Successioni

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Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2

Il giudice competente ad esaminare la domanda di dichiarazione di esecutività è il Tribunale civile (prima sezione). Un ricorso contro tale decisione dev'essere presentata dinanzi alla Corte d'appello.

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 51

V. le disposizioni del titolo IV del 3° Libro del Codice d'organizzazione e di procedura civile (Capo 12 delle Leggi di Malta) relative alle domande di nuovo processo.

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64

Le autorità competenti a rilasciare un certificato conformemente all'articolo 64 sono il Tribunale civile (sezione giurisdizione volontaria) e i notai che sono incaricati in base alla legge sulla professione e gli archivi notarili.

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all’articolo 72

L'impugnazione va presentata tramite un ufficiale giudiziario dinanzi alla prima sezione del Tribunale civile secondo il codice d'organizzazione e di procedura civile (Capo 12 delle Leggi di Malta). Un ricorso contro una decisione della prima sezione del Tribunale civile va presentata dinanzi alla Corte d'appello.

Ultimo aggiornamento: 08/07/2024

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