Successioni

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Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2

Il nome e le coordinate degli organi giurisdizionali locali competenti figurano nella base dati disponibile sul portale europeo e-Justice.

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 51

La versione originale in lingua croato di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

I ricorsi contro le decisioni di un tribunale di primo grado (che si pronuncia su una impugnazione di una decisione di un notaio) devono essere presentati entro quindici giorni dalla notifica o dalla comunicazione della decisione.

Sulla base del ricorso il tribunale di primo grado può modificare la decisione impugnata emettendo una nuova decisione. Qualora il tribunale di primo grado non modifichi la sua decisione, esso rinvia il ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale di secondo grado (che può ammettere un ricorso tardivo nel caso in cui non sia in contrasto con i diritti delle altre parti).

Occorre notare che chiunque abbia un interesse (tutelato dalla legge) può chiedere di modificare la decisione dinanzi agli organi giurisdizionali per qualsiasi questione che a suo avviso sia stata giudicata ingiustamente nell'ambito di una decisione su una successione, nel caso in cui la persona che ricorre non sia vincolata da una decisione definitiva su una successione (articolo 232 della legge sulle successioni).

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64

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Conformemente alla legge sulle successioni, i tribunali locali sono competenti a rilasciare il certificato successorio europeo; lo stesso vale per i notai in quanto commissari del tribunale.

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all’articolo 72

L'articolo 7 della legge che attua il regolamento (UE) n. 650/2012 permette di presentare un ricorso contro un certificato successorio europeo (in prosieguo: "il certificato") rilasciato da un notaio. Sul ricorso decide il tribunale locale. Inoltre, si può presentare ricorso contro un certificato emesso da un tribunale locale o contro una decisione di un tribunale locale o contro una decisione di un tribunale locale di concessione o di diniego a rilasciare un certificato. In questo caso, è il tribunale di contea a decidere sul ricorso.

Un certificato può essere rettificato, modificato o revocato dal tribunale locale o dal notaio che l'ha rilasciato, di propria iniziativa (d'ufficio) o su domanda di una persona che ha interesse in tal senso. L'articolo 9 della legge che attua il regolamento (UE) n. 650/2012 permette di presentare un ricorso contro un certificato successorio europeo (in prosieguo: "il certificato") rilasciato da un notaio. Sul ricorso si pronuncia il tribunale locale. Inoltre, si può presentare ricorso contro una decisione di rettifica, di modifica o di revoca di un certificato emesso da un tribunale locale, In questo caso il ricorso è il tribunale di contea a pronunciarsi.

Il tribunale locale o il notaio dinanzi al quale la richiesta di modifica o di revoca del certificato è pendente si pronunciano sulle domande di sospensione degli effetti di un certificato ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012. E' possibile presentare un ricorso contro una decisione di sospensione degli effetti di un certificato emesso da un notaio. Sul ricorso decide il tribunale locale competente. Si può presentare un ricorso anche contro una decisione di sospensione degli effetti di un certificato emesso da un tribunale locale. In questo caso sul ricorso si pronuncia il tribunale di contea.

In tutti i casi suddetti, le disposizioni della legge sulle successioni che regolano i procedimenti e le decisioni in materia di successione si applicano mutatis mutandis alle disposizioni e alle decisioni relative ai ricorsi contro le decisioni dei notai e ai ricorsi contro le decisioni dei tribunali locali.

In base alla legge sulle successioni, un ricorso contro una decisione presa da un notaio, in quanto commissario del tribunale in un procedimento di successione può essere presentato entro otto giorni dalla notifica o dalla comunicazione della decisione alle parti. Il ricorso dev'essere presentato presso il notaio, che deve trasmetterlo immediatamente al tribunale locale competente insieme al relativo fascicolo. Il giudice monocratico si pronuncia sulle impugnazioni. I ricorsi tardivi, incompleti o irricevibili sono respinti dal tribunale. Quando un tribunale si pronuncia su un ricorso contro una decisione presa da un notaio esso può confermare la decisione in tutto o in parte, oppure annullarla. Il tribunale può, di sua iniziativa (d'ufficio) decidere quale parte di una decisione è annullata o confermata. La decisione di un tribunale con la quale viene revocata in tutto o in parte la decisione di un notaio non può essere impugnata da un singolo ricorrente.

La legge sulle successioni prevede la possibilità di ricorrere contro una decisione di un tribunale di primo grado. I ricorsi devono essere presentati dinanzi al tribunale di primo grado entro quindici giorni dalla data della notifica o della comunicazione della decisione in primo grado. Quando un ricorso viene presentato tempestivamente, il giudice di primo grado può di sua iniziativa (d'ufficio) modificare la decisione impugnata emanando una nuova decisione, nel caso in cui ciò non violi i diritti delle altre parti, fondati su quest'ultimo provvedimento. Qualora il tribunale di primo grado non modifichi la sua decisione esso rinvia il ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale di secondo grado, indipendentemente dal fatto di sapere se il ricorso è stato presentato tempestivamente o meno. Quest'ultimo giudice può tuttavia prendere anche in considerazione i ricorsi tardivi, nel caso in cui ciò non violi i diritti delle altre parti basati sulla decisione impugnata.

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell’elenco contenente le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2

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In Croazia, oltre ai tribunali locali, i notai PDF (194 Kb) hr sono designati come operatori del diritto competenti in materia di successioni e che esercitano funzioni giurisdizionali o agiscono in virtù di una delega di poteri di un'autorità giudiziaria e sotto il suo controllo, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

Ultimo aggiornamento: 15/07/2024

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