per l'esecuzione della verifica che un titolo esecutivo contenga tutti i dati necessari per l'esecuzione e per il calcolo degli interessi. Questi due compensi, più il compenso per dare esecuzione a un titolo esecutivo, sono pagabili interamente da parte del debitore.

Le entrate risultanti dal compenso per dare esecuzione a un titolo esecutivo vengono suddivise tra la FINA (55%) e le banche (45%). Le entrate vengono distribuite alle banche in proporzione al numero totale di conti detenuti dal debitore presso una banca specifica alla data di riscossione del compenso, in conformità con i dati presenti nel Registro unico dei conti.

Il compenso per la fornitura di dati, copie e certificati a partire dalla registrazione dell'ordinanza dei titoli esecutivi viene corrisposto dal richiedente in anticipo a fronte di una richiesta di pagamento. La persona che presenta una domanda alla FINA deve fornire prova del pagamento, dopo di che la persona riceve i dati e le copie richiesti e viene emessa una fattura per il servizio fornito.

La FINA addebita la consultazione e la fornitura di dati contenuti nel Registro unico dei conti riscuotendo un compenso per la consultazione dei dati utilizzando un servizio web od online, oppure un compenso per la fornitura (o il download) di dati dal Registro unico dei conti in formato elettronico o cartaceo.

La FINA adotta il listino prezzi, contenente gli importi dei compensi, sulla base di una decisione del suo consiglio di amministrazione e il ministero delle Finanze approva il listino prezzi proposto. Il listino prezzi viene pubblicato sul sito ufficiale della FINA. A tutti i compensi contenuti nel listino prezzi si applica l'IVA.

Link per estrapolare dal listino prezzi della FINA i compensi per lo svolgimento dei compiti specificati nella legge sull'attuazione dell'esecuzione in relazione ai fondi.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo

La versione originale in lingua croato di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: inglesefrancese.

Per l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo la FINA e le banche addebitano i compensi di cui all'articolo 43 del regolamento, sulla base delle Norme. La FINA addebita un compenso per la fornitura di dati, copie e certificati risultanti dalla registrazione o dai dati in merito al conto. Gli importi dei compensi sono stabiliti nell'articolo 8 delle Norme.

Gli importi dei compensi di cui all'articolo 3 delle Norme sono stati fissati come segue:

N. Ser.

Descrizione del servizio

Base per il calcolo

Importo in HRK

Esecuzione in relazione a fondi

1.

Esame della possibilità di far valere un titolo esecutivo

titolo esecutivo

65,00

2.

Calcolo degli interessi

capitale

7,00

3.

Esecuzione di un titolo esecutivo

3.1.

Recupero in un'unica volta dell'intero importo da fondi depositati presso un'unica banca

titolo esecutivo

17,00

3.2.

Recupero in un'unica volta dell'intero importo da fondi depositati presso diverse banche

titolo esecutivo

39,00

3.3.

Esecuzione in caso di sequestro conservativo di un conto e di divieto di accesso ai fondi

titolo esecutivo

110,00

4.

Fornitura di dati, copie e certificati dalla registrazione esistente.

4.1.

– in formato cartaceo

pagina

43,00

4.2.

– in formato elettronico

sillaba

0,20

min. 21,00

L'imposta sul valore aggiunto viene applicata sui compensi di cui al punto 4 del presente comma.

Gli importi dei compensi di cui all'articolo 7 delle Norme sono stati fissati come segue:

N. Ser.

Descrizione del servizio

Base per il calcolo

Importo in HRK

Consultazione e fornitura di dati contenuti nel Registro unico dei conti

1.

Consultazione di dati tramite il sito web dell'Agenzia e i servizi online

1.1.

– consultazione

richiesta

0,80

1.2.

– consultazione di sottosezioni

sillaba

0,20

2.

Consultazione di dati tramite il sito web dell'Agenzia

2.1.

– abbonamento semestrale

utente

298,37

2.2.

– abbonamento annuale

utente

498,37

3.

Scaricamento di dati

3.1.

– dal sito web dell'Agenzia

sillaba

0,10

3.2.

– attraverso i servizi online dell'Agenzia

sillaba

0,10

3.3

– attraverso il servizio basato su CD

sillaba

0,10

4.

Consultazione dei dati

4.1.

– in formato cartaceo

ogni nuova pagina

19,51

4.2.

– in formato elettronico

sillaba

0,20

min. 19,51

L'imposta sul valore aggiunto viene applicata sui compensi di cui al presente comma.

L'articolo 5, primo comma, delle presenti Norme stabilisce che i compensi per l'esecuzione debbano essere suddivisi tra la FINA e le banche alle quali la FINA, nell'ambito di un procedimento ai sensi di un titolo esecutivo, ha conferito l'ordine di effettuare il recupero delle somme dovute. Di ciascuno di tali compensi la FINA ricevere il 55% e le banche il 45%.

Nei procedimenti giudiziari avviati per l'ottenimento di un'ordinanza di sequestro conservativo o per presentare ricorso contro un'ordinanza di sequestro conservativo, devono essere corrisposte spese di giudizio che si basano sul valore della domanda, in conformità con la legge sui diritti di cancelleria (NN, nn. 74/95, 57/96, 137 / 02, 125/11, 112/12, 157/13 e 110/15; qui di seguito ZSP) — cfr. la notifica in connessione con l'articolo 50, paragrafo 1, lettera n), del regolamento.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

L'ordine gerarchico di cui all'articolo 32 del regolamento è disciplinato dall'articolo 78 OZ il quale prevede che, laddove più creditori vantino crediti monetari nei confronti dello stesso debitore e per lo stesso oggetto di esecuzione, tali crediti devono essere soddisfatti nell'ordine in cui i creditori hanno acquisito il diritto di soddisfacimento a fronte di tale oggetto, fatto salvo il caso in cui la legge disponga altrimenti.

L'ordine di priorità di interessi garantiti di diversi creditori è determinato sulla base della data di ricevimento dell'ordinanza di sequestro conservativo (articolo 180 OZ) – collegamento: https://narodne-novine.nn.hr/

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

L'organo avente competenza per pronunciarsi in merito a una domanda presentata da un debitore per ottenere la revoca o la modifica di un'ordinanza di sequestro conservativo, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento, è l'organo giurisdizionale croato che ha emesso detta ordinanza.

L'organo avente competenza per pronunciarsi in merito a una domanda presentata da un debitore per limitare o cessare l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo nella Repubblica di Croazia, ai sensi dell'articolo 34, paragrafi 1 e 2 del regolamento, è:

Tribunale civile municipale di Zagabria

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagabria.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato

L'organo giurisdizionale avente competenza per pronunciarsi in merito a un ricorso contro una decisione dell'organo giurisdizionale di primo grado, di cui all'articolo 37 del regolamento, in relazione agli articoli 33, 34 e 35 del regolamento, è l'organo giurisdizionale di grado superiore che aveva la competenza per decidere in merito al ricorso presentato contro la decisione in materia di garanzia (tribunali di contea o il tribunale di commercio di secondo grado della Repubblica di Croazia — articoli 34a e 34b della legge sulla procedura civile (ZPP), in combinato disposto con l'articolo 21, paragrafo 1, dell'OZ).

Un eventuale ricorso deve essere avviato entro otto giorni dalla data di notifica della decisione (articolo 11 OZ) e deve essere presentato attraverso l'organo giurisdizionale che ha adottato la decisione (articolo 357 ZPP).

L'articolo 2, al primo e nono comma, dell'OZ, afferma che l'espressione "decisione in materia di garanzia" indica una decisione che riconosce, in tutto o in parte, una proposta per la costituzione di una garanzia oppure che dispone la costituzione di una garanzia ex officio.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio

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Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: inglesefrancese.

Nei procedimenti per ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo o un ricorso avverso un'ordinanza, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento, le spese di giudizio devono essere corrisposte sulla base del valore della domanda, come segue:

  • in relazione a una domanda per l'ottenimento di un'ordinanza di sequestro conservativo come proposta per la garanzia;
  • in relazione a una decisione su una domanda per l'ottenimento di un'ordinanza di sequestro conservativo come decisione in merito alla garanzia;
  • in relazione alle istanze di cui all'articolo 364b, dal secondo al quinto comma, dell'OZ come ricorsi contro una decisione in materia di garanzia.

Salvo diversamente statuito, l'obbligazione di pagare una spesa viene sostenuta all'atto della presentazione di una proposta per l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo oppure di un ricorso, come previsto dall'articolo 4 ZSP.

Le spese di giudizio possono essere calcolate per ogni singola operazione, a seconda del valore dell'oggetto della controversia, secondo la seguente tabella:

Al di sopra di

Fino a HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Oltre un importo di HRK 15 000,00 si devono versare spese di giudizio per un valore di HRK 500,00, più l'1% dell'importo eccedente la somma di HRK 15 000,00 fino a un importo massimo di HRK 5 000,00.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

Non applicabile.

Ultimo aggiornamento: 12/07/2024

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