Successioni

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Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2

Una domanda di dichiarazione di esecutività di una decisione del giudice o di qualsiasi altro atto emesso in uno Stato membro dell'Unione europea sarà sottoposto all'esame del tribunale provinciale nel circondario in cui si trova il domicilio o la sede del debitore, o il luogo dell'esecuzione (articolo 627, lettera e, comma 1 del codice di procedura civile).

La ricerca del tribunale territorialmente competente si effettua per mezzo del relativo motore di ricerca.

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 51

La sentenza del tribunale di primo grado può essere impugnata dinanzi alla Corte d'appello di Sofia (articolo 627, lettera e), comma 6, prima frase, del codice di procedura civile).

La decisione della Corte d'appello di Sofia può essere impugnata dinanzi alla Corte di cassazione (articolo 627, lettera e) comma 6, seconda frase, del codice di procedura civile)..

La legislazione nazionale in materia di diritto civile relativa ai detti ricorsi in appello e in cassazione si trova nei capi 20 e 22 del codice di procedura civile.

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64

Nel caso in cui il giudice bulgaro sia competente a livello internazionale ai sensi degli articoli 4, 7, 10 e 11 del regolamento (UE) n. 650/2012, la domanda di rilascio di un certificato successorio europeo va presentata al tribunale del circondario in cui si trova l'ultimo domicilio del dante causa o altrimenti all'ultimo indirizzo in Bulgaria. In mancanza di un recapito in Bulgaria la domanda va sottoposta al tribunale circondariale di Sofia (articolo 627, lettera f, primo comma del codice di procedura civile).

La ricerca del tribunale territorialmente competente si effettua per mezzo del motore di ricerca disponibile sul sito.

Non esiste altra autorità competente per rilasciare il certificato successorio europeo.

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all’articolo 72

I ricorsi contro un certificato successorio europeo o il diniego di rilascio di tale certificato possono essere introdotti dinanzi al tribunale provinciale competente entro un mese dalla certificazione. Nel caso in cui un certificato successorio rilasciato non sia corretto o nel caso in cui il diniego di rilascio di un certificato non sia fondato, il tribunale annulla la decisione e rinvia il fascicolo dinanzi al tribunale di primo grado, allegando istruzioni vincolanti (articolo 627, lettera f, terzo comma del codice di procedura civile).

Le decisioni su una domanda di rettifica, di modifica, o di revoca di un certificato successorio europeo possono essere impugnate dinanzi al tribunale provinciale competente entro due settimane dalla data della notifica. Nel caso in cui un certificato successorio rilasciato non sia corretto o che un diniego di rettifica, di modifica o di revoca non sia fondato, il tribunale annulla la decisione in tutto o in parte e rinvia il fascicolo dinanzi al tribunale di primo grado, allegando istruzioni vincolanti (articolo 627, lettera h, terzo comma del codice di procedura civile).

La sospensione della validità di un certificato successorio europeo rilasciato dal tribunale circondariale può essere impugnata dinanzi al tribunale provinciale entro una settimana (dinanzi al tribunale di primo grado, allegando istruzioni vincolanti (articolo 627, lettera h, del codice di procedura civile).

Le questioni che non rientrano nel regolamento (UE) n. 650/2012 o dalle norme specificamente create in base al codice di procedura civile che costituiscono la procedura per il rilascio di un certificato successorio europeo, sono regolate dalle norme generali applicabili alla procedura prevista per la volontaria giurisdizione (capo 49 del codice di procedura civile).

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell’elenco contenente le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2

In Bulgaria, soltanto i giudici veri e propri corrispondono alla definizione di "organo giurisdizionale" di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Ultimo aggiornamento: 26/09/2022

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