Ordinanza europea di sequestro conservativo

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Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Il giudice dell'esecuzione del Tribunal de grande instance (tribunale civile di primo grado). Se il creditore ha ottenuto un atto pubblico, l'autorità giurisdizionale competente a disporre un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è il giudice dell'esecuzione del tribunale civile di primo grado.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

L'ufficiale giudiziario.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

L'ufficiale giudiziario è autorizzato a consultare il Fichier national des comptes bancaires et assimilés o FICOBA (schedario nazionale di tutti i conti bancari e simili detenuti da una persona fisica sul territorio francese).

Si applica l'articolo 14, paragrafo 5, lettere a) e b): su richiesta dell'autorità incaricata di ottenere informazioni, le banche hanno l'obbligo di dichiarare se il debitore è titolare di un conto presso le stesse. Quest'autorità può accedere alle informazioni interessate quando tali informazioni sono detenute da autorità o da pubbliche amministrazioni e sono iscritte in registri o censite in altra forma.

Il diritto francese prevede già tale accesso alle informazioni sui conti del debitore non appena il creditore è in possesso di un titolo esecutivo (articoli L. 152-1 e L. 152-2 del code des procédures civiles d'exécution, il codice delle procedure civili di esecuzione o CPCE).

Creato nel 1971 e gestito dalla Direction générale des finances publiques o DGFIP (Direzione generale delle finanze pubbliche), lo schedario FICOBA recensisce i conti di qualsiasi tipo (bancari, postali, di risparmio, ecc.) e fornisce alle persone autorizzate informazioni sui conti detenuti da una persona o da una società.

L'iscrizione a questo schedario avviene contestualmente all'apertura di un conto. Al momento dell'apertura del conto, il titolare dello stesso viene informato dall'istituto di credito gestore di essere stato iscritto nel FICOBA. Nelle dichiarazioni di apertura, chiusura o modifica dei conti sono indicate le seguenti informazioni:

nome e indirizzo dell'istituto che gestisce il conto;

numero, natura, tipo e caratteristiche del conto;

data e natura dell'operazione dichiarata (apertura, chiusura, modifica);

cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo del titolare del conto, più il numero SIRET degli imprenditori individuali;

nome, forma giuridica, numero SIRET e indirizzo delle persone giuridiche.

Lo schedario non fornisce alcuna informazione sulle operazioni effettuate sul conto o sul suo saldo.

È la Direzione generale delle finanze pubbliche che effettua le iscrizioni non appena riceve la dichiarazione dell'istituto bancario che ha realizzato l'apertura, la modifica o la chiusura del conto. Le informazioni relative allo stato civile delle persone fisiche sono certificate dall'INSEE, mentre la DGFIP utilizza lo schedario SIRENE per certificare e aggiornare le informazioni identificative delle persone giuridiche.

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Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

La Corte d'appello

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

L'ufficiale giudiziario

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

L'ufficiale giudiziario

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

In caso di sequestro su un conto congiunto, il sequestro deve essere comunicato a ciascuno dei contitolari del conto. Se l'ufficiale giudiziario non conosce l'identità e l'indirizzo dei contitolari, chiede alla banca stessa di informarli del sequestro e dell'ammontare delle somme richieste affinché essi possano, nel caso, far valere i loro diritti sul conto e in particolare ottenere la revoca per la loro quota di proprietà indivisa, in caso di somme indivise.

Il termine per contestare il provvedimento inizia a decorrere solo quando il sequestro conservativo viene comunicato al contitolare del conto congiunto.

L'articolo R. 162-9 del CPCE prevede che quando un conto, anche congiunto, su cui sono accreditate le entrate e le retribuzioni di un coniuge in comunione dei beni è oggetto di un sequestro conservativo a garanzia di un credito derivante dall'altro coniuge, viene immediatamente lasciata a disposizione del coniuge in comunione dei beni una somma corrispondente, a discrezione di quest'ultimo, all'importo delle entrate e delle retribuzioni versate nel mese precedente al sequestro oppure all'importo medio mensile delle entrate e delle retribuzioni versate nei dodici mesi precedenti il sequestro.

Spetta al creditore sequestrante individuare i redditi del coniuge debitore sul conto che intende sequestrare. Ovviamente il conto è interamente sequestrabile quando è alimentato esclusivamente dai redditi del coniuge debitore, anche se si tratta di un conto congiunto.

Il diritto francese non conosce invece in quanto tale la nozione di conti di intestatari.

Il principio del diritto di pegno generale vieta di praticare un sequestro conservativo su depositi bancari detenuti dal debitore per conto di terzi e che non gli apparterrebbero personalmente o che gli sarebbero stati dati in deposito.

Se i fondi non appartenenti all'operatore economico sono iscritti su un conto speciale che consente di stabilire incontestabilmente la loro appartenenza a terzi, tali fondi sfuggono ai procedimenti giudiziari dei creditori, nonostante il fatto che l'operatore economico sia titolare del conto e unico creditore della restituzione di tali somme. Questo ragionamento si applica alle somme depositate da un notaio su un conto speciale presso la Caisse des dépôts et consignations (cassa depositi e prestiti), da un agente immobiliare o da un amministratore di condominio.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

Nel diritto interno coesistono due meccanismi con lo stesso scopo, ma diversi per funzionamento: il saldo bancario insequestrabile - che sfugge automaticamente ai sequestri - e il report d'insaisissabilité (rinvio di insequestrabilità) - che necessita di una richiesta del debitore e della prova che il conto è alimentato da crediti insequestrabili.

1) il saldo bancario insequestrabile

Ai sensi dell'articolo L. 162-2 del CPCE, il terzo debitore lascia a disposizione del debitore persona fisica, nei limiti del saldo attivo del/i conto/i nel giorno del sequestro, una somma per alimenti di importo pari alla somma forfettaria, per beneficiario solo, indicata all'articolo L. 262-2 del code de l'action sociale et des familles (codice dell'azione sociale e delle famiglie) (importo RSA socle, ovvero importo dell'assegno di reddito minimo di base = 524,68 EUR secondo il decreto 2016-538 del 27 aprile 2016).

Secondo l'articolo R. 162-2 del codice suddetto, non è necessaria alcuna richiesta del debitore per l'attuazione di questo meccanismo: la banca informa quanto prima il debitore della messa a disposizione della somma esente da sequestro. In caso di più conti, la messa a disposizione riguarda tutti i saldi attivi e l'importo viene imputato in via prioritaria sui fondi disponibili a vista. La banca provvede a informare prontamente l'ufficiale giudiziario dell'importo lasciato a disposizione del debitore, così come del conto o dei conti sui quali viene effettuata la messa a disposizione. In caso di sequestro di conti aperti presso istituti diversi, l'ufficiale giudiziario determina il terzo o i terzi debitori incaricati di lasciare a disposizione il cosiddetto "RSA bancaire" (assegno di reddito minimo bancario), oltre alle modalità della messa a disposizione.

In applicazione dell'articolo R. 162-3 del codice suindicato, detta somma viene tenuta a disposizione del debitore per un mese dalla data del sequestro.

2) il rinvio di insequestrabilità

Tale richiesta del debitore ha senso solo se gli importi non sequestrabili superano l'importo del saldo bancario insequestrabile.

Ai sensi dell'articolo L. 112-4 del CPCE, i crediti insequestrabili il cui importo viene versato su un conto restano insequestrabili. L'articolo R. 112-5 del medesimo codice specifica che quando su un conto viene accreditato l'importo di un credito totalmente o parzialmente insequestrabile, l'insequestrabilità si percuote fino a debita concorrenza sul saldo del conto.

L'articolo R. 162-4 dello stesso codice prevede che "quando le somme insequestrabili provengono da crediti a scadenza periodica, come redditi da lavoro, pensioni di anzianità, assegni familiari o indennità di disoccupazione, il correntista può, previa dimostrazione dell'origine delle somme, chiederne la messa a disposizione immediata, previa deduzione delle operazioni addebitate sul conto a decorrere dall'ultimo versamento del credito insequestrabile". Due sono le tipologie di somme interessate: le prestazioni totalmente insequestrabili come il revenu de solidarité active (RSA, reddito di solidarietà attiva) e i redditi sequestrabili nei limiti e nelle condizioni relativi al sequestro delle retribuzioni quali previsti dal codice del lavoro. La Corte di Cassazione ritiene che l'insequestrabilità faccia riferimento a tutti i fondi accumulati sul conto bancario e non solo all'ultimo versamento effettuato (Seconda sezione civile, 11 maggio 2000, n. 98.11-696). Da un punto di vista pratico, questa regola è di difficile attuazione quando il conto è alimentato anche da importi parzialmente o totalmente sequestrabili.

Ai fini della determinazione dell'importo del rinvio di insequestrabilità, non si tiene conto delle operazioni di regolarizzazione effettuate nei 15 giorni successivi al sequestro (comma 2 dell'articolo R. 162-4 2 del CPCE).

Il debitore può chiedere in qualsiasi momento la messa a disposizione delle somme insequestrabili, anche prima della scadenza del termine di regolarizzazione di 15 giorni; il prelievo a suo favore viene effettuato immediatamente. Il creditore sarà informato della messa a disposizione delle somme solo una volta che avrà presentato l'eventuale richiesta di pagamento: a quel punto avrà 15 giorni di tempo per contestare l'importo della somma messa a disposizione del debitore e la relativa imputazione (articolo R. 162-4 del CPCE in fine).

Per quanto riguarda le somme insequestrabili derivanti da crediti istantanei, l'articolo R. 162-5 del CPCE prevede che il debitore possa, previa giustificazione dell'origine delle somme, chiedere che il loro importo rimanga a sua disposizione, al netto delle somme addebitate sul conto dal giorno in cui il credito è stato iscritto. È il caso ad esempio di un'integrazione salariale o di un'indennità in caso di morte (non sequestrabile a norma dell'articolo L. 361-5 del code de la sécurité sociale, codice della sicurezza sociale). La messa a disposizione di queste somme è differita alla scadenza del termine di 15 giorni previsto dall'articolo L. 162-1 del CPCE per la regolarizzazione delle operazioni in corso. Il debitore può sempre chiedere al giudice dell'esecuzione una messa a disposizione anticipata delle somme trattenute, previa dimostrazione della loro insequestrabilità. In tal caso, il creditore viene ascoltato o interpellato.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche)per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

Per quanto riguarda le spese da sostenere in relazione all'attuazione delle ordinanze di sequestro conservativo, non esistono nel diritto interno disposizioni specifiche in merito. Tuttavia, nel caso delle spese per pignoramento presso terzi, poste a carico del debitore-titolare del conto oggetto di tale pignoramento, il code monétaire et financier (codice monetario e finanziario) prevede che tali spese figurino nell'elenco delle voci che gli istituti di credito devono inserire nei listini che mettono a disposizione dei loro clienti (articolo D. 312-1-1).

Tali spese sono inoltre oggetto di una preventiva comunicazione gratuita al cliente
(articolo R. 312-1-2), conformemente all'articolo L. 312-1-5 che stabilisce che tale comunicazione deve essere effettuata attraverso il suo estratto conto e che l'addebito non può avvenire prima di 14 giorni dalla data di chiusura dell'estratto conto. Sembra che queste spese che le banche mettono a carico del debitore-titolare del conto siano determinate da ciascuna banca liberamente (forbice compresa tra 80 e 150 EUR circa).

Le spese per la trasmissione delle informazioni relative ai conti, che la banca può eventualmente fatturare all'ufficiale giudiziario responsabile dell'esecuzione del provvedimento, saranno in linea di principio incluse nelle spese a carico del debitore (cfr. risposta precedente).

A titolo esemplificativo, le spese applicate dalle banche francesi oscillano tra i 78 e i 111 EUR.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo

Gli ufficiali giudiziari fatturano le spese per l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo in base al tariffario nazionale esistente. In sintesi, il costo totale del procedimento (compresa la conversione dell'ordinanza di sequestro conservativo in pignoramento presso terzi) oscilla tra i 166,19 e i 397,88 EUR a seconda dell'importo del credito in questione.

Inoltre l'atto di sequestro conservativo di crediti rientra tra le prestazioni di cui all'articolo A 444-16 del code de commerce (codice di commercio) e dà quindi luogo ai diritti per l'avvio di procedimenti. La tariffa relativa a questi diritti è stabilita all'articolo A 444-15 del decreto. Se l'importo del credito è inferiore o uguale a 76 EUR, i diritti per l'avvio del procedimento ammontano a 4,29 EUR, mentre al di sopra della soglia di 76 EUR, ed entro il limite di 268,13 EUR, sono proporzionali all'importo del credito in base al seguente schema:


FASCE DI IMPONIBILE
(importo del credito)


ALIQUOTA APPLICABILE


Da 0 a 304 EUR


5,64 %


Da 305 a 912 EUR


2,82 %


Da 913 a 3 040 EUR


1,41 %


Oltre 3 040 EUR


0,28 %


I diritti per l'avvio del procedimento possono essere riscossi una sola volta nell'ambito del recupero di uno stesso credito.

Questi diritti sono a carico del debitore se il costo dell'atto per il quale sono destinati ricade su quest'ultimo; sono invece a carico del creditore in tutti gli altri casi.

Sono comunque destinati all'ufficiale giudiziario, indipendentemente dall'esito del tentativo di recupero.

A seconda che il costo dell'atto sia a carico del debitore o del creditore, esso viene detratto rispettivamente dal compenso di cui all'articolo A. 444-31 o da quello di cui all'articolo A. 444-32.

Infine, per quanto riguarda tutte le domande presentate nell'ambito degli articoli L. 152-1 e L. 152-2 del CPCE, la tariffa è di 21,45 EUR, IVA esclusa (cfr. articolo A. 444-43 del codice di commercio, atto n. 151). È il caso delle ricerche effettuate presso autorità nazionali, regionali, dipartimentali e comunali, presso imprese con concessione o controllo da parte di autorità nazionali, regionali, dipartimentali e comunali, presso enti pubblici o controllati da autorità amministrativa oppure enti autorizzati per legge a detenere conti di deposito. Questa tariffa si applica alla consultazione del FICOBA.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

Il sequestro conservativo non è sufficiente a impedire il concorso di sequestri, fatto salvo il diritto di priorità conferito al primo sequestrante. L'indisponibilità del credito non ha l'effetto di impedire a un diverso creditore di avviare un altro procedimento esecutivo, ma quest'ultimo avrà effetto solo in assenza di conversione del primo.

In applicazione dell'articolo L. 523-1 del CPCE, quando il sequestro conservativo si riferisce a un credito riguardante una somma di denaro, tale sequestro produce gli effetti del deposito previsti all'articolo 2350 del codice civile, ovvero comporta una destinazione speciale e un diritto di priorità a norma dell'articolo 2333 del codice civile relativo ai pegni. Il sequestro conservativo conferisce pertanto al sequestrante il "privilegio" del creditore pignoratizio (ossia il diritto di essere pagato in via prioritaria rispetto agli altri creditori). Di conseguenza, il creditore sequestrante non deve temere il concorso dei creditori chirografari (vale a dire senza particolari garanzie), né quello dei creditori con un rango inferiore al proprio. Egli viene tuttavia scavalcato dai creditori con un diritto di priorità superiore al suo, ad esempio il "superprivilegio" dei lavoratori, il privilegio delle spese di giustizia o i privilegi generali del Tesoro).

Se nello stesso giorno vengono effettuati più sequestri conservativi, gli importi sequestrati sono ripartiti in modo proporzionale senza tenere conto di eventuali privilegi (parere della Corte di cassazione del 24 maggio 1996, n. 09-60.004).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

Il giudice dell'esecuzione del tribunale civile di primo grado è l'autorità giurisdizionale competente a revocare l'ordinanza di sequestro conservativo, a stabilire che l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo debba essere limitata o cessare e a stabilire che l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo è contraria all'ordine pubblico e deve cessare per questo motivo.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato

L'autorità giurisdizionale competente a esaminare le impugnazioni delle decisioni adottate a norma degli articoli 33, 34 o 35 è la Corte d'appello. Il termine d'appello è di quindici giorni. Tale termine decorrere dal giorno della firma dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata contenente la decisione del giudice dell'esecuzione e inviata dalla cancelleria alle parti.

Se l'avviso di ricevimento non è firmato, la decisione del giudice dell'esecuzione dovrà essere comunicata da un ufficiale giudiziario (notificazione) su iniziativa delle parti e il termine decorre dalla data dell'atto di notificazione della decisione.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio

Non ci sono spese da sostenere per presentare una domanda di ordinanza di sequestro conservativo, né per proporre un'impugnazione.

Secondo l'articolo L. 512-2 del CPCE, le spese determinate dal provvedimento conservativo sono a carico del debitore, salvo diversa decisione del giudice al termine del procedimento. Il giudice deve stilare l'elenco degli atti da includere nelle spese dovute e attribuirne l'onere.

Il suddetto articolo prevede inoltre che, quando la revoca è disposta dal giudice, il creditore può essere condannato a risarcire il danno causato dal provvedimento conservativo. Per una eventuale condanna in tal senso, la giurisprudenza non richiede l'accertamento della colpa (Seconda sezione civile, 29 gennaio 2004, n. 01-17.161, e Seconda sezione civile, 7 giugno 2006, n. 05-18.038).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

Non saranno accettate lingue diverse dal francese.

Ultimo aggiornamento: 01/06/2021

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