Ordinanza europea di sequestro conservativo

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Ordinanza europea di sequestro conservativo


*campo obbligatorio

Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

La versione originale in lingua tedesco di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: inglesefrancese.

Gli organi giurisdizionali PDF (211 Kb) de designati sono gli Amtsgerichte (tribunali distrettuali) e i Landgerichte (tribunali regionali).

L'organo competente per emettere un'ordinanza di sequestro conservativo a livello locale nei casi in cui il creditore ha già ottenuto un atto pubblico è l'organo giurisdizionale del distretto nel quale è stato emesso detto atto.

La determinazione della competenza giurisdizionale degli organi giurisdizionali in relazione alla materia in esame è disciplinata dalle disposizioni generali previste dalla legislazione tedesca sulla costituzione degli organi giurisdizionali e sui codici applicabili di procedura giudiziaria.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

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L'autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014 è il Bundesamt für Justiz (ministero federale della Giustizia).

I dati di contatto del ministero federale della Giustizia sono i seguenti:

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Germania
Tel.: +49-228 99 410-40
E-mail: EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

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Per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014, il ministero federale della Giustizia può richiedere alla Bundesamt für Steuern (agenzia federale delle entrate) di accedere ai seguenti dati presso gli enti creditizi:

data di apertura e chiusura di un conto, nome del titolare del conto, nonché data di nascita di quest'ultimo qualora si tratti di persone fisiche.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

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Gli organi giurisdizionali PDF (233 Kb) de designati sono i tribunali distrettuali, i tribunali regionali, le Oberlandesgerichte (corti d'appello), gli Arbeitsgerichte (tribunali del lavoro) e i Landesarbeitsgerichte (tribunali regionali del lavoro).

Un'impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l'ordinanza di sequestro conservativo può essere presentata presso l'organo giurisdizionale che ha respinto la domanda oppure, qualora quest'ultimo sia un organo di primo grado, presso un organo giurisdizionale di grado superiore.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

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Gli organi giurisdizionali PDF (194 Kb) de designati sono i tribunali distrettuali.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

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Gli organi giurisdizionali PDF (194 Kb) de designati sono i tribunali distrettuali.

L'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo è il tribunale distrettuale avente competenza ai sensi delle disposizioni generali. Tuttavia, qualora l'ordinanza sia stata emessa da un organo giurisdizionale tedesco, detto organo è competente per l'esecuzione della stessa.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

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Le somme di denaro presenti su conti che, stando ai documenti dell'istituto bancario presso il quale è detenuto il conto, non sono controllati esclusivamente dal debitore sono soggette alla legislazione nazionale tedesca in materia di sequestro, fatti salvi i diritti delle altre parti che dispongono di un potere di controllo.

Le somme di denaro detenute su conti del debitore che possono essere controllati da terzi per conto del debitore sono soggette a sequestro nei confronti del debitore ai sensi della legislazione nazionale tedesca.

Le somme di denaro detenute su conti di terzi che possono essere controllati dal debitore per conto di detta terza parte non sono soggette a sequestro nei confronti del debitore ai sensi della legislazione nazionale tedesca.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

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Le norme nazionali tedesche in materia di importi esenti da sequestro sono fissate negli articoli 850k e 850l  PDF (13 Kb) itdel Zivilprozessordnung (ZPO, codice di procedura civile).

Gli importi presi in considerazione dall'articolo 850k, primo comma, prima frase, ai sensi dell'articolo 850c, primo comma, prima frase, in combinato disposto con l'articolo 850c, comma 2a, dello ZPO, derivano attualmente dalla notificazione delle soglie esenti da sequestro del 27 aprile 2015, che sono messe a disposizione come allegato PDF (114 Kb) de alla presente nota informativa; si rimanda a tale notificazione a questo proposito.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche)per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

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Ai sensi della legislazione nazionale tedesca, le banche non possono addebitare compensi per l'attuazione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo

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I compensi addebitabili dagli organi giurisdizionali coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo ai sensi del regolamento (UE) n. 655/2014 sono fissati nella Gerichtskostengesetz (GKG, legge sulle spese giudiziarie) e nella Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen (FamGKG, legge sulle spese giudiziarie inerenti il diritto di famiglia). Tale legislazione è disponibile e può essere consultata gratuitamente (in tedesco) agli indirizzi: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf e http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

Per una sintesi dei compensi addebitabili ai sensi delle leggi di cui sopra, si rimanda alla risposta fornita alla domanda relativa all'articolo 50, paragrafo 1, lettera n).

I compensi addebitabili dagli ufficiali giudiziari coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo ai sensi del regolamento (UE) n. 655/2014 sono fissati nella Gerichtsvollzieherkostengesetz (GvKostG, legge sui costi degli ufficiali giudiziari). Tale legge è disponibile e può essere consultata gratuitamente (in tedesco) all'indirizzo http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

Vengono addebitati compensi per la notificazione alla banca di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari emessa in Germania qualora l'ufficiale giudiziario debba notificarla in Germania. Se l'ufficiale giudiziario notifica personalmente un'ordinanza di sequestro conservativo, viene addebitato un compenso di 10 EUR ai sensi dell'articolo 100 del Kostenverzeichnis zum Gerichtsvollzieherkostengesetz (KV GvKostG, elenco dei compensi allegato alla legge sui costi degli ufficiali giudiziari), oltre a spese di trasferta in base alla distanza percorsa da detto ufficiale giudiziario: 3,25 EUR per un massimo di 10 km, 6,50 EUR per una trasferta compresa tra 10 km e 20 km, 9,75 EUR per una trasferta compresa tra 20 km e 30 km, 13 EUR per una trasferta compresa tra 30 km e 40 km e 16,25 EUR per una trasferta superiore a 40 km (ai sensi della voce 711 del KV GvKostG). Qualora l'ufficiale giudiziario notifichi l'ordinanza con altri mezzi viene addebitata una commissione di 3,00 EUR (ai sensi della voce 101 del KV GvKostG). Le spese postali saranno addebitate integralmente per la notificazione con la prova dell' avvenuta notificazione (ai sensi della voce 701 del KV GvKostG). Verrà addebitata una somma forfettaria per coprire eventuali spese in contanti pari al 20 % delle spese addebitate per ciascuna ordinanza, ma non inferiore a 3,00 EUR e non superiore a 10,00 EUR (ai sensi della voce 716 del KV GvKostG).

Ciò si applica nei casi in cui l'organo giurisdizionale che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo in Germania ricorra ai servizi di un ufficiale giudiziario per la notificazione dell'ordinanza in questione al debitore su istanza del creditore.

Non sarà addebitato alcun compenso per la consultazione dell'autorità d'informazione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014, fatto salvo quanto specificato nella risposta fornita alla domanda relativa all'articolo 50, paragrafo 1, lettera n), che specifica l'aumento delle spese di giudizio a carico delle procedure per l'ottenimento di un'ordinanza di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 655/2014.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

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L'ordine gerarchico dei sequestri di conti in base a decisioni emesse ai sensi del diritto interno equivalenti a decisioni a norma del regolamento (UE) n. 655/2014 è determinato dalla data in cui dette decisioni sono notificate alla banca. In tale contesto le ordinanze di sequestro con data anteriore hanno la precedenza su quelle notificate successivamente.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

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I seguenti organi giurisdizionali PDF (233 Kb) de sono competenti in caso di ricorsi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014.

Gli organi giurisdizionali designati sono i tribunali distrettuali, i tribunali regionali, le corti d'appello, i tribunali del lavoro e i tribunali regionali del lavoro.

I seguenti organi giurisdizionali PDF (194 Kb) de sono competenti in caso di ricorsi ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1 o paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 655/2014.

Gli organi giurisdizionali designati sono i tribunali distrettuali.

L'organo giurisdizionale che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo è competente in relazione a ricorsi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014.

In caso di ricorsi promossi dal debitore ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1 o paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 655/2014, l'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione dell'ordinanza è il tribunale distrettuale avente competenza ai sensi delle disposizioni generali.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato

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I seguenti organi giurisdizionali PDF (233 Kb) de sono competenti in caso di impugnazioni di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014.

Gli organi giurisdizionali designati sono i tribunali distrettuali, i tribunali regionali, le corti d'appello, i tribunali del lavoro e i tribunali regionali del lavoro.

Il diritto di impugnare le decisioni sui mezzi di ricorso di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014 può essere esercitato dinanzi l'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione concernente un ricorso oppure, qualora detto organo sia un organo di primo grado, dinanzi l'organo giurisdizionale di grado superiore.

L'impugnazione deve essere presentata entro un termine di un mese.

Il termine per la presentazione di un'impugnazione inizia a decorrere dalla data della notificazione all'interessato della decisione che si intende impugnare.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio

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Nelle cause di cui all'articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 655/2014:

l'ammontare delle spese di giudizio viene determinato di volta in volta in base all'importo oggetto di controversia e dell'aliquota di compenso pertinente utilizzando il metodo di calcolo di cui all'articolo 34 della legge sulle spese giudiziarie (GKG) e/o all'articolo 28 della legge sulle spese giudiziarie inerenti il diritto di famiglia (FamGKG).

Per quanto concerne la procedura per l'ottenimento di un'ordinanza europea di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 655/2014, conformemente alla voce 1410 del Kostenverzeichnis Gerichtskostengesetz (KV GKG, elenco dei compensi allegato alla legge sulle spese giudiziarie), di norma, si applica un'aliquota di compenso pari all'1,5. In taluni casi nei quali il carico di lavoro per il trattamento da parte dell'organo giurisdizionale è inferiore, si applica un'aliquota ridotta pari a 1,0 (voce 1411 del KV GKG). Se un'ordinanza viene emessa ai sensi dell'articolo 91a o dell'articolo 269, terzo comma, terza frase, dello ZPO, si applica di norma un'aliquota più elevata pari al 3,0 (voce 1412 del KV GKG).

Il compenso per la causa include anche le domande presentate dal debitore per ricorsi ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 in vista della revoca o della modifica dell'ordinanza europea di sequestro conservativo In caso di notificazione con prova dell'avvenuta notificazione, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o trattamento da parte di un ufficiale giudiziario, viene addebitato un compenso pari a 3,50 EUR nel caso in cui la medesima istanza coinvolga più di 10 casi di notificazione o qualora la notificazione sia avviata dal creditore (voco 9002 del KV GvKostG).

Nel contesto della causa di ricorso si applica un'aliquota di compenso pari a 1,5 (voce 1430 del KV GKG). In caso di cessazione dell'intera causa in ragione del ritiro del ricorso, l'aliquota è ridotta a 1,0 (voce 1431 del KV GKG).

Il valore della controversia viene determinato di volta in volta a discrezione dell'organo giurisdizionale (articolo 53 GKG in combinato disposto con l'articolo 3 ZPO).

Il compenso si applica non appena viene presentata all'organo giurisdizionale una domanda per l'ottenimento di un'ordinanza europea di sequestro conservativo o detto organo viene adito (articolo 6 GKG).

Laddove in primo grado un tribunale distrettuale emetta una decisione agendo in veste di organo giurisdizionale competente in materia di diritto di famiglia, si applica di norma un'aliquota pari all'1,5 in conformità alla voce 1420 della legge sulle spese giudiziarie inerenti il diritto di famiglia (KV FamGKG). In caso di cessazione dell'intera causa senza una decisione definitiva, detta aliquota è ridotta allo 0,5 (voce 1421 del KV GKG).

Il compenso per la causa include anche le domande presentate dal debitore per ricorsi ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 in vista della revoca o della modifica dell'ordinanza europea di sequestro conservativo In caso di notificazione con prova dell'avvenuta notificazione, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o trattamento da parte di un ufficiale giudiziario, viene addebitato un compenso pari a 3,50 EUR nel caso in cui la medesima istanza coinvolga più di 10 casi di notificazione o qualora la notificazione sia avviata dal creditore (voco 2002 del KV FamGKG).

Nel contesto della causa di ricorso si applica un'aliquota di compenso pari a 2,0 (voce 1422 del KV GKG). In caso di cessazione della causa per ritiro del ricorso prima che l'organo giurisdizionale riceva la comunicazione dei motivi del ricorso, l'aliquota è ridotta allo 0,5 (voce 1423 del KV FamGKG). Negli altri casi in cui la causa cessa senza una decisione, l'aliquota è pari a 1,0 (voce 1424 del KV FamGKG).

Il valore della controversia è determinato in ogni caso ex aequo et bono (voce 42, primo comma, FamGKG).

Il compenso si applica non appena viene emessa una decisione incondizionata sui compensi oppure la causa cessa in qualsiasi altro modo (articolo 11 FamGKG).

Laddove un tribunale del lavoro emetta una decisione in primo grado, alla causa si applica un'aliquota dello 0,4 (articolo 8310 del KV GKG). Se un'ordinanza viene emessa ai sensi dell'articolo 91a o dell'articolo 269, terzo comma, terza frase, dello ZPO, di norma l'aliquota viene aumentata al 2,0 (voce 8311 del KV GKG).

Il compenso per la causa include anche le domande presentate dal debitore per ricorsi ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 in vista della revoca o della modifica dell'ordinanza europea di sequestro conservativo In caso di notificazione con prova dell'avvenuta notificazione, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o trattamento da parte di un ufficiale giudiziario, viene addebitato un compenso pari a 3,50 EUR nel caso in cui la medesima istanza coinvolga più di 10 casi di notificazione o qualora la notificazione sia avviata dal creditore (voco 9002 del KV GKG).

Nel contesto della causa di ricorso si applica un'aliquota di compenso pari a 1,2 (voce 8330 del KV GKG). In caso di cessazione dell'intera causa per ritiro del ricorso, l'aliquota è ridotta a 0,8 (voce 8331 del KV GKG).

Il valore della controversia viene determinato di volta in volta a discrezione dell'organo giurisdizionale (articolo 53 GKG in combinato disposto con l'articolo 3 ZPO).

Il compenso si applica non appena viene emessa una decisione incondizionata sui compensi oppure la causa si estingue in qualsiasi altro modo (articolo 9 GKG).

Nel contesto del procedimento giudiziario di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 655/2014 e in tutte le cause concernenti domande volta a limitare o cessare l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo:

nella procedura per l'ottenimento di un'ordinanza di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 655/2014, viene addebitato un compenso di 20 EUR (voce 2111 del KV GKG). Se, durante la procedura, viene presentata una domanda per ottenere informazioni sui conti, il compenso viene aumentato a 33 EUR (voce 2122 del KV GKG).

Il compenso per la causa include anche le domande presentate dal debitore per ricorsi ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 in vista della revoca o della modifica dell'ordinanza europea di sequestro conservativo

Per le domande destinate all'ottenimento della cessazione o della limitazione dell'esecuzione, si applica un compenso pari a 30 EUR (voce 2119 del KV GKG).

Per i ricorsi respinti o dichiarati infondati, si addebita un compenso di 30 EUR (voce 2121 del KV GKG). Se il ricorso viene respinto o dichiarato infondato soltanto in parte, l'organo giurisdizionale può ridurre il compenso ex aequo et bono della metà oppure decidere di non addebitarlo.

Il compenso si applica non appena viene presentata all'organo giurisdizionale una domanda per l'ottenimento di un'ordinanza europea di sequestro conservativo o per l'ottenimento della cessazione o della limitazione dell'esecuzione, oppure non appena detto organo viene adito (articolo 6 GKG).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

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Per i documenti indirizzati a un organo giurisdizionale o un'autorità competente in conformità al regolamento (UE) n. 655/2014, non è consentita alcuna lingua diversa dal tedesco.

Ultimo aggiornamento: 23/12/2022

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