- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche)per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo
Tribunale circondariale di Praga 1 (Obvodní soud pro Prahu 1) (conformemente all'articolo 37 della legge n.° 6/2002 Rec. relativa alle competenze e ai giudici).
Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari
L'autorità competente per la comunicazione di informazioni relative ai conti è il tribunale circondariale di Praga 1 (Obvodní soud pro Prahu 1) (conformemente all'articolo 37 della legge n.° 6/2002 Rec. relativa alle competenze e ai giudici).
Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari
A norma dell'articolo 128 della legge n. 99/1963, codice di procedura civile (občanský soudní řád), e successive modifiche, qualsiasi soggetto è tenuto a informare l'autorità giudiziaria, su richiesta e a titolo gratuito, di qualsiasi fatto rilevante per i suoi procedimenti e le sue decisioni.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo
I ricorsi dovrebbero essere depositati mediante l'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione contestata (articolo 204, comma 1, della legge n. 99/1963, (codice di procedura civile), e successive modifiche). I tribunali regionali (krajské soudy) sono competenti per materia. La competenza territoriale spetta al tribunale regionale nella cui regione ha sede il tribunale circondariale che ha emesso la decisione in primo grado. Per quanto riguarda la competenza territoriale, in primo grado, del circondario di Praga 1, conformemente all'articolo 37 della legge n.° 6/2002 Rec. relativa alle competenze e ai giudici, l'organo giurisdizionale territorialmente competente è il tribunale municipale di Praga (Městský soud v Praze).
Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti
Tribunale circondariale di Praga 1 (Obvodní soud pro Prahu 1) (conformemente all'articolo 37 della legge n.° 6/2002 Rec. relativa alle competenze e ai giudici).
Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo
Tribunale circondariale di Praga 1 (Obvodní soud pro Prahu 1) (conformemente all'articolo 37 della legge n.° 6/2002 Rec. relativa alle competenze e ai giudici).
Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo
I conti congiunti possono essere sottoposti a sequestro conservativo solo in misura corrispondente alla quota spettante al debitore (articolo 311 bis della legge n. 99/1963, codice di procedura civile (občanský soudní řád), e successive modifiche). In caso di conti con più intestatari, le quote dei vari intestatari si presumono uguali (articolo 2663 della legge n. 89/2012, codice civile (občanský zákoník), e successive modifiche).
Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro
Le norme pertinenti sono contenute negli articoli 304 bis, 304 ter, 310 e da 317 a 319 della legge n. 99/1963, codice di procedura civile (občanský soudní řád), e successive modifiche. Sono esenti da sequestro le somme destinate, ad esempio, al pagamento di salari, ferie retribuite e altre prestazioni sostitutive della retribuzione del lavoro. Ciò si applica inoltre alle somme che non eccedono il doppio del salario di sussistenza, alle prestazioni sociali e alle prestazioni per persone in difficoltà.
Per quanto riguarda le somme destinate al pagamento di salari, ferie retribuite e altre prestazioni sostitutive della retribuzione del lavoro, il soggetto obbligato (ossia il debitore) deve presentare all'ente finanziario (presso il quale è detenuto il conto) una dichiarazione scritta in cui siano dichiarati la finalità del pagamento, l'importo totale da erogare a tal fine e, in particolare, i nomi di tutti i dipendenti e l'importo esatto della prestazione da erogare loro. La firma del soggetto obbligato sulla dichiarazione deve essere certificata. Trattandosi di un atto processuale del soggetto obbligato, la dichiarazione deve essere sottoscritta nei locali di pertinenza del soggetto obbligato (persona giuridica) da una persona autorizzata ad agire per conto della persona giuridica in sede giudiziale, conformemente all'articolo 21 del codice di procedura civile. L'ente finanziario non è tenuto né autorizzato a esaminare la dichiarazione e non verificherà se le prestazioni erogate siano state effettivamente utilizzate per una finalità specifica; l'ente finanziario salderà i crediti vantati dai dipendenti nei confronti del soggetto obbligato nei limiti delle somme disponibili sul conto (comprese eventuali somme che siano trasferite sul conto in un momento successivo, nel caso in cui l'importo originariamente disponibile non sia sufficiente per tutti i pagamenti). Ciò si applica inoltre alle somme che non eccedono il doppio del salario di sussistenza. In tal caso, l'ente finanziario deve inoltre effettuare il pagamento, su richiesta del soggetto obbligato, in maniera autonoma e senza l'intervento di un'autorità giudiziaria (qualora il soggetto obbligato trasmetta la richiesta a un'autorità giudiziaria, quest'ultima non emetterà alcun tipo di decisione al riguardo e si limiterà a trasmettere la richiesta all'ente finanziario affinché ottemperi all'obbligo in questione in base alla stessa). In casi di questo tipo non occorre esaminare la finalità dei pagamenti. L'ente finanziario notificherà semplicemente all'autorità giudiziaria l'avvenuto pagamento dell'importo in questione al soggetto obbligato. Il beneficiario deve esserne opportunamente informato; in caso contrario, il beneficiario potrebbe manifestare ragionevoli dubbi circa l'effettiva osservanza del provvedimento del giudice da parte dell'ente finanziario qualora dovesse ricevere solo un pagamento parziale a fronte del proprio credito. Tuttavia, se il pagamento in questione non riguarda in alcun modo il beneficiario, non è necessario che quest'ultimo venga informato. In tutti gli altri casi, le somme in questione sono escluse per effetto di legge (ad esempio prestazioni sociali o crediti vantati da autori o altri cedenti).
Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche)per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi
Sì. Le banche sono autorizzate ad addebitare compensi per l'attuazione di provvedimenti nazionali equivalenti conformemente alla loro tabella dei compensi. La tabella dei compensi è stabilita di comune accordo tra il debitore e la banca, nel rispetto delle disposizioni di legge che limitano la portata degli accordi intercorrenti tra una banca e un debitore.
Le banche sono inoltre autorizzate ad addebitare compensi per la fornitura di informazioni, ove abbiano concluso un accordo in tal senso con il cliente. Tali compensi dipenderanno dalla specifica tabella dei compensi, e il titolare del conto sarà tenuto al pagamento dei compensi in via provvisoria e finale.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo
Le spese di giudizio sono disciplinate dalla legge n. 549/1991 sulle spese di giudizio e successive modifiche.L'ammontare delle spese di giudizio è stabilito sotto forma di importo fisso o di importo percentuale, nel caso in cui la base per il calcolo delle spese sia una somma di denaro. L'importo percentuale è calcolato moltiplicando la base di calcolo per l'aliquota prevista a titolo di spese. I singoli importi sono stabiliti nella tabella delle spese in allegato alla legge. La legge si applica sia ai procedimenti in primo grado che ai procedimenti in appello.
Le spese sono dovute quando sorge l'obbligo di pagamento, ad esempio quando viene depositato un atto che avvia un procedimento.
Per quanto riguarda i compensi dovuti alle banche, la tabella dei compensi è stabilita di comune accordo tra il debitore e la banca, nel rispetto delle disposizioni di legge che limitano la portata degli accordi intercorrenti tra una banca e un debitore.
La tabella dei compensi è stabilita di comune accordo tra il debitore e la banca, nel rispetto delle disposizioni di legge che limitano la portata degli accordi intercorrenti tra una banca e un debitore.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti
Non è attribuito alcun ordine gerarchico ai provvedimenti nazionali equivalenti in forza del diritto nazionale.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso
Per quanto riguarda le decisioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, e all'articolo 34, paragrafo 1 o 2, l'organo giurisdizionale competente è il tribunale circondariale di Praga 1 (conformemente all'articolo 37 della legge n.° 6/2002 Rec. relativa alle competenze e ai giudici).
Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato
I ricorsi dovrebbero essere depositati presso l'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione contestata entro 15 giorni dalla notifica della decisione per iscritto (articolo 204, comma 1, della legge n. 99/1963, codice di procedura civile (codice di procedura civile), e successive modifiche).
Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio
Le spese di giudizio sono disciplinate dalla legge n. 549/1991sulle spese di giudizio e successive modifiche. L'ammontare delle spese di giudizio è stabilito sotto forma di importo fisso o di importo percentuale, nel caso in cui la base per il calcolo delle spese sia una somma di denaro. L'importo percentuale è calcolato moltiplicando la base di calcolo per l'aliquota prevista a titolo di spese. I singoli importi sono stabiliti nella tabella delle spese in allegato alla legge. La legge si applica sia ai procedimenti in primo grado che ai procedimenti in appello.
Le spese sono dovute quando sorge l'obbligo di pagamento, ad esempio quando viene depositato un atto che avvia un procedimento.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti
La Repubblica ceca riconosce lo slovacco come lingua straniera accettabile.
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