Ordinanza europea di sequestro conservativo

Malta

Contenuto fornito da
Malta

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Malta

Ordinanza europea di sequestro conservativo


*campo obbligatorio

Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

L'autorità giurisdizionale competente a emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo è la prima Sezione del Tribunale civile.

Tel.: + 356 2590 2256; Email: courts.csa@courtservices.mt

Indirizzo: Qrati tal-Ġustizzja, Triq ir-Repubblika, Valletta, VLT2000, Malta

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

L'autorità designata come competente per ottenere informazioni è la cancelleria dei tribunali di primo grado e delle corti d'appello

Tel:+ 356 2590 2346/260; E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Indirizzo: Qrati tal-Ġustizzja, Triq ir-Repubblika, Valletta, VLT2000, Malta

Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Conformemente alla legislazione nazionale, il metodo indicato all'articolo 14, paragrafo 5, lettera c) è disponibile — vale a dire la possibilità che le autorità giudiziarie obblighino il debitore a rivelare in quale banca o banche del suo territorio detenga uno o più conti qualora tale obbligo sia accompagnato da un'ordinanza ad personam con la quale il giudice vieti l'uso, il ritiro o il trasferimento da parte del debitore di somme detenute nel conto o nei conti fino all' importo massimo sottoposto all'ordinanza di sequestro conservativo.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

L'organo giurisdizionale dinanzi al quale può essere presentato ricorso contro la decisione di diniego di emettere l'ordinanza europea di sequestro conservativo è la corte d'appello nell'ambito della sua competenza come giudice gerarchicamente superiore.

Tel: + 356 2590 2256/283

E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Indirizzo: Qrati tal-Ġustizzja, Triq ir-Repubblika, Valletta, VLT2000, Malta

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

L'autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notifica dell'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti è la procura generale:

Tel.: +356 22265000; E-mail: info@stateadvocate.mt

Indirizzo: Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta, VLT1311, Malta

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

L'autorità competente ad emettere l'ordinanza europea di sequestro conservativo è la prima Sezione del Tribunale civile

Tel: +356 2590 2256; E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Indirizzo: Qrati tal-Ġustizzja, Triq ir-Repubblika, Valletta, VLT2000, Malta

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

In conformità del diritto nazionale, non si può emettere un sequestro conservativo relativamente a conti congiunti e a conti intestati a legali rappresentanti.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

In linea generale, a norma dell'articolo 381, primo comma, del Codice di organizzazione e procedura civile (capo 12 delle Leggi di Malta) è obbligatoria la presentazione di un'istanza specifica da parte del debitore affinché venga emessa un'ordinanza di sequestro nei seguenti casi:

a) relativamente a una remunerazione o a uno stipendio (compresi i bonus, le allowances (indennità), gli straordinari e ogni altra forma di remunerazione)

b) relativamente a sussidi, pensioni, indennità o assistenza, menzionati nella legge sulla previdenza sociale o altre indennità (allowances) concesse a una persona a cui è stata conferita una pensione dallo Stato.

c) relativamente a qualsiasi sovvenzione o donazione concessa dallo Stato nel settore della beneficenza.

d) relativamente a qualsiasi lascito espressamente effettuato per il mantenimento, nel caso in cui il debitore non abbia altri mezzi di sostentamento e l'importo del debito non sia dovuto a titolo di mantenimento;

e) relativamente a un importo dovuto a titolo di mantenimento, che sia concesso per l'esercizio officio judicis della giustizia o con un atto autentico redatto da un pubblico ufficiale qualora il debito medesimo non sia dovuto a titolo di mantenimento;

f) relativamente a somme messe a disposizione del debitore per un mutuo ipotecario concesso per la costruzione o la manutenzione di abitazioni che siano destinate a residenza principale del debitore;

g) relativamente a fidi e scoperti bancari (salvo le carte di credito) per mezzo dei quali vengono gestite le problematiche commerciali del debitore;

h) relativamente a garanzie bancarie e a lettere di credito.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche)per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

In conformità al diritto nazionale, le banche non sono autorizzate a percepire spese (per commissioni). Esiste un importo (stabilito per legge) di spese previste in caso di deposito di fondi in tribunale, ma tali spese vengono riscosse nei confronti di qualsiasi persona che sia invitata a depositare in tribunale un importo che appartiene al debitore e nei confronti della persona che ha effettuato realmente il suddetto deposito. Tale somma viene dedotta dall'importo totale depositato in tribunale che dev'essere versato dal creditore.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo

Conformemente al codice di organizzazione e procedura civile (capo 12 delle leggi di Malta) le spese da corrispondere al momento della presentazione di un'istanza di sequestro sono pari a 50 EUR. Per quanto riguarda l'esecuzione l'importo è di 7 euro per ogni notifica effettuata e di 0,35 euro per ogni copia eventualmente richiesta.

Le spese devono essere pagate al momento della presentazione della domanda.

Si tratta delle spese da versare al tribunale per la presentazione e il trattamento dell'atto in questione. Occorre sottolineare che tali spese non coprono quelle inerenti alle prestazioni di avvocati e procuratori legali.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

Le ordinanze di sequestro sono classificate nell'ordine in cui sono stati richieste. Al momento in cui le banche ricevono la notifica dell'ordinanza di sequestro, esse depositano l'importo (nel caso in cui la somma sia disponibile) indicato nello specifico provvedimento emanato dall'organo giurisdizionale, prima di procedere al deposito dei successivi importi indicati nelle ordinanze di sequestro che vengono successivamente notificate. Per quanto riguarda il possibile ritiro dell'importo depositato presso il giudice da parte del creditore, nel caso in cui risultasse evidente la concorrenza di più creditori, prima che sia possibile il ritiro dell'importo, occorre svolgere le procedure concorsuali tra creditori in concorrenza, su richiesta dei creditori medesimi. Questa operazione è effettuata in conformità all'articolo 416 e seguenti del codice di organizzazione e procedura civile (capitolo 12 delle leggi di Malta).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

Il giudice dell'esecuzione competente a decidere su tali ricorsi è la prima sezione del tribunale civile.

Tel.: +356 2590 2256

E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Indirizzo: Qrati tal-Ġustizzja, Triq ir-Repubblika, Valletta, VLT2000, Malta

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato

Per quanto riguarda le ordinanze di sequestro conservativo successive a un atto esecutivo, il giudice dinanzi al quale è possibile presentare un ricorso è la corte d'appello nell'ambito della sua competenza come giudice gerarchicamente superiore. Il termine per la presentazione di tale ricorso è di sei giorni dalla data in cui è stato pronunciato il decreto in pubblica udienza, conformemente all'articolo 281, quarto comma, del Codice di organizzazione e procedura civile (capo 12 delle leggi di Malta).

Coordinate relative alla corte d'appello:

Tel.: +356 2590 2256/283

E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Indirizzo: Qrati tal-Ġustizzja, Triq ir-Repubblika, Valletta, VLT2000, Malta

Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio

a) spese per l'emissione di un'ordinanza di sequestro 50 euro + 7 euro + 0,35 EUR per ogni eventuale copia;

b) ricorso ai sensi dell'articolo 386 del Codice di organizzazione e procedura civile per l'emissione di un provvedimento di annullamento dell'ordinanza di sequestro: 40 euro + 7,20 euro per ogni notifica.

c) spese per l'emissione del provvedimento di annullamento dell'ordinanza di sequestro: 20 euro + 7 euro + 0,35 euro per ogni eventuale copia.

Per quanto riguarda il ricorso avverso l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo, le spese ammontano a 20 euro per il ricorso e a 7,20 euro per ogni notifica.

Le spese devono essere corrisposte al momento della presentazione della domanda.

Si tratta delle spese da versare al tribunale a titolo di deposito dell'atto di cui trattasi. Occorre sottolineare che il suddetto importo non comprende spese e onorari dovuti ad avvocati e procuratori legali.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

Malta accetta solo i documenti in maltese e inglese.

Ultimo aggiornamento: 04/07/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.