- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2
- Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 51
- Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64
- Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all’articolo 72
- Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell’elenco contenente le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2
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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2
I ricorsi di cui all'articolo 45 devono essere presentati al direttore degli uffici della cancelleria del tribunale (ex articolo 509, primo, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile) nel caso in cui il ricorso riguardi una decisione o una transazione conclusa dinanzi a un giudice e al presidente del Consiglio dell'ordine dei notai o in caso di assenza o d'impossibilità a intervenire in presenza del suo vice, nel caso in cui riguardi un atto autentico.
Il giudice dinanzi al quale vengono presentati i ricorsi ex articolo 50, paragrafo 2, è il presidente del tribunale (articolo 509, comma 9, del codice di procedura civile).
Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 51
Per ricorrere contro una decisione del presidente del tribunale, "in ultimo grado", è necessario presentare ricorso dinanzi alla Corte di cassazione.
I motivi alla base della presentazione di un ricorso in cassazione sono di diversa natura (violazione di legge, eccesso di potere, difetto di competenza, mancanza di una base giuridica, assenza di motivi, decisioni contrastanti, ecc.), ma hanno in comune il fatto che il giudice si limiterà ad eseguire una mera valutazione dell'applicazione della legge. La Corte di cassazione verifica ad esempio che nella decisione in esame non sussista violazione delle norme di legge oppure che la decisione non abbia tenuto in considerazione le stesse, ma non si pronuncia nel merito dei fatti.
La Corte di cassazione
5 quai de l'horloge
75055 Parigi
Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64
Il certificato successorio europeo viene emesso da un notaio.
Il Conseil supérieur du notariat, è l'organismo a livello nazionale relativo all'associazione professionale dei notai in Francia.
Conseil supérieur du notariat
60 boulevard de la Tour-Maubourg
75007 Parigi
Contatti: https://www.notaires.fr/fr
Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all’articolo 72
I ricorsi di cui all'articolo 72 possono essere presentati dinanzi al presidente del tribunale competente nel territorio in cui si trova il notaio competente (articolo 1381, comma 4 del codice di procedura civile).
Tale ricorso può essere inoltrato entro quindici giorni dall'emissione o dalla notifica della copia del certificato conforme del suddetto certificato successorio europeo o dalla ricezione della decisione relativa al summenzionato certificato.
Il presidente del tribunale si pronuncia in ultimo grado sul ricorso. Il ricorrente, il notaio che ha redatto l'atto ed eventualmente la parte che ha richiesto un certificato successorio (se non è il ricorrente stesso) vengono sentiti e citati. Il notaio viene informato della decisione.
Nel caso in cui il presidente del tribunale disponga per l'emissione, la rettifica o la modifica del certificato può procedere personalmente o può invitare il notaio ad agire in tal senso.
Nel caso in cui la revoca o la sospensione degli effetti del certificato successorio europeo venga disposta dal presidente del tribunale, il notaio informa immediatamente tutti i soggetti che hanno ricevuto copie conformi dei certificati. Nessuna copia del certificato può essere emessa nel periodo di sospensione dei suoi effetti.
Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell’elenco contenente le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2
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