- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche)per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo
Le autorità giudiziarie competenti per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo sono i tribunali circoscrizionali (eparchiaká dikastíria).
Tribunale circoscrizionale di Nicosia
- Indirizzo: Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, Cipro
- Telefono: (+357) 22865518
- Fax: (+357) 22304212 / 22805330
- E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Tribunale circoscrizionale di Limassol
- Indirizzo: 8, Lord Byron Avenue, 3726 Limassol P. O. Box 54619 - Cipro
- Telefono: (+357) 25806100 / 25806128
- Fax: (+357) 25305311
- E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Tribunale circoscrizionale di Larnaca
- Indirizzo: Artemidos Avenue, 6301 Larnaca P. O. Box 40107- Cipro
- Telefono: (+357) 24802721
- Fax: (+357) 24802800
- E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Tribunale circoscrizionale di Paphos
- Indirizzo: Corner of Neophytou & Nicos Nicolaides str., 8100 Paphos P. O. Box 60007 - Cipro
- Telefono: (+357) 26802601
- Fax: (+357) 26306395
- E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Tribunale circoscrizionale di Famagosta
- Indirizzo: 2, Sotiras str., Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cipro
- Telefono: (+357) 23730950 / 23742075
- Fax: (+357) 23741904
- E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari
L’autorità competente per l’ottenimento di informazioni sui conti bancari è la Banca centrale.
Contatti:
Indirizzo:
Central Bank
80, John Kennedy Avenue,
1076 Nicosia
Cipro
o P.O. Box 25529, 1395 Nicosia
Telefono: (+357) 22714100
Fax: (+357) 22714959
E-mail: cbcinfo@centralbank.gov.cy
Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari
Le informazioni sono fornite dalle banche o dagli istituti di credito all’autorità d’informazione definita dall’articolo 6, punto 2A, delle leggi relative alla Banca centrale di Cipro dal 2002 al 2017, vale a dire la banca centrale di Cipro (articolo 14, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 655/2014).
Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
La decisione del tribunale circoscrizionale può essere impugnata davanti alla Corte suprema.
Corte suprema
- Indirizzo: Charalambos Mouskos Street, 1404 Nicosia, Cipro
- Telefono: (+357) 22865741
- Fax: (+357) 22304500
- E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti
L’autorità competente per quanto sopra è il ministero della Giustizia e dell’ordine pubblico.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo
L’autorità competente per l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 655/2014 è l’ufficiale giudiziario (dikastikós epidótis).
Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo
Non esistono disposizioni di diritto nazionale che regolamentino il sequestro conservativo dei conti congiunti e dei conti del mandatario in materia civile o commerciale. La parte che intende ottenere il sequestro conservativo di un conto deve presentare istanza in tal senso all’organo giurisdizionale, il quale, nell’ambito delle proprie competenze generali, può ordinare o meno il sequestro conservativo totale o parziale dell’importo, tenendo conto delle circostanze di specie.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro
Non esistono disposizioni specifiche applicabili agli importi esenti da sequestro in materia civile e commerciale, a eccezione degli importi sequestrati a seguito di procedimento penale, i quali sono esenti da sequestro conservativo e da sequestro ai fini di recupero dei tributi dovuti ai sensi dell’articolo 9 (B) delle leggi sul recupero dei tributi del 1962 e 2014 e del punto 13 dell’allegato X delle leggi relative all’imposta sul valore aggiunto dal 2000 al 2014.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche)per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi
Il diritto nazionale non prevede disposizioni specifiche che vietino alle banche di addebitare tali compensi che fatturano al titolare del conto.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo
Non sono previsti compensi.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti
Non esistono disposizioni al riguardo.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso
I tribunali circoscrizionali conformemente all’articolo 50, paragrafo 1, lettera a).
Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
La decisione del tribunale circoscrizionale può essere impugnata dinanzi alla Corte suprema (articolo 21) entro il termine di 42 giorni, come previsto dall’articolo 35, comma 2, del codice di procedura civile. L’appello contro una decisione provvisoria deve essere presentato entro 14 giorni dalla data di adozione.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio
Il dettaglio delle spese è reperibile nel file seguente alle pagine da 19 a 30.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti
Oltre al greco, è accettata la traduzione dei documenti in inglese.
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