Ordinanza europea di sequestro conservativo

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Ordinanza europea di sequestro conservativo


*campo obbligatorio

Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

I giudici competenti a emettere un'ordinanza di sequestro conservativo dei conti bancari allorché il creditore abbia ottenuto un atto autentico (articolo 6, paragrafo 4) sono gli okrajna sodišč (tribunali cantonali) [articolo 279, lettera b), primo comma, della Zakon o izvršbi in zavarovanju (legge sull'esecuzione dei crediti e sulle relative garanzie)]; Uradni list RS (UL RS; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia) n. 3/07 - testo ufficiale consolidato, 93/07, 37/08 - ZST-1, 45/08 - ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 - decisione della Corte costituzionale 45/14 - decisione della Corte costituzionale 53/14, 58/14 - decisione della Corte costituzionale 54/15, 76/15 - decisione della Corte costituzionale 11/18; in prosieguo: "ZIZ"].

L'elenco dei tribunali cantonali è disponibile qui.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

L'autorità designata come competente per ottenere informazioni relative ai conti (articolo 14) è l'Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES (agenzia slovena incaricata della gestione dei registri pubblici e dei servizi collegati) [articolo 279, lettera c) della ZIZ].

Contatti: Tržaška cesta 16, 1000 Lubianamailto:gp@ajpes.si

gp@ajpes.si - ufficio principale
info@ajpes.si - informazioni per gli utenti

Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

I metodi per ottenere informazioni relative ai conti sono i seguenti (articolo 14, paragrafo 5):

a) AJPES, che è stata designata come autorità d'informazione, tiene il registro dei conti correnti, che è una banca dati unica sui conti correnti delle persone fisiche e giuridiche [articolo 191 e seguenti della Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (legge sui servizi di pagamento, sui servizi per l'emissione di moneta elettronica e i sistemi di pagamento); Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 7/18 e 9/18 – corr.; di seguito "ZPlaSSIED"]. Ciò rende molto efficace il processo di acquisizione delle informazioni, poiché non è necessario che l'autorità d'informazione chieda alla banca se il debitore detiene un conto presso di loro [articolo 14, paragrafo 5, lettera a)].

L'ottenimento delle informazioni relative ai conti dei debitori in base al metodo definito all'articolo 14 paragrafo 5, lettera c) è autorizzato dalla legislazione slovena (vd. articolo 31 della ZIZ) ma i giudici in pratica non utilizzano mai tale metodo in quanto possono ottenere le informazioni sui conti bancari dei debitori consultando per via elettronica il registro dei conti correnti delle persone fisiche e delle persone giuridiche [articolo 4 della ZIZ; articolo 13 della Zakon o sodiščih (legge sui tribunali); Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15 e 23/17 – ZSSve; di seguito "ZS"].

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

L'impugnazione ex articolo 21 viene presentata:

- dinanzi al giudice che respinge l'istanza di ordinanza di sequestro conservativo presentata dal creditore [okrožno sodišče (tribunale cantonale o regionale)].

Elenco dei tribunali cantonali, elenco dei tribunali regionali.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

L'autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notifica o per la comunicazione dell'ordinanza di sequestro conservativo e di altri documenti (articolo 4, paragrafo 14) è la seguente:

- conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 23 paragrafi 3, 5, e 6, all'articolo 25 paragrafo 3, all'articolo 27 paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 3 e all'articolo 36, paragrafo 5, secondo comma del regolamento (UE) n. 655/2014: il tribunale cantonale di Maribor.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

L'autorità competente a eseguire l'ordinanza di sequestro conservativo (capo 3) è la seguente:

il tribunale cantonale di Maribor, che ha la competenza territoriale per l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo emessa da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro dell'Unione europea [articolo 279, lettera d) della ZIZ].

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

I conti congiunti e i conti del rappresentante possono essere oggetto di un sequestro conservativo (articolo 30) nella misura di seguito illustrata.

Un conto per il pagamento congiunto è un conto di pagamento aperto da un prestatore di servizi di pagamento a nome di due o più persone fisiche o a nome di due o più persone giuridiche [articolo 14, primo comma, della Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (legge sui servizi e sui sistemi di pagamento) (ZPlaSS)].

Ogni titolare di un conto per il pagamento congiunto può disporre di tutti i fondi depositati sul conto di pagamento congiunto salvo che il contratto di gestione del suddetto conto preveda altre autorizzazioni per disporre dei fondi depositati sul suddetto conto (articolo 14, comma 2, della ZPlaSS)

I fondi depositati su un conto di pagamento congiunto possono essere integralmente utilizzati per pagare i debiti del titolare nei confronti dei terzi. Qualsiasi accordo concluso tra i titolari di un conto di pagamento congiunto relativamente alle quote delle parti e alla responsabilità di ogni titolare non limita i diritti dei terzi in procedimenti esecutivi o in procedure concorsuali avviati contro un determinato titolare per farsi rimborsare i crediti nei confronti del suddetto titolare con l'insieme dei fondi depositati sul conto di pagamento congiunto (articolo 14, comma 3, della ZPlaSS). I fondi depositati su un conto di pagamento congiunto possono dunque essere interamente utilizzati per pagare i debiti di un titolare nei confronti dei terzi.

Allorché una legge specifica dispone che l'esecuzione su determinati fondi di un debitore è limitata, tali limitazioni vengono prese in considerazione in un procedimento esecutivo contro un titolare del conto di pagamento congiunto, tenuto conto di ogni singolo titolare del conto di pagamento congiunto (articolo 14, comma 4 della ZPlaSS).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

Le norme seguenti si applicano agli importi impignorabili e agli importi per i quali l'esecuzione è limitata (articolo 31).

Sono impignorabili i redditi che presentano la caratteristica comune di non essere "redditi di base" (come ad es. gli stipendi), ma che costituiscono in generale entrate supplementari, d'importo esiguo e che rappresentano generalmente una misura sociale correttiva [articolo 101 della legge sull'esecuzione dei crediti e sulle relative garanzie (ZIZ)].

Ai sensi dell'articolo 102 della ZIZ l'esecuzione si limita ai redditi che sono generalmente redditi di base (come ad esempio gli stipendi); si tratta di redditi considerati come redditi da lavoro. In linea di massima i redditi possono essere pignorati al massimo per due terzi, ma occorre che rimanga nella disponibilità del debitore un importo pari al 76% dello stipendio minimo. Il suddetto importo dev'essere identico per ogni debitore. Nel caso di taluni crediti privilegiati, un importo inferiore pari al 50% dello stipendio minimo deve rimanere a disposizione del debitore. In questi due casi l'importo di cui il debitore deve continuare a disporre viene aumentato nel caso in cui il debitore provveda al mantenimento di familiari.

Le persone incaricate di applicare un'ordinanza di esecuzione (banca) devono rispettare i divieti e i limiti relativi all'esecuzione senza che il debitore lo chieda, salvo il caso in cui il debitore dimostri, presentando un atto autentico, che ha diritto a beneficiare di un limite superiore poiché è tenuto anche ad assolvere obbligazioni alimentari (articolo 102, comma 5 della ZIZ).

L'elenco esatto dei redditi impignorabili o per i quali esistono limitazioni è fissata agli articoli 101, 102 e 103 della ZIZ.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche)per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

La liquidazione delle spese si effettua come segue (articolo 43): le banche possono, conformemente alla loro politica commerciale e al tariffario applicabile per la remunerazione dei loro servizi, liquidare le spese in base al tariffario per l'esecuzione degli atti (ordinanza notificata alla banca e trasferimento dei fondi), in base a ordinanze equivalenti sul piano nazionale.

I prestatori di servizi di pagamento devono pubblicare sui loro siti web informazioni complete e precise sulle spese da essi addebitate per l'esecuzione delle misure sulla base di una decisione di esecuzione o di un'ordinanza conservativa (articolo 190 della ZPlaSSIED).

Le informazioni sui conti sono fornite da AJPES. Le informazioni contenute nel registro dei conti correnti delle persone giuridiche e delle persone fisiche che esercitano un'attività sono pubbliche e accessibili gratuitamente sul sito web dell'agenzia AJPES (articolo 194 della ZPlaSS). Per la fornitura di informazioni rilasciate dal registro dei conti correnti relativamente al conto di una persona fisica, AJPES fattura al richiedente spese conformemente al tariffario stabilito d'accordo col Ministero delle finanze (articolo 195 della ZPlaSSIED). Il tariffario per la fornitura di informazioni relative ai conti correnti di persone fisiche e che provengono dal registro dei conti correnti (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 49/10) viene altresì pubblicato sul sito web di AJPES. L'importo che si calcola in base a tale tariffario viene fissato in funzione delle modalità di presentazione delle richieste d'informazioni sui conti (la tariffa della fornitura d'informazioni per via elettronica è inferiore a quella della fornitura di informazioni per iscritto) e del numero di unità d'informazioni fornite.

Le spese liquidate per l'esecuzione di ordinanze equivalenti sul piano nazionale vengono pagate dal debitore e quelle relative alla fornitura d'informazioni sul conto vengono pagate dalla persona che ha presentato la domanda (generalmente il creditore).

Un organo giurisdizionale accede gratuitamente alle informazioni relative ai conti consultando il registro tenuto da AJPES o chiede all'istituzione finanziaria di pagamento (la banca) di rivelare se il debitore ha un conto aperto presso l'istituto medesimo (articolo 4, primo comma, della ZIZ, articolo 13 della ZS).

L'agenzia AJPES garantisce ai tribunali, all'autorità fiscale e alle altre autorità competenti in materia di esecuzione un accesso elettronico diretto alle informazioni del registro dei conti correnti.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo

Il tariffario o l'altro insieme di norme che regolano le spese applicabili liquidate da qualsiasi autorità o altro organismo che partecipa alla trattazione del procedimento per l'ordinanza o all'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo (articolo 44) prevede quanto segue.

Al momento della presentazione di una domanda di garanzia di un credito attraverso un'ordinanza di sequestro conservativo devono essere pagate le spese processuali [articolo 29, lettera b) in combinato disposto con gli articoli 239 e 279, lettera a) della ZIZ]. Per presentare un'istanza per un'ordinanza di sequestro conservativo occorre pagare spese processuali per un importo pari a 30 EUR [posizione tariffaria n. 4012 della legge sulle spese processuali (Zakon o sodnih taksah – ZST-1; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia nn. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – decisione della Corte costituzionale 19/15 – decisione della Corte costituzionale 30/16, 10/17 – ZPP-E e 11/18 – ZIZ-L; di seguito "ZST-1"), oppure a 24 EUR (posizione tariffaria n. 4041 e 4012 della ZST-1) qualora l'istanza sia presentata in forma elettronica.

Quando l'ordinanza di sequestro conservativo è stata emessa da un organo giurisdizionale sloveno, la banca si trova in Slovenia e l'organo giurisdizionale ha anche emesso una decisione che ordina alla banca di intraprendere l'azione di cui all'articolo 260, primo comma, punto 4, o all'articolo 271, primo comma, punto 4 della ZIZ [articolo 279, lettera e), primo comma], le spese processuali coprono anche l'emissione di tale decisione, in quanto è effettivamente emessa dall'organo giurisdizionale nel procedimento per l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo (cioè il procedimento per decidere in merito a una domanda di garanzia di un credito).

Quando l'ordinanza di sequestro conservativo è stata emessa da un organo giurisdizionale straniero e l'organo giurisdizionale sloveno la riceve per l'esecuzione perché la banca si trova in Slovenia, la decisione con la quale l'organo giurisdizionale ordina alla banca di intraprendere l'azione di cui all'articolo 260, primo comma, punto 4 o all'articolo 271, primo comma, punto 4 della ZIZ [articolo 279, lettera e) primo comma] viene emessa nel procedimento avviato sulla base del ricevimento dell'ordinanza di sequestro conservativo. In base all'articolo 24 del regolamento, le spese di giudizio non vengono pagate in questo caso, poiché la decisione non può essere considerata una decisione su un provvedimento provvisorio o un provvedimento preliminare e il procedimento in cui tale decisione viene emessa non può essere considerato il procedimento di garanzia di un credito. Piuttosto determina la decisione con la quale l'organo giurisdizionale impartisce alla banca istruzioni sulle modalità di esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo emessa all'estero.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

Il livello assegnato alle ordinanze equivalenti sul piano nazionale (articolo 32) viene definito come segue.

Nel caso in cui diversi creditori facciano valere i loro crediti rispetto allo stesso debitore e con una esecuzione identica, i suddetti creditori vengono soddisfatti nell'ordine nel quale hanno ottenuto il diritto al rimborso in base allo stesso oggetto, salvo i casi in cui la legge prevede in altro modo (articolo 12 della ZIZ).

Le modalità di esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo emessa da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione europea prevedono che l'autorità giudiziaria emetta una decisione che ordina l'azione di cui all'articolo 271, primo comma, punto 4 della ZIZ, in altre parole l'emissione di un provvedimento provvisorio [articolo 279, lettera e), terzo comma, della ZIZ]. L'organo giurisdizionale emette un'ordinanza per un provvedimento provvisorio, ordinando all'istituzione finanziaria di pagamento di impedire al debitore o a qualsiasi altro che agisca su ordine del debitore, di ritirare dal conto del debitore la somma di denaro per la quale il giudice ha adottato il provvedimento provvisorio (articolo 271, primo comma, punto 4 della ZIZ). Questo tipo di provvedimento provvisorio emesso da un giudice sloveno in base a un'ordinanza europea di sequestro conservativo emessa da un altro Stato membro non permette di ottenere una garanzia sull'oggetto della misura conservativa (articolo 271, secondo comma della ZIZ). Tale tipo di misura provvisoria viene emesso dal giudice nel caso in cui quest'ultimo non abbia ancora deciso nel merito. Se il creditore allega all'istanza di ordinanza di sequestro conservativo una decisione, una transazione giudiziaria o un atto pubblico esistente, viene ordinato il provvedimento di esecuzione di cui all'articolo 260, primo comma, punto 4 della ZIZ, ossia viene emessa un'ordinanza di misura preventiva con la quale si ordina il sequestro di una somma di denaro sul conto del debitore presso l'istituzione finanziaria di pagamento [artico 279, lettera e), terzo comma, e articolo 260, primo comma, punto 4 della ZIZ]. Il sequestro permette al creditore di ottenere una garanzia sui fondi di cui dispone il debitore sui conti bancari (articolo 107, terzo comma della ZIZ, in combinato disposto con l'articolo 138, quinto comma e articolo 239 della ZIZ).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

I giudici o eventualmente l'autorità d'esecuzione competente a decidere su un'impugnazione (articolo 33, primo comma e articolo 34, primo o secondo comma) sono i seguenti:

- un ricorso in opposizione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1 dev'essere presentato presso il giudice che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo. Si tratta del tribunale cantonale o regionale. Tale tribunale decide sul ricorso (articolo 54 della ZIZ in combinato disposto con l'articolo 239 della ZIZ);

- un ricorso ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, dev'essere presentato dinanzi al tribunale cantonale di Maribor che ha emesso l'ordinanza conservativa (con una misura preventiva o provvisoria) in base a un'ordinanza di sequestro conservativo emessa da un altro Stato membro e l'ha notificata o comunicata all'istituzione finanziaria di pagamento. Tale tribunale statuisce sul ricorso [articolo 279, lettera f), della ZIZ);

- un ricorso (eccezione di ordine pubblico) ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento dev'essere presentato dinanzi al tribunale cantonale di Maribor.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato

I giudici dinanzi ai quali è possibile presentare l'impugnazione; i termini per l'impugnazione (stabiliti dal diritto nazionale) e l'evento che dà inizio al decorso del termine stesso ex articolo 37, sono i seguenti.

L'ordinanza emessa per il procedimento di opposizione può essere impugnata (articolo 9, primo comma della ZIZ, in combinato disposto con l'articolo 239 della ZIZ). Tale impugnazione va presentata dinanzi al giudice che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo (tribunale cantonale o regionale) o dinanzi al tribunale cantonale competente per l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo in base all'articolo 23 del regolamento.

L'impugnazione va presentata entro otto giorni a partire dalla notifica o dalla comunicazione dell'ordinanza con la quale il giudice di primo grado ha deciso sull'opposizione (articolo 9, terzo comma, della ZIZ).

La corte d'appello si pronuncia su tale impugnazione.

Recapiti delle corti d'appello competenti:

1 Višje sodišče v Celju
Prešernova ulica 22
3102 Celje - p.p. 1034

tel.: (03) 427 51 00
fax.: (03) 427 52 70
e-mail: urad.visce@sodisce.si

2 Višje sodišče v Kopru
Ferrarska 9
6000 Koper

tel.: (05) 668 30 00
fax.: (05) 639 52 45
e-mail: urad.viskp@sodisce.si

3 Višje sodišče v Ljubljani
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

tel.: (01) 366 44 44
fax.: (01) 366 40 70
e-mail: urad.vislj@sodisce.si

4 Višje sodišče v Mariboru
Sodna ulica 14
2000 Maribor

tel.: (02) 234 71 00
fax.: (02) 234 73 18
e-mail: urad.vismb@sodisce.si

Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio

Informazioni sulle spese processuali (articolo 42)

Le spese processuali nell'ambito di un procedimento per ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo o di un procedimento per l'impugnazione di un'ordinanza sono identici per quanto riguarda le spese processuali sostenute per ottenere un'ordinanza equivalente sul piano nazionale o per una impugnazione contro tale ordinanza sul piano nazionale.

Il pagamento delle spese processuali è regolato dall'articolo 29, lettera b) della ZIZ. Le spese processuali devono essere pagate al momento della presentazione dell'istanza per l'esecuzione, dell'opposizione e dell'appello o entro gli otto giorni seguenti la notifica o la comunicazione dell'ordine di pagamento delle spese processuali.

Nel caso in cui le spese processuali possano essere calcolate automaticamente, viene emesso un ordine di pagamento in caso di presentazione dell'istanza per via elettronica e viene imposto all'istante il pagamento delle spese processuali con bonifico e nella causale va inserito il numero di riferimento che figura sull'ordine di pagamento. L'ordine di pagamento viene considerato notificato o comunicato nel momento in cui l'istante o il suo rappresentante deposita l'istanza per via elettronica.

Nel caso in cui le spese processuali non siano pagate tempestivamente l'istanza si considera ritirata.

Nell'ordine di pagamento l'organo giurisdizionale deve avvisare la parte delle conseguenze del mancato pagamento delle spese processuali.

L'importo delle spese processuali è stabilito dalla legge sulle spese processuali (ZST-1), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – decisione della Corte costituzionale 19/15 – decisione della Corte costituzionale 30/16). Le spese processuali calcolate sono le stesse spese che vengono fatturate nei procedimenti relativi a un'ordinanza equivalente sul piano nazionale (in concreto per l'ordinanza conservativa).

Gli importi forfettari di tali spese sono i seguenti:


La domanda viene presentata su carta

La domanda viene presentata in forma elettronica

Procedimento per richiedere un'ordinanza di sequestro conservativo

30 EUR (posizione tariffaria n. 4012 della ZST-1)

24 EUR (posizione tariffaria nn. 4041 e 4012 della ZST-1)

Procedimento d'opposizione

30 EUR (posizione tariffaria n. 4022 della ZST-1)

24 EUR (posizione tariffaria nn. 4041 e 4022 della ZST-1)

Procedimento d'appello

33 EUR (posizione tariffaria n. 4033 della ZST-1)

26,4 EUR (posizione tariffaria nn. 4041 e 4033 della ZST-1)

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

Le lingue accettate per la traduzione dei documenti (articolo 49, secondo comma):

Le lingue ufficiali sono lo sloveno e le due lingue delle minoranze nazionali che sono ufficialmente utilizzate negli organi giurisdizionali situati nei territori di tali minoranze (articoli 6 e 104 del codice di procedura civile). Le lingue delle minoranze nazionali sono l'italiano e l'ungherese. L'italiano viene utilizzato dai tribunali cantonali di "Piranu", dal tribunale cantonale di "Kopru" e dal tribunale regionale di "Kopru", mentre l'ungherese viene utilizzato dal tribunale cantonale di "Lendava".

I territori delle comunità miste dipendono dalla legge sulla creazione dei comuni e dalla creazione dei relativi territori (Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij – Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 108/06 – testo consolidato ufficiale e n. 9/11; in prosieguo la "ZUODNO"). L'articolo 5 della ZUODNO dispone quanto segue: "In base alla presente legge, i territori delle comunità miste sono quelli stabiliti per legge dai comuni di Lendava, Hodoš - Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola e Piran".

Ultimo aggiornamento: 31/03/2022

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