- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2
- Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 51
- Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64
- Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all’articolo 72
- Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell’elenco contenente le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2
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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2
I tribunali competenti a decidere sulle domande di esecutività, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, sono: gli organi giurisdizionali di competenza generica oppure (nel caso in cui esistano) i giudici locali civili del tribunale circondariale competente di primo grado (Tribunal de Comarca).
Ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, i giudici competenti a statuire sui ricorsi contro le decisioni relative a tali domande sono le corti d'appello (Tribunais da Relação).
Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 51
Ai sensi dell'articolo 51 la decisione emessa sul ricorso può essere soltanto oggetto di un ricorso in diritto dinanzi alla Corte Suprema (Supremo Tribunal de Justiça).
Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64
Le autorità competenti a emettere il certificato successorio europeo sono i cancellieri, in particolare quelli che esercitano competenze nell'ambito dei procedimenti semplificati di successione ereditaria previsti agli articoli da 210-A a 210-R del codice dello stato civile attualmente vigente.
L'elenco dei cancellieri competenti a rilasciare il certificato successorio europeo è disponibile sul seguente sito: http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais
Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all’articolo 72
Ai sensi dell'articolo 72, le autorità competenti per i ricorsi contro le decisioni dei cancellieri sono gli organi giurisdizionali di competenza generica oppure (nel caso in cui esistano) i giudici locali civili del tribunale distrettuale competente di primo grado (Tribunal de Comarca) della circoscrizione a cui appartiene la rispettiva cancelleria.
Entro quindici giorni dalla notifica della decisione il ricorrente deve presentare in cancelleria un ricorso rivolto al giudice, accompagnato dai documenti che intende allegare (articoli 286 e 288 del codice dello stato civile attualmente vigente).
Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell’elenco contenente le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2
Ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, oltre ai tribunali, i notai sono competenti in materia di successioni ed esercitano funzioni giurisdizionali.
I notai sono competenti a trattare tutti gli atti e i termini del procedimento d'inventario e di abilitazione di una persona quale successore di un'altra persona deceduta, conformemente al nuovo regime giuridico applicabile al procedimento d'inventario, approvato dalla legge n. 23/2013, del 5 marzo, e regolamentato come il decreto n. 278/2013, del 26 agosto, fatti salvi i casi in cui gli interessati debbano svolgere i comuni procedimenti giudiziari.
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