Successioni

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Cipro

Diritto di famiglia — materia di successione


*campo obbligatorio

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2

Gli organi giurisdizionali competenti sono i tribunali distrettuali

  • Tribunale distrettuale di Nicosia

Indirizzo: Charalmbou Mouskou, 1405 Nicosia, Cipro

Tel: (+357) 22865518

Fax: (+357) 22304212 / 22805330

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Tribunale distrettuale di Limassolo

Indirizzo: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726, Limassol, Cipro

Tel: (+357) 25806100 / 25806128

Fax: (+357) 25305311

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Tribunale distrettuale di Larnaca

Indirizzo: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cipro

Tel: (+357) 24802721

Fax: (+357) 24802800

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Tribunale distrettuale di Paphos

Indirizzo: Angolo di Neofytou e Nikou Nikolaidi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cipro

Tel.: (+357) 26802601

Fax: (+357) 26306395

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Tribunale distrettuale di Famagosta

Indirizzo: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cipro

Tel: (+357) 23730950 / 23742075

Fax: (+357) 23741904

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 51

La versione originale in lingua greco di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: inglese.

Il diritto nazionale non prevede l'esistenza di procedimenti per ricorrere contro le decisione della Corte Suprema sul ricorso di cui trattasi.

Tuttavia, se la dichiarazione di esecutività è stata impugnata presentando una "domanda privilegiata" (pronomiakò éntalma) esaminata dalla Suprema Corte, sarà possibile in seguito presentare ricorso contro la decisione del giudice, analogamente a quanto avviene nelle cause civili.

Comunque, nel caso in cui si ritenga che vi sia stata una violazione dei diritti umani, è possibile presentare un ricorso individuale presso la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo.

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64

L'autorità preposta al rilascio del certificato successorio europeo è il tribunale distrettuale ("Eparchiako Dikastirio") competente per territorio, come indicato in precedenza per la domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all’articolo 72

L'impugnazione prevista contro una decisione emessa dall'autorità giudiziaria in tal senso competente (vale a dire il tribunale distrettuale) relativamente al rilascio di un certificato è un ricorso dinanzi alla Corte Suprema, in base alle norme della procedura civile.

Eccezionalmente la Corte Suprema può concedere un'autorizzazione a presentare una "domanda privilegiata" e in tal caso vale quanto esposto sopra.

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell’elenco contenente le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2

L'unica autorità che esercita funzioni giurisdizionali o agisce in base a una delega dei poteri da parte di un'autorità giudiziaria o agisce con la supervisione di un'autorità giudiziaria è la cancelleria di ciascun tribunale distrettuale, ai sensi dell'articolo 13, capo 189 della legge sull'amministrazione delle successioni; tuttavia nel caso in cui le condizioni per le competenze stabilite ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento non siano soddisfatte, la cancelleria non è considerata un "organo giurisdizionale" secondo la definizione prevista dal regolamento.

Tenuto conto della definizione del termine "decisione" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento, l'unica competenza della cancelleria per la quale sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento è la fissazione del costo delle domande e dei procedimenti in generale relativi alle successioni; ciò nei casi in cui la cancelleria sia competente in tal senso, in quanto rientra nella definizione di "organo giurisdizionale" in base al regolamento.

Ultimo aggiornamento: 12/07/2024

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