Successioni

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Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2

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Il giudice dei procedimenti d'urgenza (voorzieningenrechter) del tribunale competente.

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 51

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Ricorso per cassazione. La Corte suprema (Hoge Raad) non procede al riesame dei fatti del caso di specie, ma si basa su quelli accertati dalla corte d'appello (nel caso di specie il tribunale competente). Inoltre verifica se il giudice abbia interpretato e applicato correttamente la legge nella sua sentenza e se questa sia stata motivata in maniera sufficiente e comprensibile. Il procedimento in cassazione è volto a promuovere e garantire l'uniformità e l'evoluzione del diritto e la protezione giuridica.

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64

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Le autorità competenti del caso sono i notai. Gli estremi dei notai in possesso di competenze specifiche possono essere ottenute dall'Ordine nazionale dei notai (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie).

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Tel.: +31 70 3307111
Fax: +31 70 3602861
E-mail: info@knb.nl
Postbus 16020, 2500 BA - L'Aia
Ufficio al pubblico: Spui 184, 2511 BA - L'Aia

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all’articolo 72

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Il giudice di pace (kantonrechter). La procedura viene avviata su presentazione di richiesta. Il tribunale distrettuale convoca le eventuali parti interessate. Queste possono depositare un controricorso fino a che la procedura non sia stata avviata, o, nel caso in cui il giudice lo consenta, anche nel corso della procedura stessa. Le parti possono inoltre presentare le proprie difese orali contro la richiesta nel corso dell'udienza. Al termine della difesa il giudice stabilisce la data in cui pronuncerà la sentenza.

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell’elenco contenente le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2

Nei Paesi Bassi non esiste alcuna autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento.

Ultimo aggiornamento: 13/05/2024

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