Successioni

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Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2

Gli organi giurisdizionali competenti a trattare i procedimenti esecutivi sono i Juzgados de Primera Instancia (tribunali di primo grado) del domicilio della parte contro cui si richiede il riconoscimento o l'esecuzione o il luogo d'esecuzione in cui la decisione deve produrre i propri effetti.

Ventiseiesima disposizione finale della Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (legge 1/2000 sul codice di procedura civile), nella versione figurante nella disposizione finale 2ª de la Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil (legge sulla cooperazione giuridica internazionale in materia civile), regola 2.

È possibile proporre ricorso. L'organo giurisdizionale competente per i ricorsi è l'Audencia Provincial (tribunale provinciale).

Ventiseiesima disposizione finale della Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (legge 1/2000 sul codice di procedura civile), nella versione figurante nella disposizione finale 2º de la Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil (legge sulla cooperazione giuridica internazionale in materia civile), regola 5.

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 51

Avverso la sentenza di secondo grado è possibile proporre, se del caso, ricorso straordinario per violazione delle norme procedurali e ricorso per cassazione conformemente alle disposizioni di tale legge.

Ventiseiesima disposizione finale della Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (legge 1/2000 sul codice di procedura civile), nella versione figurante nella disposizione finale 2ª de la Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil (legge sulla cooperazione giuridica internazionale in materia civile), regola 5.

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64

Il certificato è rilasciato dall'organo giudiziario o dal notaio competenti per il caso.

a) L'organo giurisdizionale emette un certificato successorio europeo mediante ordinanza separata, in conformità all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 650/2012, previa richiesta che può essere presentata utilizzando il modulo di cui all'articolo 65, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

L'organo giurisdizionale che tratta o ha trattato la successione è competente a rilasciare un certificato successorio europeo. Una copia certificata conforme del certificato successorio è consegnata al richiedente.

b) Su richiesta, il notaio competente che tratta tutta o parte della successione, o il suo rappresentante o successore legale, è responsabile dell'emissione del certificato di cui all'articolo 62 del regolamento (UE) n. 650/2012 mediante il modulo di cui all'articolo 67 del medesimo regolamento

Ventiseiesima disposizione finale della Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (legge 1/2000 sul codice di procedura civile), nella versione figurante nella disposizione finale 2ª de la Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil (legge 29/2015 sulla cooperazione giuridica internazionale in materia civile), regole 11 e 14.

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all’articolo 72

a) La modifica, l'annullamento o il rifiuto del rilascio di un certificato successorio europeo, che l'organo giudiziario ha emesso o deve emettere, avviene con ordinanza separata che può essere impugnata, in prima e ultima istanza (en única instancia), secondo le modalità del ricorso in opposizione (recurso de reposición).

b) Se il notaio rifiuta di rettificare, modificare, annullare o emettere un certificato successorio europeo, si può presentare un ricorso, in prima e ultima istanza, davanti al giudice di prima istanza della sede del notaio che è trattato con procedura orale (trámites del juicio verbal).

Ventiseiesima disposizione finale della Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (legge 1/2000 sul codice di procedura civile), nella versione figurante nella disposizione finale 2ª de la Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil (legge 29/2015 sulla cooperazione giuridica internazionale in materia civile) regole 12,13, 15 e 16.

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell’elenco contenente le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2

I notai, per quanto riguarda le dichiarazioni di successione legittima, le procedure di presentazione, di autenticazione, di apertura e di certificazione dei testamenti sigillati, olografi e orali, nonché la redazione di un inventario dell'asse ereditario.

Articoli 55 et 56, da 57 a 65 e da 67 a 68 della Ley del Notariado (legge relativa ai notai) nella versione figurante nell'11ª disposizione finale della Ley 15/2005, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (legge 15/2015, del 2 luglio 2015, relativa alla giurisdizione volontaria).

Ultimo aggiornamento: 26/02/2024

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