- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche)per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo
A norma dell'articolo 3118, quinto comma, della legge, la domanda per ottenere un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari in virtù dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento dovrebbe essere presentata al tribunale circoscrizionale del territorio di competenza dell'autorità che ha emesso l'atto pubblico.
Informazioni aggiornate sugli organi giurisdizionali lituani e sui loro recapiti sono disponibili nell'atlante giudiziario europeo in materia civile.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari
A norma dell'articolo 1 della risoluzione del governo lituano n. 964, del 28 settembre 2016, le informazioni di cui all'articolo 14 del regolamento sono fornite all'autorità giudiziaria che esamina la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari presentata dall'Ispettorato nazionale delle imposte del ministero delle Finanze (Vasario 16-osios g. 14, Vilnius; tel. +370 52668200; posta elettronica: vmi@vmi.lt). La risoluzione è entrata in vigore il 18 gennaio 2017.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari
Per ottenere le informazioni sui conti bancari, l'Ispettorato nazionale delle imposte del ministero delle Finanze utilizzerà il metodo previsto all'articolo 14, paragrafo 5, lettera b), del regolamento, ossia le informazioni sui conti bancari detenuti dal debitore in banche operanti in Lituania provengono dal sistema informativo di contabilità fiscale.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo
A norma dell'articolo 3122, primo comma, nel caso di cui all'articolo 21, paragrafo 1, è possibile presentare un ricorso distinto alla Corte d'appello. Gli articoli da 334 a 339 del codice di procedura civile lituano stabiliscono la procedura per la presentazione e l'esame di un ricorso distinto. Non esiste un diritto di ricorso in cassazione contro le sentenze emesse dalla Corte d'appello dopo l'esame del ricorso distinto.
Informazioni aggiornate sugli organi giurisdizionali lituani e sui loro recapiti sono disponibili nell'atlante giudiziario europeo in materia civile.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti
A norma dell'articolo 3121, terzo comma, della legge, la ricezione, la trasmissione o la notificazione o comunicazione dei documenti procedurali di cui all'articolo 4, punto 14), del regolamento, sono eseguite da un ufficiale giudiziario.
L'elenco degli ufficiali giudiziari in Lituania è disponibile al seguente link: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.
A norma dell'articolo 3123 della legge, nel caso descritto all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento, qualora il debitore sia domiciliato in Lituania e la Lituania non sia lo Stato membro dell'esecuzione, i documenti procedurali devono essere notificati o comunicati al debitore secondo la procedura prevista all'articolo 3 e all'articolo 33, secondo e quarto comma, della legge. In questo caso, l'organismo competente a ricevere le richieste di notificazione o comunicazione degli atti emessi da altri Stati membri è la Camera lituana degli ufficiali giudiziari (Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius; tel. +370 52750067, +370 52750068; posta elettronica info@antstoliurumai.lt). La Camera lituana degli ufficiali giudiziari organizza e coordina la notificazione o comunicazione degli atti e la loro trasmissione per l'esecuzione da parte degli ufficiali giudiziari.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo
A norma dell'articolo 3121, terzo comma, della legge, l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è eseguita da un ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario svolge inoltre le attività di cui all'articolo 24, paragrafo 4, e all'articolo 25, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento.
L'elenco degli ufficiali giudiziari in Lituania è disponibile al seguente link: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo
Principali norme di diritto nazionale
1. A norma dell'articolo 667 del codice di procedura civile lituano, se non è stata stabilita la quota del debitore dei beni detenuti in comune con altre persone, l'ufficiale giudiziario pignora i beni comuni e propone alla parte che richiede l'esecuzione, e se necessario anche ai comproprietari, di rivolgersi al giudice per la determinazione della quota del debitore dei beni detenuti in comune. Se tale istanza non viene presentata entro il termine stabilito dall'ufficiale giudiziario, quest'ultimo porrà fine al recupero di tali beni. Un nuovo tentativo di recupero dei medesimi beni sulla base degli stessi strumenti esecutivi non può avvenire prima che sia trascorso un anno dal giorno in cui il recupero di detti beni è stato interrotto. La quota del debitore del bene immobile detenuto in comune è determinata in una sentenza dell'autorità giudiziaria. Quando detta sentenza è passata in giudicato, il recupero è effettuato sulla quota del debitore. La parte che richiede l'esecuzione ha il diritto di domandare che la quota del debitore sia determinata in modo tale da consentire il recupero.
2. Quando un conto è sottoposto a sequestro conservativo, sono effettuate ricerche per determinare la persona che detiene i fondi presenti sul conto. Il conto può essere sottoposto a sequestro conservativo se contiene fondi appartenenti al debitore.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro
Principali norme di diritto nazionale
1. A norma dell'articolo 668 del codice di procedura civile lituano, il recupero non può essere effettuato su una somma di denaro inferiore al salario minimo mensile fissato dal governo lituano[1]. Inoltre il recupero non può avvenire su fondi ricevuti, come aiuto finanziario o come cofinanziamento dell'UE o di altri organismi internazionali, per l'attuazione di un progetto sovvenzionato, durante il periodo di esecuzione di un progetto sovvenzionato e il periodo obbligatorio di svolgimento delle sue attività, come stabilito nella legislazione dell'UE o negli accordi internazionali sottoscritti dalla Lituania. Questo divieto non si applica se i fondi sono recuperati su iniziativa dell'autorità di controllo dell'esecuzione del progetto sovvenzionato in quanto utilizzati in violazione del diritto dell'UE, del diritto lituano, degli accordi internazionali o degli accordi di concessione dei fondi.
2. A norma dell'articolo 738 del codice di procedura civile lituano, il recupero può essere effettuato sulle prestazioni di sicurezza sociale per malattia o disoccupazione solo in base a una decisione di un giudice relativa al recupero degli alimenti o a un risarcimento per danni personali (mutilazione o altre lesioni) o per la perdita del capofamiglia.
3. A norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile lituano, il recupero non può avvenire su somme appartenenti al debitore per i motivi seguenti: 1) indennizzo per l'usura di strumenti del lavoratore e altri indennizzi per difformità dalle normali condizioni di lavoro; 2) somme versate a un dipendente per spese di trasferta, trasferimento, assunzione o distacco in altra sede; 3) prestazioni per congedi parentali; 4) assegno per figlio a carico in base alla legge lituana sugli assegni per figli a carico; 5) indennità funeraria; 6) prestazioni erogate a norma della legge lituana sull'assistenza sociale statale e altre prestazioni specifiche, indennità o versamenti provenienti dai bilanci statali e comunali per il sostegno sociale alla persona e alle famiglie a basso reddito; 7) indennità di licenziamento.
[1] Dal 1º gennaio 2016 il salario minimo mensile ammonta a 350 EUR.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche)per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi
Le banche non sono autorizzate ad addebitare commissioni: le attività di esecuzione sono svolte dagli ufficiali giudiziari.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo
Principali norme di diritto nazionale
1. A norma dell'articolo 609 del codice di procedura civile lituano, le spese di esecuzione sostenute dagli ufficiali giudiziari comprendono: 1) le spese amministrative relative ai procedimenti di esecuzione necessarie allo svolgimento delle attività essenziali di qualunque procedimento di esecuzione; 2) altre spese amministrative relative ai procedimenti di esecuzione sostenute per lo svolgimento di altre attività di esecuzione di un caso specifico; 3) il compenso dell'ufficiale giudiziario per l'esecuzione degli atti previsti dalla legge. L'importo delle spese di esecuzione e la procedura per il loro calcolo e pagamento sono stabiliti nelle istruzioni sull'esecuzione delle decisioni, adottate con il decreto n. 1R-352 del ministro della Giustizia, del 27 ottobre 2005 (di seguito "le Istruzioni") (versione introdotta con il decreto n. 1R-265, del 14 novembre 2011).
Il punto 123 delle Istruzioni prevede che l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari comprenda le spese di esecuzione di cui al punto 7 della tabella 2 delle Istruzioni, come pure le altre spese sostenute per l'esecuzione di singole attività rientranti nel procedimento di esecuzione.
Istruzioni sull'esecuzione delle decisioni.
2. A norma del punto 5 della procedura per la tassazione delle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale adottata con decreto n. 1R‑16 del ministro della Giustizia, del 20 gennaio 2016, (versione introdotta con decreto n. 1R-312, del 9 dicembre 2016), la tassa per la notificazione o comunicazione degli atti in Lituania è pari a 110 EUR se la notificazione o comunicazione relativa all'esecuzione da parte degli ufficiali giudiziari è organizzata e coordinata dalla Camera lituana degli ufficiali giudiziari.
Descrizione della procedura per la notificazione o comunicazione di atti giudiziari ed extragiudiziali ricevuti dall'estero in materia civile o commerciale e per la tassazione di tale servizio.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti
Principali norme di diritto nazionale
1. A norma dell'articolo 626, comma 3, del codice di procedura civile lituano, il recupero sui beni non è sospeso se questi ultimi sono pignorati o i diritti di proprietà sono temporaneamente limitati per garantire i crediti dei creditori di pari priorità o superiore. In questo caso, il recupero sui beni o sui fondi pignorati avviene secondo la procedura stabilita nelle Istruzioni sull'esecuzione delle decisioni.
2. A norma dell'articolo 754 del codice di procedura civile lituano, non esiste una priorità specifica per il soddisfacimento dei crediti ipotecari e dei titolari di pegno sui beni pignorati. La preferenza è data in prim'ordine al soddisfacimento dei crediti relativi agli alimenti e dei crediti relativi al risarcimento dei danni personali (mutilazione o altre lesioni) e dei danni derivanti dalla perdita del capofamiglia. In second'ordine è data al soddisfacimento dei crediti dei dipendenti derivanti da un rapporto di lavoro. Tutti gli altri crediti sono soddisfatti in terzo ordine. Se l'importo recuperato non è sufficiente a soddisfare interamente tutti i crediti di un determinato ordine, questi sono soddisfatti in proporzione all'importo dovuto a ciascuna parte procedente.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso
A norma dell'articolo 3122 della legge, una domanda di ricorso di cui all'articolo 33 del regolamento applicabile nello Stato membro d'origine dovrebbe essere presentata all'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.
Una domanda di ricorso di cui all'articolo 34 del regolamento (ad eccezione dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), applicabile nello Stato membro dell'esecuzione, dovrebbe essere presentata al tribunale circoscrizionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficiale giudiziario competente per l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.
Una domanda di ricorso di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, applicabile nello Stato membro dell'esecuzione dovrebbe essere presentata all'ufficiale giudiziario competente per l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.
Informazioni aggiornate sugli organi giurisdizionali lituani e sui loro recapiti sono disponibili nell'atlante giudiziario europeo in materia civile. L'elenco degli ufficiali giudiziari in Lituania è disponibile al seguente link: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato
A norma dell'articolo 3122 della legge, è possibile presentare un ricorso distinto contro una decisione dell'autorità giudiziaria relativa ai mezzi di ricorso di cui agli articoli 33 e 35 del regolamento, applicabili nello Stato membro d'origine e ai mezzi di ricorso di cui agli articoli 34 e 35 del regolamento (ad eccezione dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 35, paragrafo 3), applicabili nello Stato membro dell'esecuzione. A norma dell'articolo 335, primo comma, del codice di procedura civile lituano, i ricorsi distinti devono essere presentati alla Corte d'appello tramite l'autorità giudiziaria contro la cui sentenza è stato proposto ricorso entro sette giorni dalla pronuncia della sentenza. Se la sentenza impugnata è stata emessa con procedura scritta, è possibile presentare un ricorso distinto entro sette giorni dalla data della notificazione o comunicazione della copia della sentenza. Non esiste un diritto di ricorso in cassazione contro le sentenze emesse dalla Corte d'appello dopo l'esame del ricorso distinto.
Contro le azioni dell'ufficiale giudiziario relative ai mezzi di ricorso di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 35, paragrafo 3, applicabili nello Stato membro dell'esecuzione, può essere presentato ricorso al tribunale circoscrizionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficiale giudiziario competente. Le norme di cui all'articolo 593, commi dal primo al quarto, del codice di procedura civile lituano si applicano mutatis mutandis alla presentazione e all'esame di detto ricorso. Non è stabilito alcun termine per la presentazione del ricorso e non sussiste un diritto di appello contro la sentenza dell'autorità giudiziaria in merito alle azioni dell'ufficiale giudiziario.
Informazioni aggiornate sugli organi giurisdizionali lituani e sui loro recapiti sono disponibili nell'atlante giudiziario europeo in materia civile.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio
A norma dell'articolo 3119 della legge, la presentazione di una domanda all'autorità giudiziaria per ottenere un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari o per esperire i mezzi di ricorso di cui al capo 4 del regolamento, dà luogo a spese di giudizio. Tali spese corrispondono a quelle previste per una domanda di provvedimenti provvisori o per un eventuale ricorso distinto contro una decisione sui provvedimenti provvisori.
La legislazione lituana vigente non specifica le spese di giudizio relative a una domanda di provvedimenti provvisori. A norma dell'articolo 80, secondo comma, del codice di procedura civile lituano, per un ricorso distinto avverso una sentenza relativa a provvedimenti provvisori le spese di giudizio ammontano a 28 EUR.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti
La lingua accettata per la traduzione dei documenti è il lituano.
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