Ordinanza europea di sequestro conservativo

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Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

I Juzgados de Primera Instancia (Tribunali di primo grado).

Per determinare il tribunale competente territorialmente si applicheranno i criteri di cui all'articolo 545, comma 3, della Ley de Enjuiciamiento Civil (Codice di procedura civile) in materia di esecuzione fondata su titoli extragiudiziali.

Ciò significa che, di norma, il foro competente sarà il Tribunale di primo grado del luogo determinato ai sensi degli articoli 50 e 51 del codice di procedura civile. L'esecuzione può essere avviata anche su richiesta della parte che richiede l'esecuzione davanti al Tribunale di primo grado nel luogo di esecuzione dell'obbligazione, come specificato nell'ordinanza, o in qualsiasi luogo in cui vi siano beni pignorabili della parte contro cui è chiesta l'esecuzione. Le regole sulla sottoposizione esplicita o tacita alla giurisdizione non sono mai applicabili in questo caso. Se vi sono più parti contro le quali viene chiesta l'esecuzione, sarà competente uno qualunque dei tribunali competenti per le parti, conformemente a quanto di cui sopra, a scelta della parte che chiede l'esecuzione.

Se il titolo esecutivo riguarda beni specificamente ipotecati o costituiti in pegno, il tribunale competente è determinato ai sensi dell'articolo 684 del codice di procedura civile.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional (Sottodirezione generale per la cooperazione giudiziaria internazionale). Ministero della Giustizia.

Contatti:

sgcji@mjusticia.es

Telefono: +34 91 390 4411

Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Accesso da parte dell'autorità di informazione alle informazioni pertinenti qualora tali informazioni siano conservate da autorità o amministrazioni pubbliche in registri o in altro modo.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Il ricorso deve essere proposto dinanzi al giudice che ha respinto l'ordinanza. Se la decisione è stata emessa da un Tribunale di primo grado o da un Tribunale commerciale (Juzgado de lo Mercantil), l'appello sarà esaminato dal Tribunale provinciale (Audiencia Provincial). Se la decisione è stata emessa da un tribunale di secondo grado, sarà lo stesso tribunale a trattare il ricorso.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

Il tribunale competente per l'esecuzione dell'ordinanza ai sensi dell'articolo 50, lettera f).

Ai fini dell'articolo 28, paragrafo 3, sarà competente il Tribunale di primo grado del domicilio del debitore.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Il Tribunale di primo grado del luogo in cui è tenuto il conto bancario e, in caso di conti tenuti in più località, il Tribunale di primo grado corrispondente a ciascuna di esse.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

L'ordinanza di sequestro conservativo può essere emessa su conti congiunti di cui il debitore è cointestatario e su conti per i quali il debitore sia titolare per conto terzi. Tuttavia, un'ordinanza di sequestro conservativo non può essere emessa su conti detenuti da terzi designati per conto del debitore.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

Le norme in materia di stipendi e pensioni sono stabilite dall'articolo 607 del codice di procedura civile.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&tn=1&p=20151028&vd=#a607

Se le autorità pubbliche sono coinvolte in procedimenti civili o commerciali per motivi estranei all'esercizio della loro autorità, i fondi depositati sui conti bancari sono esenti da sequestro quando tali fondi sono stati effettivamente destinati a un servizio o a uno scopo pubblico.

Tali importi sono esenti da sequestro senza che sia necessaria una richiesta in tal senso.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche)per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

Non è previsto il pagamento di commissioni a tal fine.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo

Non vengono addebitati oneri.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

Le ordinanze vengono classificate cronologicamente, dal momento in cui la banca riceve l'ordinanza.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

Il tribunale che ha emesso o eseguito l'ordinanza.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato

Il ricorso è presentato dinanzi all'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione.

Se la decisione è stata emessa da un Tribunale di primo grado o da un Tribunale commerciale, il termine per la presentazione di un ricorso è di 20 giorni e il ricorso sarà esaminato dal Tribunale provinciale. Se la decisione è stata emessa da un altro tribunale, il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni e sarà esaminato dallo stesso tribunale.

L'inizio del termine per la presentazione di un ricorso decorre dalla notifica della decisione.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio

Non sono previste spese processuali, tranne al momento della presentazione del ricorso, quando è richiesto un deposito nei casi e secondo le modalità previste dalla disposizione aggiuntiva 15 della Ley Orgánica del Poder Judicial, "LOPJ" (Legge organica sulla Magistratura).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

Non applicabile.

Ultimo aggiornamento: 26/02/2024

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