Ordinanza europea di sequestro conservativo

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Ordinanza europea di sequestro conservativo


*campo obbligatorio

Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Il tribunale distrettuale o municipale presso il quale deve essere presentata la domanda relativa al credito da garantire o il tribunale distrettuale o municipale o il tribunale regionale nell'ambito della cui competenza rientra la causa ai fini dello svolgimento del procedimento di merito.

Se una causa in cui il convenuto è un consumatore rientra nel merito nella competenza di un'autorità giudiziaria straniera, si presenta una domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al tribunale distrettuale o municipale competente per il luogo di residenza o il luogo di domicilio del convenuto (consumatore).

Nel caso di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento, l'attore può presentare domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari presso qualsiasi tribunale distrettuale o municipale situato nel territorio di competenza del tribunale regionale cui fa riferimento il notaio accreditato che ha redatto l'atto notarile in questione (capo 3 e articolo 644, comma 23, del codice di procedura civile).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Il tribunale distrettuale o municipale o il tribunale regionale presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, o il tribunale distrettuale o municipale se la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è stata presentata a un'autorità giudiziaria straniera.

L'elenco dei tribunali distrettuali e municipali è disponibile al seguente indirizzo:

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Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Per ottenere informazioni sul conto, l'autorità giudiziaria invia una richiesta all'ente creditizio per posta elettronica, firmata con una firma elettronica sicura, chiedendo informazioni sui fondi (conti) del convenuto presso l'ente creditizio. L'ente creditizio invia all'autorità giudiziaria tramite posta elettronica una risposta (le informazioni), firmata con una firma elettronica sicura, senza indugio e al più tardi entro il terzo giorno successivo al ricevimento della richiesta dell'autorità giudiziaria, in merito ai fondi (conti) del convenuto presso l'ente creditizio in questione (articolo 644, comma 25, del codice di procedura civile).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Un ricorso (ricorso complementare) contro una decisione di rifiuto, totale o parziale, di emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è presentato all'autorità giudiziaria che ha adottato la decisione ed è rivolto a:

1) in caso di decisione di un tribunale distrettuale o cittadino, il tribunale regionale competente;

2) in caso di decisione di un tribunale regionale, la Corte suprema

(articoli 443 e 644, comma 30 del codice di procedura civile).

Gli indirizzi dei tribunali regionali e della Corte suprema sono disponibili al seguente sito web:

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Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafi 3, 5 e 6, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 27, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 36, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento, un ufficiale giudiziario autorizzato responsabile dell'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (articoli 549, 644, comma 32 e 644, comma 33 del codice di procedura civile).

Nel caso di cui all'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento, l'autorità giudiziaria la cui competenza comprende il luogo di residenza, il luogo di domicilio o la sede legale del convenuto (articolo 644, comma 33 del codice di procedura civile).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Un ufficiale giudiziario autorizzato (articolo 549, paragrafi 2 e 2, comma 3, e articolo 644, comma 32 del codice di procedura civile).

Informazioni sugli ufficiali giudiziari.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

Non pertinente.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

È esente da sequestro l'importo pari al salario minimo mensile del debitore (persona fisica) (ai sensi del comma 3, allegato 1, del codice di procedura civile, per il debitore e per ciascuno dei suoi familiari o persone a carico, l'importo esente da sequestro è pari al salario minimo mensile, mentre, in caso di recupero di alimenti per il mantenimento dei figli o per l'amministrazione del fondo di garanzia per gli alimenti, l'importo esente da sequestro è pari al 50 % del salario minimo mensile per il debitore e per ciascuno dei suoi familiari o persone a carico).

Un ufficiale giudiziario autorizzato ordina all'ente creditizio di procedere al sequestro dei fondi (conti) del debitore per l'importo indicato nel titolo esecutivo, tenendo conto del limite relativo al debitore di cui al comma 3, allegato 1, del codice di procedura civile.

Il salario minimo è determinato dal regolamento del Consiglio dei ministri n. 656 del 24 novembre 2015.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche)per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

Ai sensi della legislazione nazionale, le banche non hanno il diritto di imporre commissioni o compensi direttamente al creditore o al debitore per le spese sostenute per attuare provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo

In base alle disposizioni di legge nazionali sull’esecuzioni di provvedimenti emessi da un giudice, le spese per l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari sono suddivise in tre voci: diritti di cancelleria, onorari dell’ufficiale giudiziario e spese necessarie per lo svolgimento delle attività di esecuzione.

Ai sensi s dell’articolo 34, comma 6 del codice di procedura civile i diritti di cancelleria ammontano a 3 euro euro. per la presentazione di un atto o di un titolo esecutivo

La tariffa degli onorari degli ufficiali giudiziari giurati è fissata dal regolamento n. 451 del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2012 relativa alla tariffa degli onorari degli ufficiali giudiziari ("Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm”.)

Ai sensi del paragrafo 7.3 di tale regolamento, il compenso per la garanzia di un credito mediante sequestro di fondi presso enti creditizi o terzi o per la sostituzione dei mezzi di garanzia di un credito è pari a 86 euro

L’importo delle spese necessarie per svolgere le attività è fissato nel regolamento del Consiglio dei ministri n. 9 del 7 gennaio 2014 relativo alle spese necessarie per svolgere attività di esecuzione, ("Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem".)

Tali spese comprendono, ad esempio, i costi relativi ai servizi postali, alla consegna di documenti, alla ricezione di informazioni e ai servizi offerti da banche e altri istituti. L'importo corrispondente delle spese è quindi stabilito di conseguenza per ogni singola esecuzione. L'importo corrispondente delle spese è quindi stabilito di conseguenza per ogni singola esecuzione.

Le spese per la richiesta di informazioni sui fondi (conti) detenuti dal convenuto presso un ente creditizio sono stabilite al punto 25 del regolamento del Consiglio dei ministri n. 20, dell'11 gennaio 2022, ("Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība") sulla procedura di calcolo delle spese relative all'esame di una causa. Il regolamento prevede che i costi associati all'ottenimento di informazioni sui fondi (conti) del convenuto presso gli enti creditizi consistano nei costi di redazione della richiesta e di invio della stessa agli enti creditizi o, se del caso, a un'autorità estera di informazione. I costi associati a ciascuna richiesta di informazioni sui fondi (conti) detenuti dal convenuto presso gli enti creditizi nel paese interessato sono coperti per un totale di 15 EUR.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

Non è attribuito alcun ordine gerarchico ai provvedimenti nazionali equivalenti.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

Se la Lettonia è lo Stato membro d'origine, l'autorità giudiziaria competente è il tribunale distrettuale o municipale o il tribunale regionale che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, oppure il tribunale distrettuale o municipale o il tribunale regionale sotto la cui giurisdizione rientra la causa ai fini dello svolgimento del procedimento di merito (articolo 644, comma, 34 del codice di procedura civile);

Se la Lettonia è lo Stato membro dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria competente è il tribunale distrettuale o municipale nella cui circoscrizione è eseguita l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (articolo 644, comma 35, del codice di procedura civile).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato

Un ricorso (ricorso complementare) contro una decisione ai sensi degli articoli 33, 34 e 35 del regolamento è presentato all'autorità giudiziaria che ha adottato la decisione ed è rivolto a:

1) in caso di decisione di un tribunale distrettuale o cittadino, il tribunale regionale competente;

2) in caso di decisione di un tribunale regionale, la Corte suprema

(articoli 443 e 644, comma 34, e 644, comma 35 del codice di procedura civile).

Un ricorso complementare può essere presentato entro 10 giorni dal giorno in cui è stata emessa la decisione. Il termine per la presentazione di un ricorso complementare relativo a una decisione adottata con procedura scritta decorre dal giorno in cui è stata emessa la decisione. La parte in causa a cui è stata inviata la decisione dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del codice di procedura civile (ossia una persona il cui luogo di residenza o di domicilio non si trova in Lettonia) può presentare un ricorso complementare entro 15 giorni dalla data di emissione della trascrizione della decisione (articolo 442 del codice di procedura civile).

L'elenco delle autorità giudiziarie è consultabile qui:

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Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio

Per una domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, l'imposta statale dovuta è pari allo 0,5 % dell'importo del credito, ma non inferiore a 70 euro (articolo 34, paragrafo 1, punto 7, comma 1, del codice di procedura civile).

La domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari deve essere corredata di un documento attestante il pagamento dell'imposta statale secondo la procedura e l'importo previsti dal codice di procedura civile.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

In Lettonia sono accettati solo i documenti in lingua lettone.

Ultimo aggiornamento: 19/02/2024

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