- Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche)per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti
Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo
1) Per un debito inferiore o pari a 15 000 €, è competente il giudice di pace:
Justice de paix de Luxembourg
Cité Judiciaire, Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Justice de paix d'Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 Esch-sur-Alzette
Justice de paix de Diekirch
Bei der Aaler Kiirch,
L-9201 Diekirch
2) Per un debito superiore a 15 000 €, è competente il presidente del tribunale distrettuale:
Tribunal d'arrondissement du Luxembourg (tribunale distrettuale di Lussemburgo)
Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT;
Plateau du Saint-Esprit;
L-2080 Luxembourg
Tribunal d'arrondissement de Diekirch (tribunale distrettuale di Diekirch)
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari
L'autorità competente per ottenere informazioni sui conti è la commissione di vigilanza del settore finanziario (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Commission de Surveillance du Secteur Financier
283, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Tel.: (+352) 26251-1
Fax: (+352) 26251-2601
e-mail: direction@cssf.lu
Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari
Il metodo per ottenere informazioni sui conti figura all'articolo 14, paragrafo 5, lettera a):
"l'obbligo per tutte le banche ubicate sul territorio di dichiarare, su richiesta dell'autorità incaricata di ottenere le informazioni, se il debitore vi detiene i un conto;"
Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo
- Il presidente del tribunale distrettuale o il giudice che lo sostituisce, in materia di procedimenti sommari, è competente per l'appello delle decisioni del giudice di pace:
Tribunal d'arrondissement du Luxembourg (tribunale distrettuale di Lussemburgo)
Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT;
Plateau du Saint-Esprit;
L-2080 Luxembourg
Tribunal d'arrondissement de Diekirch (tribunale distrettuale di Diekirch)
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
- La Corte d'appello, in materia di procedimenti sommari, è competente per l'appello delle decisioni del presidente del tribunale distrettuale
Cour d'appel
Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti
L'autorità competente sono gli ufficiali giudiziari.
È possibile ricercare un ufficiale giudiziario sul sito site:Chambre des huissiers de justice de Luxembourg
Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo
L'autorità competente sono gli ufficiali giudiziari.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo
In linea di principio, nel diritto lussemburghese il conto congiunto può essere oggetto di pignoramento.
Il conto congiunto funziona secondo il principio della solidarietà attiva.
Si applicano l'articolo 693 del nuovo Codice di procedura civile e l'articolo 1197 del Codice civile.
Le disposizioni del nuovo Codice di procedura civile e il Codice civile sono consultabili sul sito LEGILUX.
In linea di principio, nel diritto lussemburghese il conto intestatario non può essere oggetto di pignoramento. Non esiste regolamentazione specifica in materia.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro
L'articolo 717 del nuovo Codice di procedura civile contempla quanto segue:
"Non possono essere pignorati:
1° quanto dichiarato impignorabile dalla legge;
2° le obbligazioni alimentari stabilite dal giudice;
3° le somme e gli oggetti disponibili dichiarati impignorabili dal testatore o dal donatore;
4° le somme e le pensioni alimentari, purché il testamento o l'atto di donazione non le dichiari non impignorabili."
Relativamente a "1° quanto dichiarato impignorabile dalla legge;", è d'uopo far riferimento all'articolo 33 della legge modificata del 28 luglio 2018 relativa al reddito d'inclusione sociale nonché al regolamento granducale del 27 settembre 2016 che stabilisce i limiti di trasferibilità e di pignorabilità delle retribuzioni lavorative, delle pensioni e delle rendite.
Tali importi sono esentati su richiesta del debitore.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche)per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi
Di norma la banca potrebbe dedurre dall'importo pignorato le spese sostenute per assolvere gli obblighi legali in materia di pignoramento.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo
Gli onorari degli ufficiali giudiziari sono stabiliti dalla legge modificata del 4 dicembre 1990 recante organizzazione del servizio degli ufficiali giudiziari nonché dal regolamento granducale modificato del 24 gennaio 1991 recante fissazione degli onorari degli ufficiali giudiziari.
Le corrispondenti disposizioni sono accessibili sul sito LEGILUX:
- Legge modificata del 4 dicembre 1990 recante organizzazione del servizio degli ufficiali giudiziari:
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo
- Regolamento granducale modificato del 24 gennaio 1991 recante fissazione degli onorari degli ufficiali giudiziari:
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002
La versione consolidata è aggiornata al 2 ottobre 2021. L'articolo 16 del regolamento granducale modificato del 24 gennaio 1991 è stato modificato dal regolamento granducale del 21 giugno 2023: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.
Si applica un diritto forfettario unico di 165 EUR per la notifica degli atti giudiziari e extragiudiziali in materia civile e commerciale a norma del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (rifusione).
Diritti e trattamento economico:
Si applicano le disposizioni del regolamento granducale modificato del 21 marzo 1974 relativo ai diritti e al trattamento economico dei procuratori e degli avvocati.
Le corrispondenti disposizioni sono accessibili sul sito LEGILUX:
Regolamento granducale modificato del 21 marzo 1974 relativo ai diritti e al trattamento economico dei procuratori e degli avvocati - Legilux (public.lu)
Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti
Non pertinente.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso
- Articolo 33 (impugnazione dell'ordinanza):
il giudice competente in materia è
- il giudice di pace in materia di procedimenti sommari
- il presidente del tribunale distrettuale o il giudice che lo sostituisce, in materia di procedimenti sommari (cfr. articolo 50, paragrafo 1, a))
- articolo 34 (impugnazione avverso l'esecuzione dell'ordinanza):
- il giudice di pace in materia di procedimenti sommari
- il presidente del tribunale distrettuale o il giudice che lo sostituisce, in materia di procedimenti sommari
Si applicano le norme di competenza ratione valoris del nuovo codice di procedura civile che corrispondono alle norme di competenza ratione valoris di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), della presente comunicazione.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato
- Il presidente del tribunale distrettuale o il giudice che lo sostituisce, in materia di procedimenti sommari, è competente per l'appello delle decisioni del giudice di pace.
- La Corte d'appello, in materia di procedimenti sommari, è competente per l'appello delle decisioni del presidente del tribunale distrettuale.
- Termini: 15 giorni.
- Inizio della decorrenza dei termini: dalla data di notifica.
Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio
In Lussemburgo, le spese giudiziarie sono denominate "frais et dépens":
Ai sensi della giurisprudenza le "dépens" di cui all'articolo 238 del nuovo codice di procedura civile coprono in principio le spese per avvocati, per ufficiali giudiziari, di perizia, le indennità eventualmente corrisposte ai testimoni, le spese di traduzione, ecc. ma non gli onorari di avvocato. Il nuovo codice di procedura civile è consultabile sul portale LEGILUX:
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile
Relativamente alle spese per gli ufficiali giudiziari:
Gli onorari degli ufficiali giudiziari sono stabiliti dalla legge modificata del 4 dicembre 1990 recante organizzazione del servizio degli ufficiali giudiziari nonché dal regolamento granducale modificato del 24 gennaio 1991 recante fissazione degli onorari degli ufficiali giudiziari.
Le corrispondenti disposizioni sono accessibili sul sito LEGILUX:
- Legge modificata del 4 dicembre 1990 recante organizzazione del servizio degli ufficiali giudiziari:
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo
- Regolamento granducale modificato del 24 gennaio 1991 recante fissazione degli onorari degli ufficiali giudiziari:
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002
La versione consolidata è aggiornata al 2 ottobre 2021. L'articolo 16 del regolamento granducale modificato del 24 gennaio 1991 è stato modificato dal regolamento granducale del 21 giugno 2023: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.
L'articolo 16 della legge modificata del 4 dicembre 1990 recante organizzazione del servizio degli ufficiali giudiziari contempla le modalità di remunerazione e indica che i dettagli afferenti sono stabiliti mediante regolamento granducale:
"Gli atti degli ufficiali giudiziari sono remunerati secondo tariffa fissa oppure per periodo di servizio.
Un regolamento granducale stabilisce le tariffe degli atti nonché la durata e le tariffe del periodo di servizio.
Il tribunale distrettuale, sezione civile, stabilisce la tassazione delle spese in caso di contestazione."
Il regolamento granducale del 24 gennaio 1991 recante fissazione degli onorari degli ufficiali giudiziari è stato più volte modificato.
La versione consolidata del regolamento granducale può essere consultata sul portale LEGILUX:
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002
La versione consolidata è aggiornata al 2 ottobre 2021. L'articolo 16 del regolamento granducale modificato del 24 gennaio 1991 è stato modificato dal regolamento granducale del 21 giugno 2023: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo
La versione consolidata è aggiornata al 2 ottobre 2021.
Il suddetto regolamento granducale contempla le spese imputate dagli ufficiali giudiziari. Si tratta principalmente della tariffa di base (articoli 2-5), spese di viaggio (articoli 6 e 7), di altri diritti, quali il diritto di entrata e il diritto di acconto (articoli 8-11), le spese realmente sostenute (articoli 12 e 13) nonché la maggiorazione dei diritti fissi e per periodo di servizio (articolo 15).
Il costo di un atto di notifica per destinatario è mediamente di 120-180 EUR, imposte comprese, fatta eccezione per gli atti di notifica che presentano importanti difficoltà o molto voluminosi.
Si applica un diritto forfettario unico di 165 EUR per la notifica degli atti giudiziari e extragiudiziali in materia civile e commerciale a norma del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (rifusione) (articolo 16 del regolamento granducale del 24 gennaio 1991).
Relativamente alle spese per gli avvocati:
Si applicano le disposizioni del regolamento granducale modificato del 21 marzo 1974 relativo ai diritti e al trattamento economico dei procuratori e degli avvocati.
Le corrispondenti disposizioni sono accessibili sul sito LEGILUX:
- Regolamento granducale modificato del 21 marzo 1974 relativo ai diritti e al trattamento economico dei procuratori e degli avvocati - Legilux (public.lu)
Relativamente alle indennità per i periti, i testimoni, gli interpreti e i tecnici:
si rinvia alle disposizioni del regolamento granducale del 28 novembre 2009 recante le tariffe delle spese giudiziarie di tutte le tipologie, che può essere consultato sul portale LEGILUX:
- Regolamento granducale del 28 novembre 2009 recante fissazione delle indennità e tariffe in caso di pignoramento giudiziario - Legilux (public.lu)
Tale regolamento è stato modificato dal regolamento granducale del 30 dicembre 2011.
- Regolamento granducale del 30 dicembre 2011 che modifica: 1) il regolamento granducale del 28 novembre 2009 recante fissazione delle indennità e tariffe in caso di pignoramento giudiziario; 2) il regolamento granducale modificato del 18 settembre 1995 relativo al patrocinio gratuito a spese dello Stato - Legilux (public.lu)
Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti
Le lingue accettate sono il francese e il tedesco.
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