Ordinanza europea di sequestro conservativo

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Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Il tribunale nel cui circondario l’atto pubblico è stato formato, che decide in composizione monocratica.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Il presidente del tribunale in cui si trova la residenza, il domicilio o la dimora del debitore, ovvero la sede del debitore se si tratta di una persona giuridica. Se il debitore non ha residenza, domicilio o dimora in Italia, ovvero, se persona giuridica, se non ha sede in Italia, è competente il presidente del tribunale di Roma.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Per l’ottenimento di informazioni sui conti bancari, il diritto italiano prevede la ricerca con modalità telematiche. In particolare, il presidente del Tribunale dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Nel caso di malfunzionamento delle strutture tecnologiche, l’ufficiale giudiziario ottiene le informazioni direttamente dai gestori.#_ftn1[1]

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Il tribunale, al quale appartiene il giudice che ha emesso l'ordinanza di sequestro, che decide in composizione collegiale. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

La ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di atti competono:

(a) all’ufficiale giudiziario nell’ipotesi prevista dall’art. 23, paragrafo 5, del regolamento;

(b) alla cancelleria del tribunale che ha emesso l’ordinanza di sequestro, nelle ipotesi previste dall’art. 10, paragrafo 2, dall’art. 23, paragrafo 6, dall’art. 25, paragrafo 3 e dall’art. 36, paragrafo 5, del regolamento;

(c) alla cancelleria del giudice dell’esecuzione nell’ipotesi prevista all’art. 27, paragrafo 2, del regolamento;

(d) alla cancelleria del tribunale del luogo in cui si trova il domicilio del debitore nell’ipotesi prevista dall’art. 28, paragrafo 3, del regolamento.

(e) al creditore nell’ipotesi prevista dall’articolo 23 paragrafo 3, secondo comma del regolamento.

Ove l'ordinanza di sequestro sia stata emessa in uno Stato Membro diverso dall'Italia, nei casi di cui agli artt. 10(2), 23(3), 23 (6), 25 (3), è competente il tribunale ordinario deputato all'esecuzione dell'ordinanza di sequestro (si veda art. 50 lett. f).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Il tribunale ordinario del luogo di residenza del terzo (art. 678 cod. proc. civ.), che procede secondo le norme relative all’espropriazione presso terzi successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore di cui all’art. 28 del regolamento.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

I conti congiunti e i conti di diversi intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo solo in misura corrispondente alla quota spettante al debitore. Le quote dei vari intestatari si presumono eguali, salvo prova contraria.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

Sono esenti da sequestro, ai sensi del combinato disposto degli articoli 545 e 671 del codice di procedura civile:

(a) i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, previa comunque l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto;

(b) i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza;

(c) le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato; tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto; il sequestro per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette;

(d) la rendita vitalizia, se costituita a titolo gratuito, in quanto sia stato disposto che essa non è soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore;

(e) le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario dell’assicurazione, fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni;

(f) le somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, con la precisazione che tali somme non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà, e che la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti sopra alle lettere c) e d);

(g) i fondi speciali per la previdenza e l’assistenza che l’imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, se si tratta di crediti avanzati dai creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.

È inoltre previsto che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Spetta al debitore far valere che il credito è esente da sequestro.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

Per regola generale, il custode di un bene sottoposto a sequestro, quale deve intendersi essere una banca rispetto al conto bancario oggetto di sequestro, è autorizzato a chiedere un’indennità per la custodia e la conservazione, determinata secondo le tariffe in vigore o secondo gli usi, nonché il rimborso delle spese documentate che risultino indispensabili alla conservazione del bene. Si intendono comprese in dette spese le spese occorrenti alla comunicazione della dichiarazione di cui all’art. 25 del regolamento.

La parte tenuta al pagamento, a titolo provvisorio, è il ricorrente. Spetta al giudice individuare la parte tenuta al pagamento in via definitiva.

La fornitura di informazioni sui conti ai sensi dell’art. 14 non comporta l’addebito di compensi da parte delle banche. Queste ultime, del resto, sono tenute in base alla legge ad alimentare gli archivi la cui consultazione costituisce, in Italia, il metodo di ottenimento delle informazioni sui conti bancari ai sensi dell’art. 14 del regolamento.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo

Ferme restando le spese di giudizio dovute ai sensi dell’art. 42 del Regolamento 655/2014 per il caso in cui l’emissione dell’ordinanza venga chiesta in Italia, il trattamento e l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo comportano, in Italia, il pagamento dei diritti per l’estrazione di copie di provvedimenti giudiziari e l’addebito dei compensi dovuti agli ufficiali giudiziari per la notifica di atti e documenti.

I diritti di copia si determinano in base alla tabella che costituisce l’Allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2012 n. 115 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di spese di giustizia.

Quanto ai compensi per le notifiche occorre distinguere a seconda che la notificazione sia fatta dall’ufficiale giudiziario direttamente presso il destinatario dell’atto oppure mediante la posta. Nel primo caso è dovuta all’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 27 del Testo unico sopra citato, un’indennità di trasferta, calcolata in base all’art. 35 del Testo unico e alla luce dei parametri aggiornati su base annuale con decreto del Ministero della Giustizia. Nel secondo caso, è dovuto, in luogo dell’indennità, il rimborso delle spese di spedizione. In entrambi i casi – cioè nell’ipotesi di notifica a mani del destinatario e di notifica postale – è inoltre dovuto un diritto, previsto all’art. 27 del Testo unico, calcolato sulla base dell’art. 34. Ove si tratti di procedere a una notifica urgente, tanto il diritto quanto l’indennità subiscono una maggiorazione ai sensi dell’art. 36 del Testo unico.

Si vedano gli articoli citati e l'Allegato 7 del DPR 115/2012 al seguente link

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

Non è attribuito alcun ordine gerarchico ai provvedimenti nazionali.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

Il tribunale ordinario, che decide in composizione monocratica. Per il procedimento di cui all'articolo 34 del regolamento è competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza o la sede.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato

Contro la decisione emessa ai sensi degli articoli 33, 34 e 35 del regolamento è ammesso reclamo al tribunale ordinario, che decide in composizione collegiale. Il termine per l’impugnazione è di quindici giorni e decorre dalla pronuncia dell’ordinanza in udienza, ovvero dalla comunicazione o notificazione della stessa, se anteriore.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio

Gli importi del contributo unificato variano a seconda del tipo di procedimento e del valore della causa.

In particolare:

a) per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento, il contributo unificato è pari ad euro 98 per i giudizi innanzi al tribunale e ad euro 147 per i giudizi di impugnazione e ad euro 196 per i processi dinanzi alla Corte di cassazione .

b) per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento, il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a)   euro 21,50 per i processi di valore fino a 1.100 euro;

b) euro 49 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200;

c) euro 118,50 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000;

d) euro 259 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;

e) euro 379,50 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 607 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 843 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

c) per i procedimenti previsti dall’articolo 34 del regolamento il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro;

b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200;

c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000;

d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000;

e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

d) per i procedimenti previsti dall'articolo 14 del regolamento il contributo unificato è pari ad euro 43.

Le spese vanno sostenute all'inizio del procedimento, al momento del deposito del ricorso.

Inoltre, devono essere anticipati i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

Vengono accettate traduzioni esclusivamente in italiano.



#_ftnref1[1] Le parte aggiunte o modificate rispetto al testo precedente sono indicate in corsivo, per renderne più facile la identificazione.


RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Ordinanza europea di sequestro conservativo


*campo obbligatorio

Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Il tribunale nel cui circondario l’atto pubblico è stato formato, che decide in composizione monocratica.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Il presidente del tribunale in cui si trova la residenza, il domicilio o la dimora del debitore, ovvero la sede del debitore se si tratta di una persona giuridica. Se il debitore non ha residenza, domicilio o dimora in Italia, ovvero, se persona giuridica, se non ha sede in Italia, è competente il presidente del tribunale di Roma.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Per l’ottenimento di informazioni sui conti bancari, il diritto italiano prevede la ricerca con modalità telematiche. In particolare, il presidente del Tribunale dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Nel caso di malfunzionamento delle strutture tecnologiche, l’ufficiale giudiziario ottiene le informazioni direttamente dai gestori.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Il tribunale, al quale appartiene il giudice che ha emesso l'ordinanza di sequestro, che decide in composizione collegiale. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

La ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di atti competono:

(a) all’ufficiale giudiziario nell’ipotesi prevista dall’art. 23, paragrafo 5, del regolamento;

(b) alla cancelleria del tribunale che ha emesso l’ordinanza di sequestro, nelle ipotesi previste dall’art. 10, paragrafo 2, dall’art. 23, paragrafo 6, dall’art. 25, paragrafo 3 e dall’art. 36, paragrafo 5, del regolamento;

(c) alla cancelleria del giudice dell’esecuzione nell’ipotesi prevista all’art. 27, paragrafo 2, del regolamento;

(d) alla cancelleria del tribunale del luogo in cui si trova il domicilio del debitore nell’ipotesi prevista dall’art. 28, paragrafo 3, del regolamento.

(e) al creditore nell’ipotesi prevista dall’articolo 23 paragrafo 3, secondo comma del regolamento.

Ove l'ordinanza di sequestro sia stata emessa in uno Stato Membro diverso dall'Italia, nei casi di cui agli artt. 10(2), 23(3), 23 (6), 25 (3), è competente il tribunale ordinario deputato all'esecuzione dell'ordinanza di sequestro (si veda art. 50 lett. f).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Il tribunale ordinario del luogo di residenza del terzo (art. 678 cod. proc. civ.), che procede secondo le norme relative all’espropriazione presso terzi successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore di cui all’art. 28 del regolamento.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

I conti congiunti e i conti di diversi intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo solo in misura corrispondente alla quota spettante al debitore. Le quote dei vari intestatari si presumono eguali, salvo prova contraria.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

Sono esenti da sequestro, ai sensi del combinato disposto degli articoli 545 e 671 del codice di procedura civile:

(a) i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, previa comunque l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto;

(b) i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza;

(c) le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato; tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto; il sequestro per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette;

(d) la rendita vitalizia, se costituita a titolo gratuito, in quanto sia stato disposto che essa non è soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore;

(e) le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario dell’assicurazione, fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni;

(f) le somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, con la precisazione che tali somme non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà, e che la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti sopra alle lettere c) e d);

(g) i fondi speciali per la previdenza e l’assistenza che l’imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, se si tratta di crediti avanzati dai creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.

È inoltre previsto che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Spetta al debitore far valere che il credito è esente da sequestro.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche)per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

Per regola generale, il custode di un bene sottoposto a sequestro, quale deve intendersi essere una banca rispetto al conto bancario oggetto di sequestro, è autorizzato a chiedere un’indennità per la custodia e la conservazione, determinata secondo le tariffe in vigore o secondo gli usi, nonché il rimborso delle spese documentate che risultino indispensabili alla conservazione del bene. Si intendono comprese in dette spese le spese occorrenti alla comunicazione della dichiarazione di cui all’art. 25 del regolamento.

La parte tenuta al pagamento, a titolo provvisorio, è il ricorrente. Spetta al giudice individuare la parte tenuta al pagamento in via definitiva.

La fornitura di informazioni sui conti ai sensi dell’art. 14 non comporta l’addebito di compensi da parte delle banche. Queste ultime, del resto, sono tenute in base alla legge ad alimentare gli archivi la cui consultazione costituisce, in Italia, il metodo di ottenimento delle informazioni sui conti bancari ai sensi dell’art. 14 del regolamento.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo

Ferme restando le spese di giudizio dovute ai sensi dell’art. 42 del Regolamento 655/2014 per il caso in cui l’emissione dell’ordinanza venga chiesta in Italia, il trattamento e l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo comportano, in Italia, il pagamento dei diritti per l’estrazione di copie di provvedimenti giudiziari e l’addebito dei compensi dovuti agli ufficiali giudiziari per la notifica di atti e documenti.

I diritti di copia si determinano in base alle tabella che costituisce l’Allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2012 n. 115 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di spese di giustizia.

Quanto ai compensi per le notifiche occorre distinguere a seconda che la notificazione sia fatta dall’ufficiale giudiziario direttamente presso il destinatario dell’atto oppure mediante la posta. Nel primo caso è dovuta all’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 27 del Testo unico sopra citato, un’indennità di trasferta, calcolata in base all’art. 35 del Testo unico e alla luce dei parametri aggiornati su base annuale con decreto del Ministero della Giustizia. Nel secondo caso, è dovuto, in luogo dell’indennità, il rimborso delle spese di spedizione. In entrambi i casi – cioè nell’ipotesi di notifica a mani del destinatario e di notifica postale – è inoltre dovuto un diritto, previsto all’art. 27 del Testo unico, calcolato sulla base dell’art. 34. Ove si tratti di procedere a una notifica urgente, tanto il diritto quanto l’indennità subiscono una maggiorazione ai sensi dell’art. 36 del Testo unico.

Si vedano gli articoli citati e l'Allegato 7 del DPR 115/2012 al seguente link

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

Non è attribuito alcun ordine gerarchico ai provvedimenti nazionali.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

Il tribunale ordinario, che decide in composizione monocratica. Per il procedimento di cui all'articolo 34 del regolamento è competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza o la sede.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato

Contro la decisione emessa ai sensi degli articoli 33, 34 e 35 del regolamento è ammesso reclamo al tribunale ordinario, che decide in composizione collegiale. Il termine per l’impugnazione è di quindici giorni e decorre dalla pronuncia dell’ordinanza in udienza, ovvero dalla comunicazione o notificazione della stessa, se anteriore.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio

Gli importi del contributo unificato variano a seconda del tipo di procedimento e del valore della causa.

In particolare:

a) per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento, il contributo unificato è pari ad euro 98 per i giudizi innanzi al tribunale e ad euro 147 per i giudizi di impugnazione e ad euro 196 per i processi dinanzi alla Corte di cassazione .

b) per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento, il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 21,50 per i processi di valore fino a 1.100 euro;

b) euro 49 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200;

c) euro 118,50 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000;

d) euro 259 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;

e) euro 379,50 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 607 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 843 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

c) per i procedimenti previsti dall’articolo 34 del regolamento il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro;

b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200;

c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000;

d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000;

e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

d) per i procedimenti previsti dall'articolo 14 del regolamento il contributo unificato è pari ad euro 43.

Le spese vanno sostenute all'inizio del procedimento, al momento del deposito del ricorso.

Inoltre, devono essere anticipati i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

Vengono accettate traduzioni esclusivamente in italiano.

Ultimo aggiornamento: 08/01/2024

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