- Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche)per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti
Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
Questa disposizione non si applica in Irlanda, in quanto il diritto irlandese non contempla gli atti pubblici.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
In Irlanda
Ministero della Giustizia
Bishop's Square,
Redmond's Hill,
Dublin 2,
Irlanda
Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari
L’Irlanda applica l’articolo 14, paragrafo 5, lettera a), ossia tutte le banche sul territorio irlandese hanno l’obbligo di rendere noto, su richiesta dell’autorità d’informazione, se il debitore detenga un conto presso di loro.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo
In Irlanda
- Se la District Court (tribunale distrettuale) ha competenza a emettere l’ordinanza di sequestro conservativo, al giudice della Circuit Court (tribunale circondariale) nel cui distretto è stato emessa l’ordinanza.
- Se il tribunale circondariale ha competenza a emettere l’ordinanza di sequestro conservativo, la High Court (Alta corte).
- Se l’Alta corte ha competenza a emettere l’ordinanza di sequestro conservativo, la Court of Appeal (Corte d’appello) (va osservato tuttavia che, in conformità alle disposizioni della costituzione irlandese, la Supreme Court (Corte suprema) è competente in sede d’impugnazione delle decisioni dell’Alta corte, ove si reputi che sussistano circostanze eccezionali che giustifichino l’impugnazione diretta davanti ad essa. Una condizione preliminare per l’intervento della Corte suprema è che la decisione in oggetto riguardi una questione di interesse pubblico generale e/o che l’intervento sia necessario nell’interesse della giustizia.)
Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
In Irlanda
Ministero della Giustizia
Bishop's Square,
Redmond's Hill,
Dublin 2,
Irlanda
Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
In Irlanda
Ministero della Giustizia
Bishop's Square,
Redmond's Hill,
Dublin 2,
Irlanda
Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo
La misura in cui i conti congiunti e i conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo dipende dalle circostanze del caso in questione. Per quanto riguarda i conti congiunti, la regola generale è che un’ingiunzione del tipo “Mareva” concessa contro un solo convenuto non deve impedire al cointestatario del conto di effettuare prelievi, a meno che non sia espressamente previsto nell’ordinanza.
Per quanto riguarda i conti intestatari, se un terzo detiene attività per conto del convenuto in un conto intestatario, tali attività possono essere oggetto di un’ingiunzione di tipo “Mareva” nei confronti del convenuto in quanto quest’ultimone è il proprietario in equity e in common law.
L’intestatario di un conto congiunto o intestatario oggetto di tale ingiunzione può presentare domanda al relativo organo giurisdizionale per modificare le condizioni dell’ingiunzione.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro
Nel caso di un procedimento nazionale equivalente il giudice determina, caso per caso, l’importo a disposizione del debitore, tenendo conto della situazione della parte interessata. La relativa domanda deve essere presentata dal debitore e non sono previste norme relative all’ammontare dell’importo che può essere messo a disposizione.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche)per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi
Le banche non addebitano compensi per l’attuazione delle ordinanze per un procedimento nazionale equivalente. Nel caso in cui fosse necessario ricercare informazioni su conti bancari, la legislazione non impedisce alle banche di addebitare compensi per fornire tali informazioni. In linea di principio il pagamento dei costi sostenuti dalla banca spetterebbe al creditore, sebbene essi possano essere imputati alla fine al debitore.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo
Non è previsto che le autorità di informazione e competenti addebitino un onere amministrativo. Tuttavia la notifica personale dei documenti comporta un costo da 100 a 200 EUR circa, a seconda della difficoltà riscontrata nell’effettuare il servizio.
Nota: poiché la notifica personale dei documenti è effettuata da un’impresa del settore privato, non è disponibile una tabella dei compensi.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti
Il diritto irlandese non stabilisce un ordine gerarchico per procedimenti simili, quali le ingiunzioni del tipo “Mareva”, in quanto il creditore non acquisisce un interesse patrimoniale sull’attività in questione.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso
In Irlanda:
per quanto riguarda l’articolo 33, paragrafo 1, l’organo giurisdizionale competente per il ricorso è quello che ha emesso l’ordinanza di sequestro conservativo che, a seconda dei casi, può essere il tribunale distrettuale, il tribunale circondariale o l’Alta corte*;
per quanto riguarda l’articolo 34, paragrafo 1, e l’articolo 34, paragrafo 2, l’organo giurisdizionale competente per il ricorso è
- se l’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari è stata emessa da un organo giurisdizionale dello Stato, l’organo giurisdizionale che ha emesso l’ordinanza di sequestro conservativo;
- se l’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari è stata emessa in uno Stato membro diverso dallo Stato, l’Alta corte*.
*The High Court,
Four Courts,
Dublin 7.
HighCourtCentralOffice@courts.ie
Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato
In Irlanda è possibile presentare un ricorso contro una decisione emessa ai sensi degli articoli 33, 34 e 35 nei seguenti modi:
- se la decisione è stata resa dal tribunale distrettuale, è possibile impugnarla presso il tribunale circondariale nel cui distretto è stata emessa l’ordinanza di sequestro conservativo entro quattordici giorni dalla data in cui la decisione impugnata è stata resa (articolo 35, paragrafo 1, e articolo 35, paragrafo 3); http://www.courts.ie/rules.nsf/0/e7bc3303e9b0464a80256d2b0046a095?OpenDocument
- se la decisione è stata resa dal tribunale circondariale, è possibile presentare impugnazione all’Alta corte entro dieci giorni dalla data in cui la sentenza o l’ordinanza impugnata è stata pronunciata in pubblica udienza (articolo 35, paragrafo 1, e articolo 35, paragrafo 3, soltanto); http://www.courts.ie/rules.nsf/d7ed4ce54d2bd0c680256e5400502ec7/d5629e64d4c7cae680256d2b0046b3ae?OpenDocument
- se la decisione è stata resa dall’Alta corte, è possibile presentare ricorso alla Corte d’appello entro 28 giorni dal perfezionamento dell’ordinanza. (Va osservato tuttavia che, in conformità alle disposizioni della costituzione irlandese, la Corte suprema è competente per le impugnazioni delle decisioni dell’Alta corte, ove si reputi che sussistano circostanze eccezionali che giustifichino l’impugnazione diretta davanti ad essa. Una condizione preliminare per l’intervento della Corte suprema è che la decisione in oggetto riguardi una questione di interesse pubblico generale e/o che l’intervento sia necessario nell’interesse della giustizia.) http://www.courts.ie/rules.nsf/8652fb610b0b37a980256db700399507/6805f0acd71dd40f80256f900064bdeb?OpenDocument
Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio
A seconda delle circostanze del caso, le spese di giudizio del procedimento per ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo o un rimedio contro l’ordinanza possono andare da 80 a 200 EUR circa. Le relative informazioni sono disponibili ai seguenti link:
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/491/ (SI 491/2014)
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/492/ (SI 492/2014)
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/22/ (SI 22/2014)
Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti
Nessuna (l’Irlanda accetta soltanto l’irlandese e l’inglese).
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.