- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche)per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo
Maakohtud (tribunali regionali).
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Elenco delle autorità competenti
Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari
Camera degli ufficiali giudiziari e dei curatori fallimentari
Tartu mnt 16, 10117 Tallinn
Telefono: +372 64 63 773
E-mail: info@kpkoda.ee
Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari
Articolo 14, comma 5, lettera a): tutte le banche sul territorio hanno l'obbligo di dichiarare, su richiesta dell'autorità d'informazione, se il debitore detenga un conto presso di loro.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo
L'impugnazione è depositata presso il ringkonnakohus (tribunale distrettuale) attraverso il tribunale regionale di cui si impugna la decisione.
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Elenco delle autorità competenti
Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti
Articolo 10, comma 2: tribunale regionale che ha pronunciato l'ordinanza di sequestro conservativo.
Articolo 10, comma 2, terzo comma: ufficiali giudiziari.
Articolo 23, comma 3: ufficiali giudiziari.
Articolo 23, comma 5: ufficiali giudiziari.
Articolo 23, comma 6: ufficiali giudiziari.
Articolo 25, comma 3: ufficiali giudiziari.
Articolo 27, comma 2: ufficiali giudiziari.
Articolo 28, comma 3: ufficiali giudiziari.
Articolo 36, comma 5, secondo sottoparagrafo: ufficiali giudiziari.
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Elenco delle autorità competenti
Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo
Ufficiale giudiziario.
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Elenco delle autorità competenti
Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo
Il sequestro di un conto che costituisce proprietà comune dei coniugi è autorizzato previo consenso del coniuge non debitore o in presenza di un titolo esecutivo che obbliga entrambi i coniugi a soddisfare l'obbligazione.
Conformemente all'articolo 626, comma 3, della legge relativa al diritto delle obbligazioni, i crediti e i beni mobili che il mandatario acquisisce nell'ambito dell'esecuzione del mandato, in nome proprio ma per conto del mandante, come anche i crediti e i beni mobili che il mandante trasferisce al mandatario ai fini dell'esecuzione del mandato, non entrano nella massa fallimentare del mandatario e non possono essere oggetto di sequestro nell'ambito di un procedimento di esecuzione contro il mandatario.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro
I seguenti redditi non possono essere oggetto di sequestro:
- le indennità di famiglia erogate dallo Stato;
- le prestazioni sociali per i portatori di handicap;
- le prestazioni sociali a norma della legge sulla protezione sociale;
- le indennità di disoccupazione, le borse di studio, le indennità di trasporto e di alloggio e gli incentivi all'avviamento di nuove imprese versati attraverso la cassa estone di assicurazione contro la disoccupazione;
- le indennità versate a causa di lesioni fisiche o malattia, ad eccezione dell'indennità per perdita di reddito, le indennità versate a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali;
- le indennità relative alla capacità di lavoro;
- gli alimenti dovuti per legge;
- le prestazioni di assicurazione malattia ai sensi della legge sull'assicurazione malattia, ad eccezione delle indennità di inabilità temporanea al lavoro;
- le pensioni di Stato, entro i limiti fissati dalla legge;
- gli aiuti all'uscita dal carcere.
- l'indennità versata alle persone vittime di una repressione sulla base della legge sulle persone vittime di repressione sotto i regimi di occupazione (okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus).
Non sono sequestrabili i redditi che non superano il salario mensile minimo o il reddito settimanale o giornaliero corrispondente. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo mensile per un'attività a tempo pieno è di 584 EUR.
Se il sequestro degli altri beni del debitore non ha permesso o non permetterebbe di soddisfare per intero un obbligo alimentare e se il sequestro è giustificato dal tipo di credito e dal livello di reddito, è possibile sequestrare, su istanza del creditore, i redditi di cui ai precedenti punti da 5 a 7.
Se il sequestro degli altri beni del debitore non ha permesso o non permetterebbe di soddisfare per intero un obbligo alimentare nei confronti di un minore, è possibile sequestrare fino alla metà del reddito di cui all'articolo 132, comma 1, del codice dei procedimenti di esecuzione. Se l'ammontare del reddito del debitore sequestrato per soddisfare un obbligo alimentare nei confronti di un minore è inferiore alla metà dell'importo del salario medio, è possibile sequestrare fino a un terzo del reddito del debitore.
Se, secondo la legge, il debitore sopperisce ai bisogni di un'altra persona o le corrisponde un mantenimento, l'ammontare non sequestrabile è aumentato di un terzo del salario minimo mensile per ciascuna persona a carico, a meno che l'oggetto dell'esecuzione forzata sia un obbligo alimentare nei confronti di un minore.
Per quanto riguarda la parte di reddito eccedente l'ammontare non sequestrabile è possibile sequestrare i due terzi di una somma pari a cinque volte il salario minimo e l'intero reddito eccedente quest'ultima somma, a condizione che l'importo sequestrato non ecceda i due terzi del reddito totale. Tale disposizione non si applica in caso di esecuzione forzata di un obbligo alimentare.
Su istanza del debitore, l'ufficiale giudiziario annullerà il sequestro conservativo di un conto entro tre giorni lavorativi in misura tale da garantire al debitore il reddito non soggetto a sequestro.
Se sul conto del debitore viene trasferita una somma superiore al reddito di un mese, l'ufficiale giudiziario è tenuto, su istanza del debitore, ad annullare il sequestro conservativo di un conto entro tre giorni lavorativi in misura tale da garantire al debitore il reddito non soggetto a sequestro per ciascun mese pagato anticipatamente. Se non è possibile stabilire il periodo di utilizzo del reddito trasferito sul conto del debitore, l'ufficiale giudiziario garantisce al debitore il reddito non soggetto a sequestro per un mese.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche)per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi
No.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo
Ai sensi dell'articolo 781, quarto comma, della legge sugli ufficiali giudiziari, al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 14, la persona che presenta domanda deve versare 20 EUR.
Ai sensi dell'articolo 38, sesto comma, della legge sugli ufficiali giudiziari, l'importo di base delle spese per l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo è pari a 92 EUR.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti
Il diritto di sequestro costituito al momento di un sequestro conservativo anteriore prevale su quello costituito in forza di un sequestro conservativo successivo.
Il diritto di sequestro costituito in forza di un obbligo alimentare nei confronti di un minore prevale sugli altri diritti di sequestro indipendentemente dalla data del sequestro conservativo. I diritti di sequestro costituiti in forza di un obbligo alimentare nei confronti di un minore hanno lo stesso grado.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso
Articolo 33, comma 1: tribunale regionale.
Articolo 34, comma 1, lettera a): l'ufficiale giudiziario che ha avviato il procedimento di esecuzione e procede al sequestro conservativo del conto in forza dell'ordinanza europea di sequestro conservativo. L'elenco degli ufficiali giudiziari figura sul sito web della Camera degli ufficiali giudiziari e dei curatori fallimentari.
Articolo 34, comma 1, lettera b),
i) ufficiali giudiziari
ii) ufficiali giudiziari
iii) ufficiali giudiziari
iv) ufficiali giudiziari
Articolo 34, comma 2: tribunale regionale.
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Elenco delle autorità competenti
Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato
Articolo 33
L'impugnazione si effettua presso il tribunale distrettuale attraverso il tribunale regionale di cui si impugna la decisione entro quindici giorni a decorrere dalla notifica o dalla comunicazione della decisione.
Articolo 34
- Se si è pronunciato il tribunale regionale, l'impugnazione va effettuata presso il tribunale distrettuale attraverso il tribunale regionale di cui si impugna la decisione. L'impugnazione va effettuata entro quindici giorni a decorrere dalla notifica o dalla comunicazione della decisione.
- La parte di un procedimento di esecuzione può proporre impugnazione presso l'ufficiale giudiziario riguardo a una decisione adottata da questi o un'azione effettuata dal medesimo in occasione dell'esecuzione di un titolo esecutivo o del rifiuto di adottare un provvedimento esecutivo, entro il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno in cui colui che effettua l'impugnazione ha preso conoscenza o si presume abbia preso conoscenza della decisione o dell'azione, salvo diversa disposizione di legge. Una delle parti del procedimento può impugnare la decisione adottata dall'ufficiale giudiziario in merito all'impugnazione dinanzi al tribunale regionale del circondario in cui è situato lo studio dell'ufficiale giudiziario entro il termine di dieci giorni a decorrere dalla notifica o dalla comunicazione della decisione. Non è possibile impugnare dinanzi al giudice una decisione o un'azione di un ufficiale giudiziario senza aver prima presentato impugnazione presso quest'ultimo. Le parti del procedimento e l'ufficiale giudiziario possono ricorrere contro la pronuncia emessa dal tribunale regionale in merito alla decisione dell'ufficiale giudiziario dinanzi a un tribunale distrettuale mediante il tribunale regionale. L'impugnazione va effettuata entro quindici giorni a decorrere dalla notifica o dalla comunicazione della decisione.
Articolo 35
- Se si è pronunciato il tribunale regionale, l'impugnazione va effettuata presso il tribunale distrettuale attraverso il tribunale regionale di cui si impugna la decisione. L'impugnazione va effettuata entro quindici giorni a decorrere dalla notifica o dalla comunicazione della decisione (articolo 35, comma 1).
- La parte di un procedimento di esecuzione può proporre impugnazione presso l'ufficiale giudiziario riguardo a una decisione adottata da questi o un'azione effettuata dal medesimo in occasione dell'esecuzione di un titolo esecutivo o del rifiuto di adottare un provvedimento esecutivo, entro il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno in cui colui che effettua l'impugnazione ha preso conoscenza o si presume abbia preso conoscenza della decisione o dell'azione, salvo diversa disposizione di legge. Una delle parti del procedimento può impugnare la decisione adottata dall'ufficiale giudiziario in merito all'impugnazione dinanzi al tribunale regionale del circondario in cui è situato lo studio dell'ufficiale giudiziario entro il termine di dieci giorni a decorrere dalla notifica o dalla comunicazione della decisione. Non è possibile impugnare dinanzi al giudice una decisione o un'azione di un ufficiale giudiziario senza aver prima effettuato l'impugnazione dinanzi a quest'ultimo (articolo 35, paragrafi 3 e 4). Le parti del procedimento e l'ufficiale giudiziario possono ricorrere contro la pronuncia emessa dal tribunale regionale in merito alla decisione dell'ufficiale giudiziario dinanzi a un tribunale distrettuale mediante il tribunale regionale. L'impugnazione va effettuata entro quindici giorni a decorrere dalla notifica o dalla comunicazione della decisione.
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Elenco delle autorità competenti
Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio
Si deve versare un diritto di 50 EUR al momento della presentazione della richiesta, indipendentemente dal fatto che questa sia volta a ottenere o a impugnare un'ordinanza.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti
Estone, inglese.
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