Ordinanza europea di sequestro conservativo

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Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

In base alla rispettiva competenza (per materia e valore) ai sensi della legge di organizzazione del sistema giudiziario (legge n.º 62/2013, del 26 agosto 2013), i giudici competenti per una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, a cui corrisponda un'azione di rispettiva competenza, sono i seguenti:

  • organi giurisdizionali civili centrali;
  • organi giurisdizionali civili locali e giudici di competenza generica;
  • organi giurisdizionali competenti in materia di diritto di famiglia e diritto minorile;
  • organi giurisdizionali del lavoro;
  • organi giurisdizionali commerciali;
  • organi giurisdizionali in materia di esecuzione;
  • tribunale della proprietà intellettuale;
  • tribunale della concorrenza, della regolazione e della supervisione;
  • tribunale marittimo.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

L'Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução – OSAE (Ordine dei procuratori legali e degli ufficiali giudiziari).

Rua Artilharia 1, n.º 63

1250-038 Lisboa

Tel.: (+351) 213894200

Fax: (+351) 213534870

Email: geral@osae.pt

http://osae.pt/pt/pag/osae/osae/1/1/1/1

Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

I metodi previsti dalla legislazione nazionale sono i seguenti:

  • tutte le banche sul territorio portoghese hanno l'obbligo di rendere noto se il debitore detenga un conto presso di loro (articolo 14, paragrafo 5, lettera a));
  • l'autorità d'informazione può accedere alle informazioni pertinenti detenute da autorità o amministrazioni pubbliche in registri o altrove (articolo 14, paragrafo 5, lettera b)).

Queste disposizioni sono sancite dall'articolo 749 del codice di procedura civile e disciplinate dall'articolo 17 del decreto ministeriale di attuazione n. 282/2013, del 29 agosto 2013, come da ultima modifica.

Vengono inoltrate richieste di informazioni presso il Banco de Portugal, nel caso in cui l'autorità competente (OSAE) intenda ottenere informazioni sull'esistenza di conti in Portogallo. Tali richieste (internamente) possono essere effettuate come NIF/NIPC del debitore. Inoltre, per far sì che la richiesta possa essere trattata rapidamente si raccomanda di indicare i seguenti elementi nella richiesta:

  • numero d'identificazione fiscale (NIF) del debitore o,
  • numero d'identificazione della persona giuridica (NIPC), nel caso si tratti di un'impresa;
  • indirizzo del debitore.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

I Tribunais da Relação (corti d'appello) sono competenti per le relative impugnazioni.

Tuttavia, in base alla legge nazionale, il relativo ricorso dev'essere depositato dinanzi all'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione impugnata.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

  • I tribunali, nello specifico gli ufficiali giudiziari.
  • L'ordine dei procuratori legali e degli ufficiali giudiziari (OSAE), nello specifico, gli ufficiali giudiziari.

In genere gli ufficiali giudiziari sono legittimati a effettuare le necessarie notificazioni e/o comunicazioni.

Conformemente al diritto processuale portoghese, i funzionari dell'organo giurisdizionale intervengono solo nei casi seguenti:

  • nei procedimenti di esecuzione in cui il creditore è lo Stato;
  • nei procedimenti di esecuzione in cui il creditore è rappresentato dal pubblico ministero;
  • laddove non vi siano "ufficiali giudiziari" nel distretto in cui il procedimento di esecuzione è pendente e il ricorso a un "ufficiale giudiziario" di un altro distretto comporterebbe costi eccessivi. L'intervento è deciso dal giudice su richiesta del creditore;
  • laddove le misure procedurali necessarie comportino spese di viaggio eccessive e non vi siano "ufficiali giudiziari" nella zona in cui devono essere attuate le misure. L'intervento è deciso dal giudice su richiesta dell'ufficiale giudiziario;
  • nei procedimenti di esecuzione per un valore fino ai 10 000 EUR, se i creditori sono persone fisiche e la domanda non riguarda un'attività commerciale o industriale, purché l'intervento sia necessario per la domanda di esecuzione e siano pagati i relativi costi procedurali;
  • nei procedimenti di esecuzione per un valore fino ai 30 000 EUR, se la domanda è connessa all'occupazione e qualora nella domanda di esecuzione l'attore ne richieda l'intervento e si faccia carico dei costi procedurali annessi.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

L'Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução – OSAE (Ordine dei procuratori legali e degli ufficiali giudiziari).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

Secondo il diritto portoghese, le quote del credito spettanti alle parti si presumono uguali in misura tale da ritenere, salvo prova contraria, che ciascun depositante possieda metà dei fondi depositati sul conto (articoli 513 e 516 del codice civile). Di conseguenza, l'ordinanza di sequestro conservativo riguarda la quota del conto congiunto del debitore e le quote si presumono eguali (articolo 780, quinto comma, del codice di procedura civile - CPC).

Tale presunzione può essere contestata adducendo prove contrarie, intese a dimostrare che i fondi depositati sul conto bancario appartengono a un unico titolare o a uno dei titolari del conto oppure che i titolari detengono quote diverse del conto o che i fondi appartengono a un terzo.

Se l'ordinanza di sequestro conservativo è diretta contro uno solo dei coniugi, ma è posto sotto sequestro un conto di cui entrambi sono titolari poiché si presume che il debitore non disponga di beni sufficienti, il coniuge della persona contro cui è emessa l'ordinanza di sequestro conservativo deve essere convocato per scegliere la separazione dei beni o dichiarare di accettare la condivisione del debito, su richiesta del coniuge contro cui è emessa l'ordinanza di sequestro conservativo. Se l'ordinanza di sequestro conservativo riguarda uno solo dei coniugi e un conto di cui entrambi sono intestatari, il coniuge può dichiarare che il debito è condiviso e, in tal caso, può essere emessa un'ordinanza di sequestro conservativo relativa al conto congiunto dei coniugi, se esistente (articolo 740, primo comma, articolo 741, primo comma, e articolo 742, primo comma - CPC).

Se il titolare del conto coincide con il debitore, ma si presuppone che i fondi del conto appartengano a un terzo, il terzo può contestare l'ordinanza (articolo 342, primo comma - CPC). Laddove risulti che il debitore è titolare di fondi depositati su un conto detenuto da terzi, il terzo può impugnare l'ordinanza di sequestro conservativo o contestarla, presentando elementi fattuali o adducendo prove che il giudice non ha preso in considerazione e che potrebbero mettere in discussione i motivi alla base dell'ordinanza di sequestro conservativo (articolo 372, primo comma - CPC). Nel primo caso a opporsi al sequestro sarà la terza parte, mentre nel secondo caso il debitore.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

A norma dell'articolo 391, secondo comma, del CPC, alle ordinanze di sequestro conservativo si applicano le disposizioni applicabili ai sequestri, adattate come del caso.

I sequestri si limitano ai beni necessari a pagare il debito oggetto dell'esecuzione e i costi previsti dell'esecuzione (articolo 735, terzo comma - CPC)

Ai sensi dell'articolo 738 del CPC sono esenti da sequestro: i due terzi (2/3) dell'importo netto di redditi, stipendi o somme percepite periodicamente a titolo di pensione contributiva o di altre indennità sociali, assicurazioni, indennizzi per infortunio o rendite vitalizie, nonché altri pagamenti di natura analoga, che garantiscono i mezzi di sussistenza del debitore. Per calcolare la componente liquida di tali pagamenti, si tiene conto soltanto dei contributi previsti per legge. L'importo massimo esente da sequestro è pari a tre stipendi minimi nazionali al momento del sequestro. Nel caso in cui il debitore non abbia altre fonti di reddito, l'importo minimo esente è pari a uno stipendio minimo nazionale.

Nel caso specifico del sequestro conservativo di depositi bancari, è esente da sequestro l'importo totale corrispondente allo stipendio minimo nazionale.

Su richiesta della persona contro cui è chiesta l'esecuzione, il giudice può in via eccezionale, tenuto conto dell'importo, del tipo di debito in essere, delle esigenze della persona contro cui è chiesa l'esecuzione e della rispettiva situazione familiare, ridurre l'ammontare del reddito da porre sotto sequestro per l'arco di tempo ritenuto ragionevole (ma comunque non superiore a un anno) e persino disporre che il reddito non sia sequestrabile.

Infine, sono esenti da sequestro i depositi bancari derivanti dal pagamento di prestiti anch'essi esenti da sequestro, a norma dell'articolo 739 del CPC.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche)per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

Le banche sono autorizzate a ricevere un compenso per i servizi forniti solo laddove il creditore sia un'impresa commerciale che nell'anno precedente ha presentato oltre 200 richieste di provvedimenti provvisori presso tribunali, cancellerie o punti di contatto (articolo 780, dodicesimo comma - CPC).

Il decreto esecutivo n. 202/2011 del 20 maggio 2011, ultima modifica, stabilisce il livello, i metodi di pagamento e di recupero e la ripartizione degli importi relativi ai compensi.

Tali compensi corrispondono ai costi sostenuti nella causa unicamente a carico del creditore e non includono i diritti e le spese dell'ufficiale giudiziario o i costi dell'esecuzione, né possono essere considerati spese delle parti (articolo 1, secondo comma, del decreto esecutivo n. 202/2011 del 20 maggio 2011).

In caso di sequestro conservativo di fondi di un conto bancario intestato alla persona contro cui è chiesta l'esecuzione, va pagato un quinto (1/5) di un'unità di conto, pari a 20,40 EUR.

Se il sequestro conservativo non è possibile (qualora la persona contro cui è chiesta l'esecuzione non sia titolare di nessun conto né fondo bancario) va pagato un decimo (1/10) di un'unità di conto, pari a 10,20 EUR.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo

In Portogallo le banche forniscono informazioni sui conti bancari in linea con le condizioni e gli importi previsti dall'articolo 50, paragrafo 1, lettera i).

Per il trattamento o l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo vanno pagati i seguenti importi:

  • 25 EUR se il debitore ha il domicilio nello Stato membro di origine;
  • 51 EUR se il debitore ha il domicilio in uno Stato membro diverso da quello di origine.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

Non applicabile.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

Ricorso contro la decisione di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 33, primo comma:

  • l'organo giurisdizionale competente per esaminare il ricorso e decidere è il giudice di primo grado che ha emesso la relativa decisione.

Ricorso contro l'esecuzione del sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 34:

  • la sezione dei tribunali centrali civili - per le esecuzioni di valore superiore a 50 000 EUR*
  • organi giurisdizionali civili locali e, in difetto, organi giurisdizionali di competenza generica per le esecuzioni di valore fino a 50 000 EUR.*

* L'importo include il capitale e gli interessi/le penali, calcolati sino alla data di presentazione dell'ordinanza di sequestro conservativo.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato

I ricorsi vanno presentati al tribunale che ha emesso la decisione impugnata (articolo 637, primo comma - CPC). Dopo la presentazione, i ricorsi sono sottoposti all'esame del Tribunal da Relação (corte d'appello).

Il termine per l'impugnazione è di quindici giorni a decorrere dalla notificazione e/o comunicazione della decisione (articolo 638, primo comma, e articolo 363, primo comma - CPC).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio

La versione originale in lingua portoghese di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
  • Nei provvedimenti provvisori, la parte che presenta la domanda è tenuta a corrispondere 306 EUR di spese processuali.
  • Nei ricorsi contro una decisione, il ricorrente è tenuto a corrispondere tra i 306 EUR e i 612 EUR di spese processuali.

A norma dell'articolo 145, primo comma, del CPC, le spese processuali vanno sostenute all'inizio del procedimento.

La tabelle II e III di cui all'articolo 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, del regolamento sulle spese processuali (decreto legge n. 34/2008 del 26 febbraio 2008) sono consultabili qui.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

Nessuna.

Ultimo aggiornamento: 26/02/2024

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