- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2
- Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 51
- Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64
- Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all’articolo 72
- Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell’elenco contenente le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2
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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2
In Estonia i tribunali regionali sono competenti a decidere sulle domande di dichiarazione di esecutività, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento. Si tratta dei seguenti 4 tribunali: di Harju, di Pärnu, di Tartu e di Viru. I recapiti dei tribunali regionali sono disponibili sul sito internet dei tribunali.
In Estonia, le Corti d'appello distrettuali sono competenti a decidere sui ricorsi contro la decisione relativa alla domanda di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento. In Estonia esistono due Corti d'appello distrettuali: quella di Tallinn (Tallinna Ringkonnakohus) e quella di Tartu (Tartu. Ringkonnakohus). I recapiti di tali corti sono disponibili sul relativo sito internet.
Il ricorso dinanzi alle suddette corti dev'essere presentato dall'intermediario del tribunale regionale la cui sentenza è stata impugnata.
In qualità di giudice di secondo grado, la corte del distretto di Tallinn statuisce sui ricorsi presentati contro le sentenze emesse dai tribunali regionali di Harju e di Pärnu. Nella sua qualità di giudice di secondo grado, la Corte distrettuale di Tartu statuisce sui ricorsi presentati contro le sentenze emesse dai tribunali regionali di Tartu e di Viru.
Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 51
In Estonia la Corte suprema (Riigikohus) è competente per tali procedimenti. Una sentenza di una corte distrettuale può essere impugnata con un ricorso presso la Corte suprema. Tale impugnazione dev'essere fondata unicamente sul fatto che la Corte distrettuale ha emesso la sentenza applicando in modo erroneo una disposizione di diritto sostanziale o sul fatto che abbia commesso una grave violazione di una norma di diritto processuale, dando luogo così a una decisione non corretta.
I recapiti del Riigikohus sono disponibili sul relativo sito internet.
Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64
In Estonia i notai possono rilasciare il certificato successorio europeo ai sensi dell'articolo 64 del regolamento. I recapiti aggiornati di tutti i notai estoni sono disponibili sul sito internet del Consiglio dell'Ordine dei notai o dall'intermediario della funzione „Leia notar”.
Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all’articolo 72
In Estonia i tribunali regionali sono competenti per tali procedimenti.
Per impugnare un certificato successorio rilasciato da un notaio, occorre presentare un ricorso presso il tribunale regionale nel cui ambito è competente il notaio che ha rilasciato il certificato. Il tribunale regionale emetterà una decisione sul ricorso.
Una decisione del tribunale regionale può essere impugnata dinanzi a una corte distrettuale e la relativa decisione può a sua volta essere impugnata dinanzi alla Corte suprema.
Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell’elenco contenente le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2
Tali autorità non esistono in Estonia.
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