- Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2
- Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 51
- Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64
- Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all’articolo 72
Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2
Corte d’Appello
I dettagli di contatto di tutte le Corti d’Appello possono essere reperiti al seguente indirizzo: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp limitando la ricerca alle sole Corti d’Appello
Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 51
Corte Suprema di Cassazione di ROMA
Piazza Cavour
00193 Roma (RM)
Italia
Tel. +39 06 68831
Fax +39 06 6883423
Web: https://www.cortedicassazione.it/
Festività locale: 29 giugno
La procedura nazionale è quella del "ricorso per Cassazione".
Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64
Notai
I dettagli di contatto dei Notai possono essere reperiti al seguente indirizzo: https://www.notariato.it/it/trova-notaio/ .
Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all’articolo 72
Reclamo ai sensi dell’articolo 739 del Codice di Procedura Civile.
(a)
- Tribunale, in composizione collegiale, del luogo di residenza del Notaio.
(b)
I dettagli di contatto di tutti i Tribunali possono essere reperiti al seguente indirizzo: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp limitando la ricerca ai soli Tribunali.
(c)
Il reclamo ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile si propone con ricorso al Tribunale, che pronuncia in Camera di Consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione della decisione dell’autorità di rilascio, se è data in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è data in confronto di più parti.
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