Notificazione e comunicazione degli atti (rifusione)

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Notifica dei documenti


*campo obbligatorio

Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1784, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti"), gli organi mittenti dell'Austria sono i tribunali distrettuali, ma anche tutti gli altri organi giurisdizionali, purché siano tenuti a notificare atti giudiziari, ad esempio in qualità di giudici competenti.

Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1784, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti"), gli organi riceventi dell'Austria sono esclusivamente i tribunali distrettuali.

Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti

Anche dopo l'entrata in applicazione dell'obbligo sancito dal suddetto regolamento di trasmettere gli atti da notificare o comunicare, le domande ecc. attraverso il sistema informatico decentralizzato basato su e-CODEX (articolo 5, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento), in caso di interruzione di tale sistema informatico (articolo 5, paragrafo 4), i mezzi finora disponibili per la trasmissione degli atti da notificare o comunicare, delle domande ecc., ossia la trasmissione per posta, tramite altri servizi di consegna (ad esempio, corriere espresso, via e-mail e via fax) possono essere utilizzati.

Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.

I moduli possono essere compilati in inglese e in tedesco.

Articolo 4 - Autorità centrale

L'autorità centrale di cui all'articolo 4 del regolamento è, per tutta l'Austria, il

Ministero federale della Giustizia

Museumstraße 7

1070 Vienna

Telefono: +43 1 52 1 52 0

Fax: +43 1 52 1 52 2727

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti

I recapiti dei destinatari in Austria si possono trovare nel modo seguente (articolo 7, paragrafo 1, lettera c)):

anagrafe centrale della popolazione (Zentrale Melderegister – "anagrafe centrale") che si trova presso il ministero federale degli Interni. Si tratta di un pubblico registro contenente i dati delle persone registrate e la loro residenza principale ed eventualmente la residenza secondaria o altre residenze in Austria. Il registro contiene i dati sull'identità (ad es. nome, genere, data di nascita, numero nel registro, cittadinanza ecc.) e sulla residenza delle singole persone. La registrazione e la cancellazione del luogo di residenza in Austria sono obbligatorie.

Le registrazioni sono eseguite da varie autorità, uffici dell'anagrafe e della cittadinanza di città e comuni dell'Austria. Possono accedere online al registro dell'anagrafe tutte le autorità (ad es. autorità distrettuali, autorità di polizia) come pure, su richiesta, banche, compagnie di assicurazione, avvocati e notai autorizzati dal ministero degli Interni.

Chiunque può chiedere (a pagamento) informazioni anagrafiche riguardanti la residenza principale di una persona alle autorità anagrafiche.

Per reperire una persona, le persone fisiche e giuridiche possono richiedere all'anagrafe informazioni sulla residenza principale di tale persona. Le informazioni relative ai dati di nascita possono essere richieste solo da persone che presentino un exequatur nei confronti della persona o delle persone in questione.

Di norma sono fornite solo informazioni sulla residenza principale di una persona. Se la persona di cui si richiedono i dati non ha un'effettiva residenza principale, sono fornite informazioni sull'ultima residenza principale cancellata.

Le informazioni anagrafiche possono essere ottenute a condizione che la persona di cui si richiedono i dati si distingua individualmente per determinate caratteristiche, in modo che le informazioni fornite non possano riguardare più di una persona. Per ottenere le informazioni sono necessari il nome, il cognome e almeno un dato caratteristico della persona in questione per poterla identificare con precisione (ad esempio, la data di nascita, il luogo di nascita, la cittadinanza o l'indirizzo precedente).

L'autorità competente è l'autorità anagrafica ossia l'autorità municipale; nelle città statutarie è il consiglio comunale e a Vienna l'ufficio distrettuale locale.

Le richieste di dati anagrafici possono essere effettuate senza formalità, personalmente, per posta o via internet.

I dati anagrafici possono essere richiesti online sul sito web dell'anagrafe o sul sito web oesterreich.gv.at. È necessario disporre della cosiddetta "carta del cittadino" attivata e di un mezzo di pagamento elettronico. Le informazioni richieste sono fornite non appena assolta la tassa amministrativa che attualmente ammonta a 3,30 EUR ed è dovuta anche se la ricerca non produce risultati utili.

Per ottenere i dati anagrafici è necessario un documento d'identità ufficiale con foto. In caso di domanda scritta è necessario presentare il documento ufficiale originale o una copia autenticata da un notaio o da un organo giurisdizionale.

Le domande scritte sono soggette a un diritto di 14,30 EUR. Le consultazioni del registro dell'anagrafe locale sono soggette a un diritto di 2,10 EUR e quelle dell'anagrafe centrale sono soggette a un diritto di 3,30 EUR.

Articolo 8 - Trasmissione degli atti

Il modulo A può essere compilato in inglese e in tedesco.

Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto

Non sono accettate traduzioni prodotte per ordine di un organo giurisdizionale.

Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione

Attualmente il diritto austriaco non prevede atti del tipo di cui all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

Il certificato (modulo K) può essere redatto in tedesco o in inglese.

Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione

Non si applicano diritti fissi.

Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

Per l'Austria nulla osta alla notificazione o comunicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica

L'Austria non ha stabilito alcuna condizione supplementare per la notificazione o la comunicazione elettronica per posta elettronica a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1784, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione o alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti").

Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta

La notificazione o comunicazione diretta di atti giudiziari tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto non è consentita dalla legge austriaca.

Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto

In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, gli organi giurisdizionali austriaci possono pronunciarsi purché sussistano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

L'Austria non ha fissato un termine ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, ultimo comma, per la presentazione di una domanda di rimozione della preclusione.

Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri

Come già comunicato con lettere del 23 febbraio 2009 dei ministeri federali della Giustizia tedesco e austriaco in merito al regolamento (CE) n. 1393/2007, tra Germania e Austria si continuerà ad applicare quanto segue.

Per quanto riguarda la reciproca assistenza giudiziaria, nella misura in cui ciò concerne anche le notificazioni o comunicazioni relative a processi, la Germania e l'Austria continuano ad applicare l'accordo concluso dai loro governi il 6 giugno 1959 sull'ulteriore semplificazione delle transazioni giuridiche di cui alla Convenzione dell'Aia del 1º marzo 1954 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale federale austriaca n. 27/1960 e nella Gazzetta ufficiale federale tedesca n. 1959 II, pag. 1523).

Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

Non ci sono ancora programmi specifici al riguardo.

Ultimo aggiornamento: 15/06/2023

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